Novità fiscali 2020 per e-commerce, quali sono le principali?
E quali sono le differenze con le normative in vigore negli anni passati, soprattutto nel 2019?
E, ancora, cosa cambierà ulteriormente nel 2021?
Sono tutte domande che è perfettamente lecito porsi quando si prende in considerazione l’idea di avviare un’attività di e-commerce.
Il commercio online è diventato sempre più diffuso e popolare, non solo in Italia ma in tutto il mondo, eppure esiste ancora moltissima confusione riguardo a questo tipo di business, soprattutto per quanto riguarda la gestione fiscale.
Per esempio, non tutti sanno che l’e-commerce non è solamente il negozio online ma può avere diverse forme e caratteristiche a seconda che sia diretto e indiretto.
Anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali è facile lasciarsi sopraffare dalla confusione.
Per un e-commerce occorre tenere le stesse forme di contabilità previste per i negozi fisici? E ora che la nuova legge di bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica, bisognerà emettere documentazione fiscale per ogni acquisto effettuato sull’e-store? E l’IVA, si applica oppure no? Qual è il regime fiscale più indicato per un e-commerce di nuova o recente apertura?
Di fronte a tutti questi interrogativi la soluzione più ovvia è quella di rivolgersi al Web, ma come si può essere certi che le informazioni siano attendibili e soprattutto aggiornate?
In questa guida offriremo uno sguardo d’insieme alle principali novità fiscali 2020 in materia di e-commerce.
Che cos’è l’e-commerce?
Prima di analizzare nel dettaglio le novità fiscali 2020 per e-commerce è necessario capire a cosa si riferisce questo termine e quali sono le sue caratteristiche.
Quando si parla di e-commerce la stragrande maggioranza degli utenti pensa di solito a un negozio online – o e-store, dove si possono acquistare prodotti utilizzando un carrello digitale; in realtà l’e-commerce è una realtà molto più complessa e articolata.
Ne fanno parte, ad esempio, anche i servizi di abbonamento online a giornali o riviste; nel momento in cui si sottoscrive un piano di abbonamento, si è compiuta una transazione commerciale digitale di tipo B2C, business to consumer, ovvero che passa direttamente dal fornitore al cliente; ne parleremo più dettagliatamente in seguito. Questa ricade sotto l’egida dell’e-commerce.
Allo stesso discorso, anche l’acquisto di una suoneria o di un’app a pagamento fa parte dell’e-commerce, lo stesso vale per i domini Web, per lo spazio di hosting o housing, perfino per i servizi digitali di telecomunicazioni in streaming come Netflix.
Quindi l’e-commerce è, in realtà, una nuova concezione di trattativa commerciale che usufruisce delle potenzialità offerte dal Web e dai sistemi digitali per semplificare tutti gli aspetti della procedura.
Come vedremo nei paragrafi successivi, esistono numerose importanti novità fiscali per gli e-commerce nel 2020. Prima di affrontare questo argomento è necessario, tuttavia, specificare un altro importante aspetto che riguarda il commercio digitale.
E-commerce diretto e indiretto
Abbiamo anticipato che sono state approvate molte novità fiscali per gli e-commerce nel 2020.
Per capire in quali ambiti ricadano gli effetti di tali novità, è indispensabile effettuare a priori una distinzione fra i vari tipi di e-commerce esistenti.
Infatti il commercio digitale può essere di due tipi riconosciuti:
∙ E-commerce diretto ;
∙ E-commerce indiretto.
Ciascuna tipologia presenta delle caratteristiche univoche e gestisce transazioni di natura profondamente differente.
L’e-commerce diretto si applica prevalentemente all’ambito del Web e delle vendite di beni di natura digitale. Nello specifico, ricadono sotto l’egida del commercio elettronico diretto:
∙ Servizi di hosting e housing ;
∙ Abbonamenti online ;
∙ Prestazioni di servizi esclusivamente online ;
∙ Distribuzione di contenuti virtuali audiovisivi – TV, radio – a pagamento ;
∙ Servizi di streaming in abbonamento ;
∙ Software a pagamento ;
∙ Soluzioni in cloud.
L’e-commerce indiretto si applica invece a tutte quelle situazioni in cui la transazione prevede l’acquisto e la spedizione di merci fisiche e si estende anche all’e-commerce di alimenti, che sono soggetti a norme particolari.
Il commercio diretto deve comprendere le seguenti fasi:
∙ Acquisto della merce sul sito del fornitore ;
∙ Pagamento dell’ordine, se contestuale, e ricezione dello stesso ;
∙ Preparazione della merce fisica ;
∙ Invio della merce all’indirizzo di destinazione ;
∙ Ritiro della merce.
É fondamentale tenere a mente queste differenze quando si parla di commercio digitale. Come vedremo, infatti, le novità fiscali 2020 per e-commerce introducono degli importanti cambiamenti che riguardano proprio la distinzione fra i due tipi di e-commerce.
Per dovere di informazione riportiamo che l’e-commerce diretto può, laddove necessario, usufruire anche di un’ulteriore diversificazione; si tratta del drop-shipping, dove cioè la merce viene ordinata online tramite l’e-commerce ma spedita da una terza parte incaricata di gestire lo stoccaggio e gli invenduti; il drop shipper, per l’appunto.
E-commerce normativa 2020
Vediamo ora quali sono le novità fiscali e-commerce riportate nella normativa 2020.
La nuova Legge di Bilancio introduce alcune importanti variazioni agli articoli che regolamentavano il commercio digitale e le normative del fisco.
La nuova normativa prevede da un lato misure per adattarsi alla fiscalità digitale UE e per agevolare le transazioni che prevedano un servizio di import-export.
Il tutto nell’ottica di incentivare le relazioni tra i Paesi Europei incrementando e sostenendo l’economia, in un ambito sempre più aperto alle influenze del digitale.
Quindi le novità fiscali e-commerce previste dalla normativa 2020 introducono:
∙ L’abolizione delle soglie di sicurezza individuali fra Paesi UE ;
∙ Nuove regole per la fatturazione IVA in regime MOSS ;
∙ Abolizione degli obblighi di conservazione e trasmissione digitale della documentazione – salvo eccezioni ;
∙ Abolizione dell’esonero sul pagamento dell’IVA per spedizioni di basso valore ;
∙ Nuove regole per i trasporti e le spedizioni (e-commerce indiretto) ;
∙ Maggiore diversificazione fiscale per transazioni B2C e B2B.
Quest’ultima voce rappresenta probabilmente una delle novità fiscali per e-commerce più interessanti riportate nella normativa 2020.
Le sigle B2C e B2B si riferiscono nello specifico ai diversi indirizzi verso cui può rivolgersi l’e-commerce, a seconda che la transazione sia di tipo privato oppure commerciale.
E-commerce indiretto 2020: B2C e B2B
Il commercio digitale di tipo B2C è quello con cui la maggior parte degli utenti di Internet ha avuto esperienza almeno una volta nella propria vita. Si parla di trattativa Business-To-Consumer, ovvero di uno scambio commerciale che avviene direttamente dal venditore o fornitore di servizi al cliente privato che ha ordinato la merce per il proprio uso personale.
Le novità fiscali più interessanti per l’e-commerce indiretto 2020 riguardano proprio le transazioni di tipo B2C.
Particolare attenzione è stata rivolta agli accordi commerciali con gli altri Paesi UE.
Di seguito sono riportate alcune delle novità fiscali 2020 che coinvolgono l’e-commerce indiretto e che approfondiremo più dettagliatamente nei paragrafi successivi:
∙ Le vendite B2C in UE non saranno più equiparabili alla vendita a distanza ;
∙ Eliminazione di tutte le soglie di protezione in favore di un limite univoco per tutti i Paesi UE ;
∙ Estensione del regime MOSS (Mini One Store Shop) anche all’e-commerce indiretto 2020
Le transazioni di tipo B2B, ovvero Business-To-Business, sono invece quelle in cui lo scambio di beni e servizi avviene tra due diverse realtà commerciali :
- La prima è rappresentata dall’e-commerce che vende o fornisce la merce ;
- La seconda da un operatore finanziario che può operare sul territorio italiano come in altro stato Europeo (o extracomunitario).
In questo caso la normativa 2020 non presenta particolari novità per gli e-commerce indiretti che pratichino servizi di natura B2B. Le condizioni che si applicano a questa branca del commercio digitale e i relativi oneri fiscali restano immutati.
Che cos’è il regime MOSS?
La possibilità di usufruire a scelta del regime MOSS per le transazioni commerciali all’interno dell’Unione Europea è una delle più interessanti novità fiscali 2020 per e-commerce.
Il MOSS, tuttavia, si può applicare anche per le vendite effettuate al di fuori dei confini dell’Unione Europea, rappresentando una soluzione estremamente conveniente e pratica per chi si avvicina al commercio digitale e desidera espandere il raggio d’azione del proprio negozio o e-commerce.
Il regime MOSS è entrato ufficialmente in attività nel 2014 ma in Italia è stato possibile applicarlo agli e-commerce come novità fiscale solo a partire dall’anno successivo, il 2015.
Originariamente questo regime ad IVA semplificata poteva essere applicato solamente alle prestazioni di servizi di tipo B2C svolte solamente in ambito telematico; era quindi riservato al solo e-commerce diretto.
Con l’introduzione delle novità fiscali 2020 anche gli e-commerce indiretti sono agevolati in tal senso e la partecipazione al MOSS è estesa anche a soggetti extracomunitari, purché identificati con uno Stato membro dell’Unione Europea.
Vantaggi del MOSS
I vantaggi offerti alla fruizione del regime MOSS sono duplici :
∙ Esonero dall’obbligo di identificarsi fiscalmente con i singoli Stati UE ;
∙ Possibilità di applicare l’IVA del singolo stato in cui l’esercente si identifica.
Il regime MOSS può applicarsi, però, solamente nell’eventualità che il fatturato annuo derivante da attività commerciali legate all’import-export non superi la soglia univoca dei 10.000 euro; quest’ultima ha sostituito le soglie di sicurezza che vigevano fino al 2019 e che equivalevano, rispettivamente:
∙ 35.000 euro per Austria, Belgio, Grecia, Spagna, Italia, Finlandia, Estonia, Slovacchia e per l’isola di Malta ;
∙ 100.000 euro per Germania, Olanda e Francia ;
∙ 288.000 corone danesi per la Danimarca ;
∙ 160.000 zloty in Polonia.
Commercio elettronico aspetti fiscali 2020
Fra le novità 2020 per gli e-commerce figurano anche delle importanti modifiche effettuate nell’ambito degli aspetti fiscali.
Gli unici soggetti esonerati dal versamento dell’IVA per quanto riguarda le vendite online sono quegli individui che effettuano vendite occasionali; fra questi rientrano i venditori che si liberano volontariamente di oggettistica e prodotti di seconda mano o di oggettistica nuova creata in determinate occasioni.
Il criterio fondamentale su cui si basa l’imponibilità dell’IVA è quello della continuità, nel tempo, del servizio commerciale.
Quindi nel caso di un e-commerce sarà necessario che i beni e i servizi offerti siano regolarmente tassati, in quanto disponibili in forma continuativa per la fruizione da parte dei consumatori acquirenti.
Le novità fiscali 2020 in materia di e-commerce, come si diceva, riguardano sia le vendite comunitarie in ottica di import export, sia l’applicazione di oneri e tributi sul territorio italiano.
In particolare, si concentrano sulle recenti modifiche apportate alla normativa fiscale in materia di trasmissione e archiviazione dei dati.
A partire dal 1° Gennaio 2020, come riporta la legge, i negozianti e le attività commerciali che operino in territorio italiano sono tenuti a emettere esclusivamente fatture digitali e a registrare i corrispettivi elettronici grazie ad appositi strumenti, quali il registratore di cassa telematico.
A fine giornata, questi ultimi saranno trasmessi direttamente all’Agenzia delle Entrate usufruendo del portale on-line.
Le novità fiscali 2020 per e-commerce prevedono tuttavia degli aspetti fiscali diversi per gli esercizi commerciali telematici, che esamineremo di seguito in dettaglio.
E-commerce corrispettivi elettronici 2020
Gli e-commerce sono tenuti all’archiviazione e alla trasmissione dei corrispettivi elettronici del 2020? E’ la domanda che sempre più gestori e proprietari di negozi digitali si pongono quando è il momento di occuparsi della contabilità del proprio e-commerce.
Sulle novità fiscali 2020 in ambito di commercio elettronico esistono ancora molti dubbi e incertezze, in particolare non è sempre chiaro se, e in quali termini, il commercio online sia equiparabile al suo corrispettivo tradizionale.
Inoltre, esistono esercenti che offrono alla propria clientela una doppia possibilità; da un lato il commercio elettronico (sia di beni digitali che eventualmente materiali) e, dall’altro, l’attività commerciale fisica tradizionale.
In tutti questi casi, quali sono le novità 2020 per gli e-commerce e i corrispettivi elettronici?
E-commerce e corrispettivi telematici 2020
L’e-commerce diretto era probabilmente meno coinvolto nelle novità fiscali 2020 rispetto ad altre realtà commerciali già esistenti ; infatti, chi opera su Internet è già per sua stessa natura più “propenso” a usufruire di strumenti digitali, anche soltanto nell’ottica di tenere traccia quotidiana dell’attività dell’e–commerce.
Le piattaforme su cui questi siti sono ospitati spesso offrono già a priori risorse utili per monitorare il traffico e l’andamento dell’e-commerce stesso. Dal punto di vista dei corrispettivi telematici, però, il dubbio resta ancora fra molti esercenti; per un e-commerce diretto le novità fiscali 2020 prevedono l’emissione e la tenuta dei corrispettivi telematici, oppure no?
Come vedremo, esistono tutta una serie di esoneri che si applicano alla vendita online. Questo in quanto l’e-commerce viene ancora equiparato alla vendita per corrispondenza, perlomeno per quanto riguarda la normativa vigente in Italia.
A partire dal 2021 entreranno in vigore nuove modifiche di cui parleremo in dettaglio in un paragrafo dedicato.
E-commerce indiretto corrispettivi telematici
Per quanto riguarda l’e-commerce indiretto le novità 2020 in ambito fiscale si riferiscono nel caso specifico alla necessità, prevista per le attività fisiche, di archiviare e trasmettere i corrispettivi telematici giornalieri.
L’e-commerce indiretto ha in comune con le attività commerciali fisiche al dettaglio l’ambito merceologico, che presuppone l’invio e la spedizione di beni materiali e non esclusivamente virtuali, l contrario dell’e-commerce diretto.
In questo caso però le aziende, come stabilito dalle novità fiscali 2020 in materia di e-commerce, non sono affatto tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il dettaglio dei corrispettivi telematici ; lo prevede infatti la legge 127/2005 che all’Art. 2 effettua una netta distinzione fra le attività al dettaglio e le vendite per corrispondenza, sotto la cui egida si fa generalmente ricadere la categoria commerciale degli acquisti online.
Di conseguenza nei confronti dei fornitori di servizi di e-commerce indiretto non sovviene alcun obbligo di tenere i corrispettivi telematici.
L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui l’e-commerce sia anche un servizio “accessorio” a un’attività fisica al dettaglio. Nel caso in cui lo stesso esercizio commerciale usufruisca di un doppio binario per le vendite (online, con e-commerce indiretto e offline nella sede fisica del negozio o dell’attività), sarà comunque obbligatorio trasmettere i corrispettivi telematici relativi alle vendite effettuate in loco.
Qualora l’e-commerce indiretto si svolgesse esclusivamente online non si incorrerà in nessun tipo di sanzione al fronte della mancata trasmissione dei corrispettivi telematici.
Tuttavia, le novità 2020 in materia fiscale relative agli e-commerce presuppongono anche alcune eccezioni, tra cui :
- L’e-commerce dovrà trasmettere i corrispettivi nel caso in cui il cliente dovesse richiedere espressamente la fatturazione ;
- L’e-commerce dovrà tenere comunque aggiornato il registro delle operazioni, come previsto dal Dpr 633/1972 ;
- L’e-commerce dovrà, inoltre, emettere fattura laddove richiesto e procedere all’archiviazione delle stesse nel registro cartaceo.
Corrispettivi vendite online 2020 per il commercio diretto
E per quanto riguarda invece l’e-commerce diretto? Chi veicola contenuti digitali o multimediali a pagamento è equiparato ugualmente alla vendita per corrispondenza e quindi esonerato dalla trasmissione dei corrispettivi?
Le profonde differenze che sussistono fra le due tipologie di e-commerce hanno fatto sì che, quando il Fisco ha annunciato le novità 2020 per gli esercizi commerciali online, la confusione fra gli esercenti si sia letteralmente moltiplicata.
Confusione che aumenta di fronte all’eventualità che le transazioni siano di tipo B2B – business to business, quindi fra due diverse realtà commerciali o B2C, business to consumer, ovvero fra un’attività commerciale e un cliente privato.
Nello specifico, le novità fiscali 2020 relative ai corrispettivi delle vendite on-line per il commercio diretto stabiliscono che:
- Le transazioni di tipo B2B siano tenute obbligatoriamente alla trasmissione dei corrispettivi e all’emissione di fattura elettronica ;
- Le transazioni di tipo B2C siano classificate come vendita per corrispondenza e quindi esonerate, al pari dell’e-commerce indiretto, dalla trasmissione dei corrispettivi online.
Per quanto riguarda le transazioni commerciali di natura B2B non fa neppure differenza che la compravendita avvenga sul territorio italiano o in ambito UE (o extracomunitario).
L’identificazione geografica e fiscale riveste un ruolo chiave solamente per quanto concerne l’applicazione dell’IVA.
E-commerce scontrino elettronico
Un ulteriore passaggio delle novità fiscali 2020 in ambito e-commerce che ha suscitato non poche perplessità riguarda gli scontrini elettronici.
Questi ultimi sono diventati un obbligo per gli esercenti a dettaglio a partire dal 1° Gennaio 2020, come stabilito dal Decreto n. 127/2015.
Le novità 2020, tuttavia, fanno a loro volta ampio riferimento al decreto n. 633/2017 che specifica come l’obbligo di emettere scontrino fiscale si applichi solo e soltanto a quelle attività che praticano il commercio al dettaglio.
L’e-commerce, soprattutto quello indiretto, agli occhi del Fisco non è però considerato alla stregua di un esercizio commerciale fisico e, anche in questo caso, vale quanto già visto a proposito delle vendite per corrispondenza.
Di conseguente l’esercente titolare di un e-commerce indiretto non sarà in alcun modo tenuto a emettere e trasmettere per via telematica uno scontrino elettronico per le vendite online.
Resta in vigore l’obbligo di produrre adeguata documentazione fiscale se le vendite online dovessero essere in qualunque momento coadiuvate da vendite fisiche, effettuate in negozio e per le quali vige quindi la normativa ordinaria a cui fanno riferimento le novità fiscali 2020 in materia di e-commerce.
Novità fiscali 2021 per gli e-commerce, quali saranno le principali
Il 2020 sta volgendo al termine in un clima di inquietudine, causata anche e in primo luogo dalla profonda incertezza economica che ha avviluppato il mercato in seguito all’emergenza Covid.
In questo scenario pieno di incognite non sorprende che, oltre alle novità fiscali 2020 in materia di e-commerce, gli esercenti si chiedono anche cosa riserverà il 2021 per chi opera nell’ambito delle vendite online.
Quali saranno le principali novità e i cambiamenti di natura fiscale che occorrerà aspettarsi con l’anno nuovo?
Come abbiamo anticipato ampiamente in sede di elaborazione dell’IVA, le novità principali del prossimo anno riguarderanno proprio quest’ambito e nello specifico il tentativo di agevolare le transazioni comunitarie di natura europea oppure extracomunitaria, grazie al regime MOSS.
Quest’ultimo sarà inoltre esteso anche all’e-commerce indiretto, favorendo quindi le transazioni commerciali non di natura meramente virtuale ma che comportino anche spedizioni di merci da e per l’Europa e l’estero, con un incremento considerevole sia della filiera produttiva che di quella logistica.
Rispetto alle novità fiscali 2020 in materia di e-commerce, il 2021 introdurrà importanti cambiamenti anche per i marketplace, ovvero quelle piattaforme, come Amazon, che svolgono da trait d’union fra l’esercente e il compratore, agevolando e rendendo possibile la vendita a distanza.
Per i marketplace a partire dal 1° gennaio 2021 entrerà automaticamente in vigore l’obbligo di riconoscersi come soggetti passivi tenuti, come tali, a pagare l’IVA imposta alle piattaforme digitali.
Si tratta di un obbligo di natura europea, previsto e regolamentato dalla direttiva numero 2017/2455.