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La fatturazione è un concetto fondamentale nell’ambito del diritto commerciale, in quanto consente di tenere traccia di tutte le transazioni finanziarie, in entrata e in uscita.
Si sente parlare sempre più spesso dell’importanza della contabilità, di fatture elettroniche, della necessità di conservare la documentazione per anni ai fini fiscali. In soldoni, però, non tutti sanno come “funziona” esattamente una fattura, quali devono essere i campi obbligatori e cosa non può mancare ai fini di un’archiviazione corretta.
Per esempio, un artigiano privo di partita IVA deve registrare una fattura? Quali attività hanno l’obbligo tassativo di fatturare ogni movimento e quali invece sono esonerate? Esistono delle alternative alla fattura? E come va compilata correttamente?
In questo articolo cercheremo di chiarire tutte le informazioni per capire cos’è e come funziona questo prezioso strumento fiscale.
Qual è il significato di fatturazione?
Emettere fattura significa elaborare un documento fiscale che certifica una transazione commerciale, specificando prezzi, caratteristiche, dati fiscali e oneri tributari.
Non tutte le categorie commerciali sono obbligate a emettere fattura, infatti esistono degli esoneri specifici che vedremo nel dettaglio più avanti. Il requisito fondamentale per effettuare una fatturazione corretta è possedere una Partita IVA regolarmente registrata.
La fatturazione prevede fra l’altro la stesura di più copie dello stesso documento. Il minimo previsto è di due unità :
- Una copia dovrà essere conservata ai fini fiscali dal fornitore del servizio,
- La seconda andrà consegnata al cliente/acquirente, a testimonianza che la transazione si è svolta in modo corretto e che tutto è andato a buon fine.
La fattura non è però un documento univoco; al contrario, ne esistono diversi modelli, con specifiche e indirizzi anche molto diversi fra loro.
Per rilasciare fatture a norma di legge è fondamentale capire quale tipologia sia necessaria per ciascun tipo di attività; di seguito vedremo le categorie più diffuse e come compilare al meglio tutta la documentazione necessaria.
Come funziona la fattura immediata?
La fattura immediata è una delle tipologie più diffuse e usate con maggiore frequenza dalle attività commerciali.
La caratteristica più importante della fattura immediata è, come svela il nome, il fatto che vada redatta e consegnata immediatamente, senza soluzione di continuità fra la fornitura e la fruizione del servizio (o del prodotto) in questione.
In altre parole, è quel tipo di fattura che va registrata il giorno stesso in cu avviene la transazione commerciale ; la merce o il servizio non usufruisce di nessun tipo di accompagnamento né viene affidata a terzi per il trasporto, ma passa direttamente dalle mani del mittente a quelle del destinatario.
L’obbligo dal punto di vista fiscale è quello di emettere correttamente la fattura insieme al resto della contabilità fiscale. Al contrario, il codice commerciale non prevede alcun obbligo in merito alla ricezione della stessa; se la copia destinata al ricevente dovesse andare smarrita o danneggiata, il fornitore (di prodotti o servizi) non ne sarà in alcun modo responsabile, né sarà tenuto formalmente a procurare un duplicato al cliente.
Questo tipo di fattura è quello standard, adatto a ogni tipo di transazione che non comporti vincoli o regole speciali.
In realtà il nome non deve trarre in inganno perché, a partire dal 1 Luglio 2019, le fatture immediate possono essere emesse entro una decina di giorni dalla consegna o fornitura del servizio o del prodotto. Prima di tale data invece l’obbligo era tassativo, e la data di emissione non poteva in alcun modo superare le 24h dalla transazione stessa.
Secondo l’articolo 6 del Testo Unico dell’Imposta Sul Valore Aggiunto, la fattura semplice va emessa:
- Nel caso di transazione immobiliare, ovvero compravendita di beni immobili, contestualmente alla stipula dell’acquisto o della vendita
- Nel caso di transazioni commerciali che riguardino beni mobili, contestualmente alla consegna a brevi mani o alla spedizione del bene in oggetto
- Nel caso di prestazione di un qualsiasi tipo di servizio, contestualmente al pagamento, da parte del committente, del servizio stesso.
Un aspetto particolarmente interessante della fattura immediata è che, nel caso la transazione sia doppia o multipla (come per esempio uno scambio in cui si vende e si acquista contemporaneamente, oppure un servizio che preveda due diversi tipi di prestazione fra le stesse persone fisiche), le varie istanze possono essere accorpate. Il fornitore dei servizi o dei prodotti in esame potrà quindi emettere un’unica fattura comprensiva di tutte le varie voci delle transazioni svoltesi in contemporanea.
La fattura differita, cos’è e a cosa serve?
La fattura differita in origine si applicava ai casi in cui non fosse possibile emettere la documentazione nelle 24 ore successive alla transazione. Come abbiamo visto poc’anzi, la recente modifica all’articolo 6 ha apportato dei cambiamenti sostanziali alle tempistiche per la fattura ordinaria, estendendo il termine massimo dell’emissione fino a una decina di giorni dopo l’effettivo svolgimento della transazione o della prestazione.
Nel caso della fattura differita, invece, l’emissione deve avvenire categoricamente entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla transazione commerciale di cui in oggetto.
Per le aziende che hanno un fatturato molto elevato e mensilmente svolgono un gran numero di servizi e operazioni finanziarie, questo tipo di fattura è sicuramente il più indicato. Infatti, anziché dover emettere singole fatture con scadenze e tempistiche differenti, è possibile accorpare le transizioni avvenute nel corso del mese ed emettere la fatturazione nel corso dei quindici giorni iniziali del mese successivo.
Anche la fattura differita, proprio come la fattura immediata, ha subito diversi cambiamenti nel corso degli anni. Il più recente è quello della Legge di Stabilità del 2013, che ha ampliato notevolmente l’ambito finanziario in cui è possibile usufruire di fattura differita. Infatti questa forma di fatturazione inizialmente era limitata alle sole transazioni commerciali che prevedessero la compravendita di beni materiali, mentre a partire dal 2013 è stata estesa anche alla fornitura di servizi e prestazioni.
In quest’ultimo caso però alla fattura andranno allegati anche i documenti che certifichino l’avvenuto svolgimento del servizio in esame. La documentazione obbligatoria deve riportare un dettaglio delle parti coinvolte, del tipo di servizio offerto e possibilmente una relazione dei lavori (o in alternativa una nota di consegna).
Nel caso di una transazione che riguardi dei beni commerciali la procedura è notevolmente più semplice; basterà infatti allegare alla fatturazione una copia dei documenti di consegna in cui siano ben leggibili la data e il numero dell’ordine. I documenti di trasporto certificano la cessazione del bene e testimoniano che l’operazione è andata a buon fine. A questo punto è possibile registrare correttamente la fattura, come previsto dalla normativa vigente.
Il Documento di Trasporto ha lo stesso valore di una fattura?
Il Documento di Trasporto (anche conosciuto con la sigla DDT) non rientra, tecnicamente, nell’ambito dei documenti equivalenti a una fattura. Ciononostante, è fondamentale nei casi di fatturazione in differita, come abbiamo appena visto.
Nel caso di beni mobili che vengano spediti dal mittente al destinatario, infatti, sarà necessario che la merce venga accompagnata dal DDT. Quest’ultimo va emesso prima della fatturazione vera e propria, pena l’annullamento della stessa; una fattura con data antecedente all’emissione del DDT non sarà ritenuta valida ai fini fiscali.
Anche il DDT va emesso in multipla copia, di cui una da ritornare al mittente, una per il destinatario ed eventualmente una per il corriere o trasportatore incaricato della consegna.
Il DDT deve obbligatoriamente essere corredato dalle seguenti voci:
- Data di emissione e di invio della merce, con numero di identificazione progressivo a corredo. E’ la data in cui la spedizione ha ufficialmente inizio e viene registrato il DDT, a testimonianza dell’avvenuta transazione fra il mittente e il destinatario.
- Dati identificativi di chi invia la merce; il venditore dovrà fornire il proprio nominativo oppure la ragione sociale dell’attività che emette il DDT, l’indirizzo fisico o amministrativo a cui fa riferimento la spedizione, il numero di Partita Iva dell’azienda e il Codice Fiscale a essa collegato, oltre agli estremi dell’iscrizione al Registro delle Imprese.
- Dati identificativi di chi riceve la merce: anche il destinatario deve poter essere rintracciabile in qualunque momento. Il DDT deve riportare il nominativo o la ragione sociale della persona di riferimento e l’indirizzo fisico a cui è destinata la merce in transito.
- Dettaglio dei beni in transito: in questo campo occorrerà dettagliare la natura esatta dei beni trasportati, la quantità dei colli e la loro qualità, così come il genere (alimentare, cancelleria ecc) a cui fanno riferimento.
- Denominazione identificativa del vettore, nel caso la consegna sia affidata a uno spedizioniere
- Data di consegna effettiva della merce in transito: quest’ultima voce va compilata solamente se la consegna non è prevista o non avviene in concomitanza all’emissione del DDT (per esempio nel caso di spedizioni nazionali o internazionali.
- Causale: va inclusa solamente nell’eventualità che la spedizione non sia riferita a una transazione di compravendita, limitata cioè alla sola vendita e al solo acquisto di un bene materiale.
Quanti tipi di fatture esistono?
La fattura accompagnatoria
In alternativa al DDT è possibile effettuare spedizioni corredate da una fattura accompagnatoria. Questa documentazione deve viaggiare insieme alla merce e certificarne l’avvenuta spedizione (e ricezione) in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Questo tipo di fattura viene definito “ibrido”, in quanto riveste sia le funzioni di un documento di fatturazione immediata, sia quelle di un documento di trasporto. Di conseguenza però la fattura accompagnatoria è anche più complessa, in quanto presuppone un volume maggiore di informazioni.
Dovrà cioè includere sia il dettaglio sistematico delle merci spedite (non solo l’indicazione di mittente e destinatario, ma anche i dati identificativi di entrambe le parti, la denominazione del vettore e tutte le informazioni necessarie a identificare la merce in transito), sia le informazioni relative alla parte fiscale e tributaria (come ad esempio il prezzo dell’articolo spedito, l’imponibile IVA e le relative aliquote, l’importo totale e le firme di tutte le parti coinvolte nell’operazione; dal venditore alla ditta incaricata del trasporto, al destinatario).
In generale le uniche differenze fra una fattura accompagnatoria e un DDT stanno proprio nel fatto che la prima contiene anche tutta la parte relativa all’IVA ed è, quindi, completa in sé stessa. Al contrario un DDT presuppone sempre la presenza di una fattura immediata o differita emessa a monte della spedizione (o successivamente alla consegna).
Quando è preferibile usare la fattura accompagnatoria anziché il DDT? In genere questo strumento è indicato per la stragrande maggioranza degli scambi di beni (anche di una certa entità), esclusi quelli in cui sia prevista o richiesta fatturazione elettronica.
Come vedremo più avanti, infatti, la fattura accompagnatoria non si può adattare al modello standard delle fatture elettroniche, in quanto spesso non viene mai emessa prima della partenza della spedizione in atto. Se nel servizio di spedizione si parla espressamente di fattura elettronica, la merce dovrà essere accompagnata necessariamente da un DDT e la fatturazione sarà di tipo immediato oppure differito.
Ma quando è il caso di utilizzare una fattura accompagnatoria anziché un DDT? La differenza sostanziale sta nel fatto che il secondo viaggia semplicemente assieme alla merce inviata, ma non ha valore fiscale. Al contrario la fattura certifica l’avvenuta spedizione e consente di ottimizzare tempi e risorse, in quanto il venditore dovrà emettere un solo documento anziché due.
Tuttavia, questo tipo di fattura è valido solamente nel caso in cui si acquistino e si spediscano merci fisiche, al dettaglio o all’ingrosso. Non può essere invece applicata se la spedizione riguarda la fornitura di un qualunque genere di servizio (ad esempio un allaccio elettrico o una disinfestazione); in tutti questi casi è obbligatorio servirsi di fattura immediata.
Anche la fattura accompagnatoria, proprio come il DDT, dev’essere emessa in almeno tre copie; una destinata al mittente, una al destinatario e una al vettore incaricato del trasporto. Una volta emessa, la fattura accompagnatoria va conservata ai fini fiscali per un tempo massimo di 5 anni (che diventano 10 per quanto riguarda invece le relative scritture contabili).
La fattura semplificata per privati e imprese
Dal 1° gennaio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i privati e le imprese possano usufruire di un’alternativa alla fattura standard, ma solo nel caso in cui il servizio offerto o la compravendita attuata non superi il valore massimo di 400 euro.
Parliamo della fattura semplificata, (qui scarica una rappresentazione della fattura semplificata) uno strumento più snello e versatile concepito apposta per le imprese private o per chi non fattura grosse cifre di denaro. Nel caso di piccoli importi, realizzare fatture immediate o in differita a ogni transazione potrebbe risultare troppo complicato e dispendioso. Basti pensare ai tempi ristretti nell’ambito della ristorazione, al dettaglio o all’ingrosso. La soluzione di default, ovvero la fattura immediata, richiedeva un livello di dettagli e un tempo di compilazione veramente proibitivo per le piccole imprese.
Da qui l’idea di introdurre un modello semplificato, appunto, che contenga solo le informazioni strettamente necessarie ma sia ugualmente valido dal punto di vista fiscale.
In origine la fattura semplificata copriva una soglia di importi davvero minima, era infatti prerogativa esclusiva di transazioni che non superassero i 100 euro (comprensivi di imponibile e tasse).
Il 10 Maggio del 2019 questa soglia è stata alzata ai 400 euro attuali, andando a includere così un bacino di attività e privati molto più ampio.
Esistono tuttavia dei casi specifici in cui non è possibile emettere questo tipo di fattura, anche se l’importo complessivo non supera la cifra stabilita dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico sono escluse le transazioni commerciali che avvengono fra comuni diversi, qualsiasi tipo di compravendita a distanza (con relativa spedizione dei beni, nel qual caso occorrerà un DDT o una fattura accompagnatoria) e le transazioni rivolte a realtà commerciali o professionisti residenti in uno Stato differente. Inoltre chi emette questa fattura deve necessariamente essere passivo di IVA.
I campi obbligatori di una fattura semplificata sono, rispettivamente:
- La data in cui è emessa la fattura e il numero progressivo assegnato alla stessa; sono gli estremi che identificano la fattura ai fini fiscali e a cui fa riferimento l’Agenzia delle Entrate per tenere traccia dei movimenti finanziari.
- Dati del mittente: in questo caso si può inserire a scelta la Ragione Sociale dell’azienda, il nome della ditta, oppure i dati personali (nome, cognome, indirizzo) di chi ha emesso la fattura. Non occorre più il dettaglio dell’anagrafica, neppure per quanto riguarda il destinatario.
- Numero univoco della partita IVA assegnata all’azienda o al soggetto fisico che emette la fattura.
- Dati del destinatario: anche in questo caso si può optare per i dati completi o scegliere fra Ragione Sociale, nome della ditta intestataria o dati personali.
- Indicazione della merce: questo è sicuramente il campo che si differenzia maggiormente dalle fatture “classiche”. Infatti, nella fattura semplificata non è richiesto specificare quantità e qualità della merce spedita, basta solo indicare a che genere di categoria merceologica appartiene; per esempio beni deperibili, libri o cancelleria.
- Importo totale comprensivo di percentuale IVA
La fattura intracomunitaria per i residenti UE
Per quanto riguarda le transazioni commerciali fra diversi paesi appartenenti all’unione Europea, invece, la situazione cambia drasticamente.
Si parla in questo caso di cessione commerciale non imponibile, in quanto l’IVA non ricade sul venditore ma sul destinatario committente. In questo caso quindi le misure applicate saranno quelle dello Stato Europeo in cui è diretta la spedizione.
La non imponibilità dell’IVA non è però valida se la trattazione non prevede un onere (ovvero se non c’è scambio di denaro) e se entrambe le parti coinvolte non risultano essere operatori economici; negozianti, venditori, proprietari di impresa ecc.
Affinché la trattativa risulti non imponibile, dovrà essere il mittente italiano a dimostrare quanto sopra, tramite fattura intracomunitaria. Questo tipo di fattura deve riportare obbligatoriamente la dicitura “non imponibile” e i dati relativi all’identificazione fiscale del destinatario residente in Unione Europea.
La fattura deve essere messa nei quindici giorni successivi alla partenza della spedizione verso lo Stato destinatario; infatti non è possibile richiedere la non imponibilità se i beni materiali non transitano effettivamente al di fuori del territorio Italiano. Diversamente l’intera transazione non sarà considerata idonea in quanto non corrispondente alla normativa legale in materia di compravendite intra Europee.
Nel caso di pagamenti anticipati o acconti versati dal destinatario, questi ultimi non avranno alcun tipo di rilevanza in termini di fatturazione fiscale; in altre parole, la data dell’acconto non farà fede all’emissione della fattura, che come abbiamo visto poc’anzi si ritiene valida solo se eseguita contestualmente alla partenza della spedizione con vettore certificato.
L’autofattura
Un ambito molto particolare della fatturazione riguarda poi le cosiddette fatture emesse verso sé stessi, nel caso in cui cioè un fornitore di beni o servizi effettui una transazione finanziaria che coinvolge la sua stessa attività commerciale.
La differenza principale con le fatture ordinarie è che in questo caso tutta la documentazione andrà emessa dall’interessato in veste di fruitore, e non più di semplice fornitore di servizi o venditore di beni.
Inoltre si fa ricorso all’autofattura laddove intercorrano transazioni commerciali con singoli individui residenti in Paesi e Stati extra Europei che non dispongono di una propria sede di riferimento riconosciuta legalmente in Italia. Non è valida nel caso di acquisti effettuati oltreoceano da realtà commerciali, in quanto il pagamento dei dazi doganali sarà ugualmente considerato valido ai fini della corretta identificazione IVA.
Ma l’autofattura entra in gioco anche nei casi in cui non sia stata ricevuta alcuna fattura per giustificare una transazione commerciale o qualora l’importo fatturato non corrisponda a quanto effettivamente pagato. Questo tipo di fatturazione è conosciuto come “autofattura denuncia”; il soggetto interessato si assume la responsabilità di regolarizzare pienamente la sua posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate tramite pagamento dell’IVA, laddove questa risulti mancante o fallata.
Diversamente,infatti, la legge prevede pene molto severe in caso di inadempienza ai doveri fiscali, con sanzioni che possono raggiungere facilmente il 100% dell’importo previsto dall’imposta a partire da una soglia minima di 250 euro imponibili.
In questo caso la parte interessata dovrà provvedere autonomamente al versamento dell’importo utilizzando un modello F24. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere allegata all’autofattura, da presentare all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre un mese solare (corrispondente a 30 giorni) dall’emissione della stessa.
Come distinguere una fattura anticipata da una fattura Pro-Forma?
Abbiamo visto che solitamente l’emissione di fattura è da intendersi successiva o contestuale alla transazione commerciale stessa; nel caso delle fatture immediate il termine massimo di 24h dalla fornitura del servizio o prodotto è stato esteso a 15 giorni lavorativi.
Esistono però delle circostanze in cui sia necessario emettere la fattura prima che i beni, o i servizi, oggetto della transazione vengano effettivamente ceduti al destinatario.
Nel caso fra le due parti venga versato un acconto, ad esempio, il fornitore sarà tenuto a rilasciare regolare fattura che certifichi l’avvenuto patteggiamento e i termini in cui la merce e i beni interessati saranno sdoganati al compratore.
Anche per quanto riguarda le prestazioni di servizi è possibile emettere fattura al momento della presa in gestione della richiesta, prima cioè che i servizi vengano effettivamente forniti. Questo tipo di fattura non va però confuso con le fatture pro forma o gli avvisi di parcella, documenti rilasciati prima che venga emessa regolare fattura e che non sono considerati fiscalmente equiparabili a quest’ultima.
Una fattura Pro-Forma non ha valore fiscale in quanto il pagamento anticipato richiesto in tal sede è ancora al netto dell’IVA, che sarà versata contestualmente all’emissione della fattura vera e propria. In altre parole il venditore si riserva il diritto di saldare la sua situazione nei confronti del Fisco solo quando avrà ottenuto dal cliente il pagamento complessivo per il servizio svolto.
Una volta che il pagamento ha luogo, subentra l’obbligo tassativo di emettere fattura immediata, affinché la transazione fra le due parti sia regolare ai fini IVA.
Per essere valida, la Fattura Pro-Forma non deve fare alcun tipo di riferimento ai numeri univoci della fatturazione ordinaria regolarmente registrata. La numerazione progressiva non è obbligatoria ma, qualora sia presente, dovrà essere del tutto slegata da quella delle fatture normali. E’ invece obbligatorio includere a fondo pagina una dichiarazione che identifica il documento come non corrispettivo a una fattura e stabilisce l’effettiva emissione di documentazione valida ai fini fiscali solo contestualmente al pagamento del servizio erogato.
Come compilare una fattura : elementi obbligatori
Stabiliti quelli che sono i più diffusi tipi di fattura e le circostanze a cui fanno riferimento, resta da chiarire quali devono essere le voci e i campi obbligatori da inserire in una fattura, come compilarla e cosa fare per registrarla regolarmente.
Tranne nelle eccezioni di cui sopra, una fattura dovrà riportare:
- Data di emissione e numero identificativo: il numero fa parte di una sequenza ed è univoco per ciascuna fattura. La sequenza si interrompe come previsto dalla legge il 31 Dicembre e riparte, azzerata, dal 1 Gennaio. Quindi tutte le fatture emesse a partire – ad esempio – dal 1 Gennaio 2020 dovranno avere numeri sequenziali progressivi, mentre a partire dal 1 Gennaio 2021 la numerazione ripartirà da 1.
- Dati personali e identificativi di chi emette la fattura: questa parte va compilata con attenzione per evitare di incorrere in sanzioni. I dati personali devono riportare obbligatoriamente:
- Nome e Ragione Sociale (nel caso di un’azienda) oppure Nome e cognome (nel caso di un privato)
- Indirizzo fisico di residenza e, nel caso di aziende, indirizzo amministrativo
- Dati fiscali, ovvero il numero di Partita Iva, il Codice Fiscale corrispondente e il numero di iscrizione identificativo rilasciato dal Registro per le Imprese della regione
- Dati personali e identificativi dell’acquirente, ovvero il nome e la Ragione Sociale (nel caso di aziende) o il semplice nominativo (nel caso di privati) e l’indirizzo fisico di residenza (o di destinazione, se la merce deve essere spedita).
- Dati di pagamento, che indicano cioè il tipo di pagamento previsto (contanti, addebito bancario, giroconto ecc) attraverso cui si procederà al pagamento della transazione e al versamento di quanto dovuto.
- Documenti di trasporto: questa voce va inclusa solo se si emette una fattura differita. Dovranno essere riportati il numero identificativo del DDT e la data in cui è stato emesso.
- Dati relativi alla merce; occorre dettagliare non soltanto il tipo di beni oggetto della transazione ma anche il loro quantitativo e la loro qualità.
- Dati fiscali: comprendono tutte le informazioni relative al costo e gli estremi necessari a calcolare l’imposta. In particolare vanno indicati:
- Il prezzo imposto a ogni singola unità facente parte della transazione e il presso complessivo della stessa (ovvero la somma dei singoli prezzi, nel caso in cui si stiano trattando beni multipli)
- La percentuale di scoutistica eventualmente applicata sui prezzi di cui sopra
- La percentuale di aliquota e il costo complessivo dell’IVA calcolato sui prezzi di cui sopra (al netto di eventuali sconti)
- Il totale della fattura, ovvero l’intero importo che sarà versato all’emittente e su cui saranno pagate le tasse.
L’individuo o l’azienda che emette fattura è tenuto a conservare la documentazione cartacea originale per un massimo di 10 anni, ai fini fiscali.
La fattura elettronica
Si sente ultimamente parlare sempre più spesso di fatture elettroniche. L’informatica ha infatti sostituito in molti casi la carta stampata, e i vantaggi delle fatture elettroniche sono molteplici.
In primo luogo queste fatture sono immediatamente trasmesse all’Agenzia delle Entrate, che provvede a registrarle. Non occorre cioè attendere i tempi di trasmissione tipici dei documenti cartacei.
- Fatturazione elettronica B2G : dal 31 marzo 2015 fattura elettronica obbligatoria da e per le Pubbliche Amministrazioni ;
- Fatturazione elettronica B2B : dal 1°gennaio 2019 obbligatoria per imprese e liberi professionisti ;
- Fatturazione elettronica B2C : dal 1°gennaio 2019 obbligo di fattura elettronica nei confronti dei clienti per cessioni di beni e servizi.
Fattura elettronica app
Si tratta di un formato universale di trasmissione dei dati che utilizza il linguaggio XML per elaborare il contenuto della fattura. Esistono numerosi appositi software che le aziende e i privati possono utilizzare per generare una fattura elettronica funzionante e valida. In questo tipo di fatture tutti gli aspetti cartacei tradizionali sono sostituiti dai loro corrispettivi digitali, a cominciare dalla firma.
Una volta ottenuto il documento XML così realizzato, tramite il Sistema di Interscambio sviluppato dall’Agenzia delle Entrate sarà possibile inviare la fattura sui canali ufficiali.
Un messaggio di conferma informerà l’emittente che la trasmissione è avvenuta in modo corretto e tutta la documentazione è in possesso dell’Agenzia.