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Emettere autofattura, come facilmente si può desumere dal termine, significa fatturare un acquisto, servizio o prestazione verso se stessi ; il documento nello specifico è come una normale fattura, ma si tratta di uno strumento fiscale da utilizzarsi solo in particolari situazioni previste dalla Legge.
Il sistema di autofatturazione è caratterizzato dal fatto che l’obbligo di applicare l’Iva e di emettere la fattura stessa è posto a carico del cessionario/committente anziché del soggetto prestatore.
Quando si emette autofattura?
Qualora l’emittente non sia il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta , ivi tenuto a liquidare l’Iva in sostituzione del primo, si deve emettere autofattura.
Ad esempio :
- Sugli acquisti effettuati da produttori agricoli ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 ;
- Compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto (M. 30.07.2009) ;
- Regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione (l’“autofattura denuncia” di cui all’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997) ;
- Operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia, gli acquisti da soggetti extra UE (articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972).
Un ulteriore scenario in cui è richiesta l’emissione di autofattura si apre nel momento in cui cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito.
Ad esempio:
- Autoconsumo : ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
- Cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972.
Acquisti da paesi extra UE
La norma che disciplina l’emissione del documento per operazioni con soggetti Extra UE è il comma 4 lettere d) dell’articolo 21 del DPR n. 633/72, la quale prevede quanto segue :
“per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.”
L’autofattura va emessa in unico esemplare e nel documento va riportata la seguente dicitura:
“Autofatturazione” di cui all’articolo 21, comma 6-ter del DPR n 633/72”
Tali indicazioni vengono fornite dall’Agenzia delle entrate alla Faq 140 del 19 luglio 2019, dove viene specificato che :
“come precisato dalla circolare 14/E del 2019, in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,…), in luogo dell’esterometro è possibile emettere un’ autofattura elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito; nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente)”
Autofattura in reverse charge
In merito alle autofatture in reverse charge, L’Agenzia delle Entrate rende noto quanto segue :
“Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15.
Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72.
Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI, ma se l’operatore vuole inviarlo al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.”
Autofatturazione ed esterometro
Per le operazioni con controparte estera l’emissione di fattura elettronica prevede per i soggetti passivi di Iva l’esenzione dalla comunicazione tramite Esterometro, ossia la trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Per quanto riguarda le operazioni passive, invece,i soggetti sono obbligati alla comunicazione ; tuttavia, in caso di acquisto da soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato, è possibile applicare il meccanismo dell’autofattura, tramite il reverse charge (inversione contabile).
Pertanto, qualora il soggetto passivo IVA italiano emetta autofattura Elettronica per la fornitura di un servizio fornito da soggetto extra UE, può essere esonerato dall’Esterometro (Circolare n 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate).
Leggi anche: Come non incorrere nell’esterovestizione
Autofattura per omaggi
Sull’argomento delle autofatture relative agli omaggi aziendali, ossia relative a quegli acquisti effettuati per omaggiare clienti, fornitori, collaboratori a titolo di rappresentanza, al fine di promuovere la propria azienda, sono stati forniti ulteriori chiarimenti anche da Assosoftware, che spiega :
“nel caso di assenza di rivalsa dell’imposta, anziché emettere secondo le regole generali una normale fattura, il cedente può optare per l’emissione di una autofattura, in un unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di “autofattura per omaggi”.
La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria, come disposto dall’articolo 18, DPR n. 633/72, pertanto si può :
- Emettere una fattura con applicazione dell’Iva, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’Iva ex articolo 18, DPR n. 633/72“ ;
- Emettere un’autofattura in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni, dell’aliquota e della relativa imposta, apponendo la dicitura “autofattura per omaggi“.
La stessa potrà essere emessa in due modalità distinte :
- Autofattura immediata : singola per ciascuna cessione ;
- Autofattura differita : cumulativa mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese .
Autofatturazione per cessione di beni e prestazione di servizi specifici
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi specifici, l’autofattura deve essere emessa all’atto dell’operazione, determinato a norma dell’Articolo 6 del DPR n 633/72.
Per quanto concerne la specificità dei servizi si deve far riferimento a quanto contenuto negli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR n 633/72 che regola i criteri di territorialità di tipo derogatorio.
Una volta redatto il documento andrà così registrato :
- Nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni e con riferimento alla data di emissione, come previsto dall’Art. 23, comma 1, primo periodo del DPR n 633/72 ;
- Nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione, come previsto dall’Art.25 del DPR n 633/72.
Cosa si intende per servizi generici?
Per servizi generici si fa riferimento alle prestazioni disciplinate, sotto l’aspetto della territorialità Iva, in base alle regole generali dell’articolo 7-ter del Dpr 633/72.
Per questo motivo l’operazione è rilevante nello Stato di stabilimento del committente (rapporti business to business) o in quello del prestatore (business to consumer).
Cosa sono le autofatture spia ?
Per le autofattura “spia”, si intendo i documenti da emettere nel caso in cui non si abbia ricevuto una fattura imponibile IVA entro 4 mesi dall’avvenuto trasferimento dei beni o prestazione del servizio ;
anche nel caso in cui il fornitore dovesse mancare l’emissione di fattura elettronica, quindi, potrete ricorrere all’autofattura, trasmettendola al Sistema di Interscambio .
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono essere emesse come fatture elettroniche e inviate sempre al Sistema di Interscambio, riportando nel campo “tipo documento” il codice TD20.
Autofattura denuncia
Nel caso in cui un cessionario/committente dovesse riceve una fattura elettronica irregolare o non dovesse riceverla affatto entro 4 mesi dal momento di effettuazione di un’operazione rilevante ai fini dell’Iva, dovrà
provvedere all’emissione di un’ autofattura seguendo i parametri dettati dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 69/E del 24 maggio 2000.
I dati e le modalità da seguire sono i seguenti :
- Utilizzare il codice di tipo documento TD20,
- Effettuare il versamento autonomo dell’IVA tramite il modello F24 ;
- Indicare il codice tributo 9399
Tale operazione andrà eseguita entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei 4 mesi suddetti.
In caso contrario, il cessionario è punito, salva la responsabilità del cedente/commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
Autofattura per autoconsumo
Per autoconsumo si fa riferimento ai beni aziendali utilizzati dall’imprenditore a scopo personale o famigliare, per uso diverso da quello dell’attività ; anche in caso di cessazione dell’attività, i beni aziendali che verranno destinati all’imprenditore o ai soci sono da intendersi come autoconsumo e, pertanto, da autofatturare.
Dal punto di vista Iva, l’operazione di autoconsumo può essere soggetta all’imposta ovvero essere fuori campo a seconda che l’imposta all’atto dell’acquisto dei beni sia stata detratta oppure no; nel caso di detrazione la base imponibile, sulla quale determinare l’imposta ora dovuta, sarà data dal prezzo di acquisto o, in mancanza di questo, dal costo di beni simili determinato alla data dell’operazione.
In materia di Iva, l’autoconsumo rileverà solo se il servizio avrà valore unitario maggiore di euro 25,82 sempre che l’Iva relativa agli acquisti relativi alla loro esecuzione sia detraibile.
Nel caso di autoconsumo di servizi, invece, l’operazione non determina mai il sorgere di un ricavo; d’altro canto saranno indeducibili gli eventuali acquisti fatti dall’imprenditore/azienda per produrre i servizi auto-consumati.
Si tratta di un’operazione imponibile indipendentemente dal valore e dalla tipologia del bene, a meno che l’iva non venga detratta al momento dell’acquisto : in questo caso parliamo di un bene “fuori campo Iva”.
La nostra legislazione prevede che “per tutti i beni oggetto dell’attività che vengono utilizzati per altre finalità e non regolarmente venduti deve essere emessa un’autofattura”.
Autofattura per acquisti da impresa agricola
Gli agricoltori in regime di esonero, hanno come unico obbligo quello di numerare in forma progressiva e conservare le fatture di acquisto, le bollette doganali e le autofatture di vendita emesse dagli acquirenti.
Ricordiamo che possono avvalersi di tale agevolazione ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto coloro in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’Articolo 34 del DPR n. 633/72, regime fiscale naturale per gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 7.000euro costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli.
I cessionari e i committenti dei produttori agricoli in regime di esonero, se agiscono in qualità di soggetti passivi Iva, devono emettere un’autofattura indicando la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.
L’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (cfr. Art. 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015) non ha inciso sugli adempimenti previsti a carico del cessionario/committente, tuttavia, le autofatture emesse da questi ultimi devono essere elettroniche e transitare attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Autofattura e spese carburante
Con la digitalizzazione del metodo di fatturazione è divenuta obbligatoria la fattura elettronica anche per il carburante ; tuttavia, districarsi tra OR code, titolari di pompe di benzina assenti e improbabili tasti sui dispositivi per pagare con la carta, e card ricaricabili ancora non è la cosa più semplice al mondo.
In linea di massima i distributori di grandi centri commerciali o quelli con il personale attivo h24 si sono attrezzati per emettere fattura seduta stante, a seguito del pagamento con carta.
Il problema nasce per il restante 70% dei distributori dove ancora rimane un dilemma su come muoversi.
A tal proposito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate dichiarando che :
“…nel caso l’esercente non emettesse fattura elettronica in quanto assente al momento o non attrezzato telematicamente, tale mancanza può essere sanata con l’emissione di un’autofattura fatta dal contribuente sia egli persona fisica e/o società con partita Iva, purché il pagamento avvenga a mezzo di moneta elettronica”.
Viene inoltre specificato che non è obbligatorio indicare la targa del veicolo per il quale si fa rifornimento.
Contabilizzazione dell’autofattura
L’autofattura va contabilizzata col meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), neutralizzando l’Iva a debito nel registro vendite e ponendo l’Iva a credito nel registro IVA acquisti.
E’ evidente che si tratta di un’operazione neutra ma come il soggetto che abbia pagato al cedente l’intero corrispettivo, Iva inclusa, si trovi costretto ad un doppio esborso dell’Imposta, prima al cedente e, in seguito, all’Erario.
Per gli esperti del settore sono molti i dubbi e le lacune ancora da risolvere in merito all’autofatturazione anche, e soprattutto, per il rischio di incorrere in sanzioni onerose a fronte di errori pur commessi in buona fede.
La fatturazione elettronica, neo arrivata sul fronte fiscale, non facilita l’espletamento amministrativo delle pratiche fiscali rendendo la questione, se possibile, ancora più fumosa.
Per delucidazioni non esitate a contattarci e saremo a vostra disposizione per una consulenza personalizzata, evitando di incorrere in sanzioni amministrative o peggio.