IRAP cos'è e come si calcola

IRAP cos’è e come si calcola

Cos’è l’IRAP

L’IRAP , acronimo per Imposta Regionale Attività Produttive, è un’imposta direttaistituita in Italia con il D.L. 15 dicembre 1997, n. 446, subentrando e sostituendo precedenti imposte dirette come ICIAP e ILOR eliminate a Gennaio 98.

Con la Finanziaria 2008 diviene Legge a tutti gli effetti, un “tributo proprio derivato”, ossia un tributo istituito e regolato dalla Legge, il cui gettito è di competenza delle Regioni, che in autonomia possono stabilire i limiti impositivi, senza sforare quelli stabiliti dalla legge dello Stato.

L’IRAP è un’imposta diretta, che colpisce il valore della produzione realizzato dalle aziende. Ossia, l’irap viene calcolata sulla differenza tra costi e ricavi del core business per il quale l’azienda è stata costituita e lavora.

Come si calcola l’IRAP?

Ai fini del calcolo dell’IRAP occorre, per prima cosa, determinare la base imponibile sulla quale verrà applicata l’aliquota di riferimento.

Il guadagno maturato nell’anno di riferimento, rappresenta la base imponibile per lo stesso anno fiscale. Che viene successivamente calcolato come valore di produzione dell’attività esercitata e generato dalla decurtazione dei costi ai ricavi.

Ottenuto l’utile al lordo dell’imposta, si applicherà l’aliquota, il cui valore percentuale viene stabilito regione per regione, autonomamente, ma secondo una base e un criterio di maggiorazione stabiliti dallo Stato, che puoi trovare qui.

Calcolo della base imponibile IRAP

Il metodo di calcolo della base imponibile dell’IRAP varia a seconda della categoria di soggetti passivi considerati.

Per le società di persone e di capitali, gli enti commerciali residenti (diversi dalle banche e dalle assicurazioni) e gli imprenditori individuali, la base imponibile IRAP si calcola come segue:

Alla differenza tra valore e costo della produzione (Conto Economico Lett. A – Lett. B)si devono aggiungere :

  • Componente non deducibile di costo del lavoro ;
  • Svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante ;
  • Perdite su crediti ;
  • Componente finanziaria dei canoni di leasing.

Alla base imponibile così ottenuta va applicata l’aliquota dovuta nel periodo d’imposta considerato.

  • Imprese in regime forfettario : calcolano la base imponibile aumentando il reddito d’impresa, determinato forfettariamente, dell’importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi;
  • Esercenti Arti e Professioni : si sottraggono dai compensi percepiti i costi sostenuti per l’attività professionale, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali ed escludendo interessi passivi e spese personale dipendente.
  • Produttori agricoli : l’imponibile viene determinato come differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti effettuati per la produzione agricola stessa. Il produttore agricolo esonerato dall’IVA lo è anche dall’IRAP.
  • Enti non commerciali : l’imponibile è pari al totale dei compensi per lavoro dipendente, anche autonomo occasionale. Qualora l’Ente svolgesse attività commerciale si dovrà procedere trattare come per le imprese commerciali.
  • Enti pubblici : vale quanto esposto per gli Enti non commerciali con una precisazione che, per il calcolo dell’IRAP retributiva, il criterio dell’imponibile è quello di cassa. Anche qui se l’Ente pubblico svolge attività commerciale può fare richiesta di trattamento del calcolo dell’imponibili come le imprese commerciali.

Aliquota IRAP

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 3,9%.

Le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota, sino ad un massimo di 0,92%, anche differenziandola per settori di attività o categorie di contribuenti.

L’elenco completo delle aliquote applicate in ogni regione viene aggiornato e pubblicato sul sito ufficiale del dipartimento delle Finanze alla voce “Aliquote applicabili”

https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/irap/AliquoteApplicabili/

Aliquota allo 0%

L’Art. 5 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, va ad integrare la normativa sull’IRAP e reca disposizioni sul federalismo fiscale provinciale e regionale, che detta norme valide solo per le Regioni ordinarie le quali “possono ridurre le aliquote fino ad azzerarle, nonché disporre deduzioni dalla base imponibile nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea”.

La norma precisa, inoltre, che la riduzione dell’IRAP non può essere disposta se la maggiorazione all’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 68 del 2011, è superiore a 0,5 punti percentuali.

Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

La possibilità di azzeramento delle aliquote è consentita, altresì, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in virtù di specifiche norme contenute negli Statuti speciali o nelle disposizioni di attuazione statutaria.

Chi deve pagare l’IRAP

I soggetti legati al pagamento di questa imposta sono tutti coloro i quali esercitano un’attività anche non commerciale, ovvero imprese o enti soggetti a IRES , come previsto dall’Art.3 D.Lgs. n. 446/97.

  • Società di capitali ;
  • Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale ;
  • Amministrazioni pubbliche ;
  • Enti non commerciali residenti ;
  • Società ed enti non residenti di qualsiasi tipo ;
  • Società in nome collettivo e società in accomandita semplice ;
  • ONLUS : solo per la parte commerciale eventualmente esercitata ;
  • Persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi ;
  • Produttori agricoli non esonerati dall’iva.

Differenza tra IRAP e IRES

Nella vastità di tasse, contributi e imposte presenti in Italia, non è difficile fare confusione ; tuttavia errori nell’ambito fiscale possono costare molto cari a livello di sanzioni. Ad esempio è errore di molti confondere IRES e IRAP.

IRES :

  • imposta sul reddito delle società,
  • proporzionale con aliquota del 27,50%
  • applicata a tutte le società di capitali, cooperative, mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle società.

La principale differenza con l’IRAP è determinata dalle diverse modalità di calcolo della base imponibile, rappresentata in questo caso dal reddito d’impresa, come sancito dall’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi.

IRAP Legge di Bilancio 2019

La Legge di Bilancio 2019 ha apportato importanti modifiche alla disciplina delle deduzioni e dei crediti d’imposta IRAP previsti in precedenza (commi 1085 e 1086).

Abrogazione dell’agevolazione sui dipendenti a tempo indeterminato

Il comma 1085 della Legge di Bilancio 2019 stabilisce quanto segue:

“All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • il numero 3) della lettera a) del comma 1 è abrogato;
  • al comma 4-bis.2, le parole: «numeri 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»”.

Con il comma 1085, viene dunque abrogata l’agevolazione IRAP per dipendenti a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia prevista precedentemente nella misura di di 15.000 euro, elevata a 21.000 euro per lavoratori femmine o di età inferiore a 35 anni.

Secondo quanto stabilito dal comma 1085 della Legge di Bilancio 2019 l’abrogazione di tale deduzione è prevista anche per i soggetti con periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell’attività’ in corso d’anno.

Annullamento credito d’imposta del 10%

Anche il credito d’imposta del 10% per chi non ha dipendenti (comma 21 dell’articolo 1 Legge n. 190 del 2014-Legge di Stabilità 2015) è stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2019.

La norma stabiliva che i soggetti che determinano la base imponibile ai fini IRAP (secondo quanto previsto dagli Artt. dal 5 al 9 del decreto istitutivo dell’IRAP e cioè il 446 del 1997) e che non abbiano lavoratori dipendenti, potevano beneficiare di un credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 10% dell’imposta lorda (IRAP).

IRAP per soggetti non residenti

Secondo l’Art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 446/1997, l’imposta si applica solo se l’attività sia stata svolta in Italia per un periodo di almeno tre mesi tramite una Stabile Organizzazione ;

Ai fini dell’applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l’IRAP è equiparata ai tributi erariali da essa aboliti e, quindi, principalmente, l’ILOR (art. 44, D.Lgs. n. 446/1997 e circ. 18 aprile 2002, n. 33/E).

Agli Enti non commerciali si applicano le specifiche disposizioni previste per i redditi da Stabile Organizzazione Art. 7, D.Lgs. n. 147/2015.

Il valore della produzione netta derivante da una Stabile Organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili e rimandando alle disposizioni del TUIR.

Per le società statunitensi che operano in Italia è previsto un “foreign tax credit” parziale per l’IRAP, che ha l’obiettivo di eliminare le differenze tra i criteri di determinazione della base imponibile rispetto a quelli applicati dalle imposte americane, in particolare quelle conseguenti alla indeducibilità degli interessi passivi e del costo del lavoro dalla base imponibile come previsto nella Convenzione ” Italia – Stati Uniti” del 25 agosto 1999.

Chi è esente dal pagamento IRAP

Sono esclusi dal campo di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfettario previsto dall’Art. 1, da comma 54 a comma 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Inoltre sono esenti :

  • Organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile;
  • Fondi pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
  • Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell’art. 13 del D.Lgs n. 446 del 1997;
  • Soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’art. 8 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

I produttori agricoli esenti iva sono esonerati anche dal versamento dell’IRAP.

Quando l’IRAP non si può applicare

In base all’Art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 446/1997 il versamento dell’IRAP non è previsto nei seguenti casi :

  • Fondi comuni di investimento;
  • Fondi pensione ;
  • Gruppi economici di interesse europeo (GEIE). È prevista l’imputazione, a carico di ciascun membro, del valore della produzione netta nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali (art. 13, D.Lgs. n. 446/1997) ;
  • Produttori agricoli titolari di reddito agrario (art. 32, TUIR) dal 1° gennaio 2016 ;
  • Cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali (art. 8, D.Lgs. n. 227/2001) dal 1° gennaio 2016 ;
  • Cooperative agricole e della piccola pesca (art. 10, D.P.R. n. 601/1973) dal 1° gennaio 2016 ;
  • Società semplici titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto di terreni o fabbricati (circ. 4 giugno 1998, n. 141/E) ;
  • Società semplici titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto della propria azienda agricola (ris. 23 novembre 2007, n. 340/E) ;
  • Contribuenti che si avvalgono del regime forfetario (art. 1, c. 54-89, Legge n. 190/2014) e di quello dei c.d. contribuenti minimi (art. 1, c. 96-115, Legge n. 244/2007) ;
  • Titolari di redditi di natura occasionale, sia d’impresa sia di lavoro autonomo (art. 67, c. 1, lett. i) e l), TUIR; circ. 4 giugno 1998, n. 141/E) ;
  • Titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa (circ. 4 giugno 1998, n. 141/E) ;
  • Venditori a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta (circ. 4 giugno 1998, n. 141/E) ;
  • Titolari degli altri redditi di lavoro autonomo, non derivanti dall’esercizio di arti o professioni (art. 53, c. 2, TUIR).

Rientrano nell’esclusione dall’IRAP secondo l’Art. 53, c. 2 del TUIR :

  • Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno da parte dell’autore, se non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali ;
  • Partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro ;
  • Partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di spa, sapa e srl ;
  • Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia ;
  • Redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ;
  • Redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di attività di lavoro autonomo di cui alla Legge n. 91/1981.

Deduzioni IRAP

In base a quanto stabilito dal D.lgs. n. 446/97 all’art.11, sono ammessi in deduzione dal calcolo della base imponibile IRAP:

  • Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (comma 1, lettera. a), n. 1);
  • Deduzione forfettaria di 7.500 o 15.000 euro, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato. Tali importi aumentano a 13.500 e 21.000 euro in caso di lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (comma 1, lettera. A, n° 2 e 3);
  • Deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti (comma 1, lettera. A, N° 4);
  • Deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo, nonché, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale (comma 1, lettera. a), n. 5);
  • Deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti, ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro (comma 4-bis.1);
  • Deduzione del costo residuo per il personale dipendente (comma 4-octies, introdotto dall’articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
  • Deduzione per incremento della base occupazionale (comma 4-quater), tale deduzione di cui all’art. 1, co. 132, L.147/2013 spetta sempreché vengano effettuate nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il cui studio sarà approfondito successivamente.

Come richiedere il rimborso IRAP

Ci sono casi in cui in mancanza di presupposto impositivo, l’irap debba essere restituita dalla Regione all’impresa che non aveva obbligo di versare.

L’IRAP rappresenta l’imposta sulla cui applicazione si è maggiormente discusso negli anni ; non mancano infatti pronunce della giurisprudenza che riportano le più disparate considerazioni circa la sua legittimità, i presupposti per la sua applicazione, i soggetti tenuti al pagamento della stessa.

L’Art. 38 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602 dispone che “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.”

Le stesse pronunce delle Corti hanno incentivato sempre più contribuenti ad avanzare pretese di rimborso dell’imposta.

Penso di aver pagato l’IRAP ingiustamente

Qualora un contribuente ritenesse di aver impropriamente versato l’IRAP, vuoi per paura di sanzioni, vuoi perché assistito da associazioni o professionisti digiuni in materia, entro 48 mesi dal pagamento può formulare istanza di rimborso.

Non sono pochi i cittadini che si sono visti restituire somme, anche importanti, dall’Erario!

Dopo la presentazione dell’istanza per il rimborso IRAP da parte del contribuente, potranno aprirsi due scenari :

  1. L’intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento ;
  1. L’Agenzia rifiuta il pagamento del rimborso.

Come procedere per ottenere il rimborso

Nella seconda ipotesi ci sono due modi differenti di agire per il contribuente, a seconda della modalità di avvenuto rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  • Qualora il rifiuto fosse avvenuto tramite notifica ufficiale, il contribuente dovrà procedere a impugnare l’atto di diniego entro 60 giorni dall’avvenuta notifica ;
  • Se, invece, il diniego è avvenuto sottoforma di tacito rifiuto, trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (termine di durata massima della mediazione) l’istante, entro 10 anni, potrà ripresentare la domanda di rimborso, ma questa volta nella forma di ricorso. La mancata presentazione dell’istanza renderà inammissibile il ricorso.

Scadenze fiscali e modalità di pagamento IRAP

Dall’introduzione della Legge finanziaria 2008, il versamento dell’IRAP va effettuato tramite modello F24 in due rate, le cui scadenze corrispondono al versamento di IRPEF e IRES, ossia :

  • 16 giugno ;
  • 30 novembre.

Il versamento del 16 giugno deve includere il saldo dell’anno precedente.

Il pagamento posticipato di 30 giorni dalle date previste è possibile pagando una maggiorazione del 0,4%.

Le Pubbliche Amministrazioni devono usare il Modello F24-EP (Enti Pubblici).

Decreto rilancio e annullamento IRAP 2020

A seguito della Pandemia che ha coinvolto il nostro paese negli ultimi mesi, la posizione del Governo riguardo il pagamento dell’acconto e del saldo IRAP 2020 viene espressa nel Decreto rilancio del 13 maggio 2020 :

In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40% dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici”.

Vale a dire che tutte le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi pari o inferiore ai 250mila euro, possono beneficiare di :

  • Esenzione dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019 ;
  • Esenzione dal versamento del primo acconto IRAP per l’anno di imposta 2020.

I l D.R è stato pubblicato in G.U. il 19 maggio, pertanto è attivo a tutti gli effetti.

Quando si paga e codice tributo

Per ogni periodo d’imposta i soggetti passivi IRAP sono tenuti a presentare la dichiarazione di imposta compilando il modello IRAP predisposto dall’Agenzia delle entrate.

L’imposta è riscossa tramite autoliquidazione secondo la stessa disciplina applicabile per le imposte sui redditi ; l’IRAP si deve pagare con il sistema degli acconti e saldi delle imposte sui redditi ovvero:

  • Entro il 30 giugno di ogni anno occorre versare il saldo dell’anno precedente più il primo acconto per l’anno successivo ;
  • Entro il 30 novembre di ogni anno occorre invece versare il secondo acconto per l’anno successivo.

Il contribuente attraverso il modello F24, provvede al versamento del tributo.

Descrizione imposta IRAP e relativo Codice tributo:

  • Imposta regionale sulle attività produttive saldo codice tributo 3800
  • Interessi pagamento dilazionato tributi regionali codice tributo 3805
  • IRAP acconto prima rata codice tributo 3812
  • IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione codice tributo 3813
  • IRAP – versamento mensile codicetributo 3858
  • IRAP – utilizzo in compensazione del credito codice tributo 3883
  • IRAP – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 codice tributo 9934
  • IRAP– contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 – interessi codice tributo 9935
  • Sanzioni relative all’IRAP – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, dl 78/2010 codice tributo 9971
  • Accertamento con adesione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione – interessi – art. 13 d.lgs 472/1997 codice tributo 1987
  • Accertamento con adesione – Spese di notifica per atti impositivi codice tributo 9400
  • Accertamento con adesione – IRAP e relativi interessi accertamento con adesione codice tributo 9415
  • Accertamento con adesione – Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP accertamento con adesione codice tributo 9416
  • Accertamento con adesione – Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie codice tributo 9424
  • Accertamento con adesione – IRAP e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione-art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 codice tributo 9908
  • Accertamento con adesione – Sanzione ed altre somme dovute relative all’IRAP– adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997 codice tributo 9909
  • Accertamento con adesione – IRAP e relativi interessi – adesione all’invito a comparire -art. 5 c. 1 bis -dlgs n. 218/1997 codice tributo9920
  • Accertamento con adesione – Sanzione e altre somme relative all’IRAP– adesione all’invito a comparire -art.5, c. 1bis, d.lgs. n. 218/1997 codice tributo 9921
  • Accertamento con adesione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione – sanzione – art.13 dls 472/1997 codice tributo 9949
  • Conciliazione giudiziale – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione – interessi – art.13 d.lgs. 472/1997 codice tributo 1987
  • Conciliazione giudiziale – Spese di notifica per atti impositivi codice tributo 9400
  • Conciliazione giudiziale – Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie codice tributo 9424
  • Conciliazione giudiziale – Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP – art. 29, c.1, lettera a), d.l. n. 78/2010 codice tributo 9478
  • Conciliazione giudiziale – IRAP e relativi interessi conciliazione giudiziale codice tributo9512
  • Conciliazione giudiziale – Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP conciliazione giudizialecodice tributo 9513
  • Conciliazione giudiziale – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione – sanzione – art.13 dls 472/1997 codice tributo 9949
  • Definizione delle sole sanzioni – Spese di notifica per atti impositivi codice tributo 9400
  • Definizione delle sole sanzioni – Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie codice tributo 9424
  • Definizione delle sole sanzioni – Sanzione pecuniaria relativa all’IRAP definizione delle sole sanzioni codice tributo 9607
  • Definizione delle sole sanzioni – Sanzione – utilizzo componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati – art. 8, c. 2, d.l. n.16/2012 codice tributo 9695
  • Omessa impugnazione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione – interessi – art.13 dls 472/1997 codice tributo 1987
  • Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi – recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione – controllo sostanziale codice tributo 7452
  • Omessa impugnazione IRAP – recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione – sanzione – controllo sostanziale codice tributo 7453
  • Omessa impugnazione IRAP – spese di notifica per atti impositivi codice tributo 9400
  • Omessa impugnazione IRAP – Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie codice tributo 9424
  • Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi omessa impugnazione codice tributo 9466
  • Omessa impugnazione IRAP – sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP omessa impugnazione codicetributo 9467
  • Omessa impugnazione IRAP – sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP – art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 codice tributo 9478
  • Omessa impugnazione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione – sanzione – art.13 dls 472/1997 codice tributo 9949
  • Reclamo e mediazione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione – interessi – art.13 dls 472/1997 codice tributo 1987
  • Reclamo e mediazione – Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP – art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 codice tributo 9478
  • Reclamo e mediazione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione – sanzione – art.13 dls 472/1997 codice tributo 9949
  • Reclamo e mediazione – IRAP e relativi interessi-reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. 546/1992 codice tributo 9955
  • Reclamo e mediazione – Sanzioni dovute relative all’IRAP – reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs.546/1992 codice tributo 9956
  • Ravvedimento operoso – Interessi sul ravvedimento IRAP – art. 13 d. lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109/e del 22/05/2007 codice tributo 1993
  • Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – imposta codice tributo 8084
  • Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – interessi codice tributo 8085
  • Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – sanzioni codice tributo 8086
  • Ravvedimento operoso: – sanzione pecuniaria IRAP codice tributo 8907

IRAP nel mondo – imposte analoghe

Le tasse esistono in tutto il mondo, non solo in Italia, tuttavia noi siamo piuttosto famosi per avere un volume di tributi statali sopra le righe.

Vediamo come si comportano altri paesi dell’Unione Europea con imposte simili alla nostra IRAP.

Francia

L’IRAP francese è un’imposta proporzionale al fatturato e prevede una base imponibile con metodo dicalcolo molto simile all‘IRAP italiana, che comprende :

  • Costo del personale ;
  • Interessi passivi o il costo del capitale (di rischio e di debito) ;
  • Utili d’esercizio.

L’imposta è progressiva con aliquote che vanno dallo 0% per fatturati inferiori ai 500.000 euro, fino all’1,5% per le imprese con fatturati superiori ai 50 milioni di euro.

Germania

La Gewerbesteuer è un’imposta municipale sugli utili e il costo del capitale delle imprese.

All’utile di esercizio si aggiunge nella base di calcolo il 25% degli interessi passivi e del costo del capitale comunque sostenuto.

L’aliquota varia da municipalità a municipalità, un po’ come la nostra IRAP.

Il metodo di calcolo prevede che sull’utile d’esercizio, integrato degli interessi passivi e del costo del capitale, si applichi un’aliquota nazionale del 3,5% ; su tale base l’imposta è calcolata applicando dei moltiplicatori stabiliti localmente, che non possono mai essere inferiori al 200%, collocandosi normalmente tra il 350% e il 400%.

Le grandi città applicano moltiplicatori anche del 490%. L’aliquota effettiva quindi va da un minimo del 7% (nel caso di moltiplicatore del 200%) fino al 17% (nel caso di moltiplicatore del 490%).

L’imposta è dovuta anche quando l’impresa è in perdita.

Ungheria

Con la legge C del 1990 sulle imposte locali (Az 1990. évi C. törvény), l’Ungheria ha introdotto l’imposta locale sulle attività produttive (‘helyi iparűzési adót’ – HIPA) gestita dalle municipalità locali.

Analogamente all’IRAP, la base imponibile è data dai ricavi di beni e di servizi al netto del costo delle materie prime e dei servizi esterni intermedi; soggetti passivi sono le attività economiche condotte in forma di impresa o professionale, anche in via temporanea.

L’aliquota è del 2%, dovuta anche in caso di perdita d’esercizio.

Sulla stessa base imponibile, per imprese di dimensione media e grande è previsto un contributo aggiuntivo dello 0,3% destinato a finanziare l’innovazione e la ricerca.

Con l’adesione dell’Ungheria all’Unione europea si è posto il quesito della compatibilità di questo tributo con la VI Direttiva CEE del 1977 in materia di Imposta sul valore aggiunto, poi confluita nella direttiva europea 2006/112/EU.

Nel 2007 la Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a decidere se tale tributo fosse in realtà un duplicato dell’Iva e, in linea con una precedente decisione in materia di IRAP per l’Italia, l’11 ottobre 2007 la Corte di Giustizia europea ha dichiarato la compatibilità del tributo locale ungherese col diritto comunitario in materia IVA (sentenza C 283/2006).

Come abbiamo detto, è facile perdersi nei meandri della burocrazia italiana quando si parla di fiscalità, ed è altrettanto facile, per un cavillo, incorrere in sanzioni amministrative o peggio.

Se pensate di aver pagato l’IRAP ingiustamente, o se avete dei dubbi circa gli importi pagati, non esitate a contattarci per una consulenza personalizzata.

Leave a Reply