IRPEF: cos’è calcolo presupposti e deduzioni

Che cos’è l’Irpef

Con l’acronimo IRPEF si indica un’imposta attualmente in vigore su tutto il territorio della Repubblica Italiana: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Si tratta di un’imposta diretta, personale e progressiva :

  • Diretta, perché colpisce in maniera diretta il reddito delle persone fisiche ;
  • Personale, perché va a “colpire” tutti i soggetti che producono un reddito e che vivono nel territorio italiano. Ciò vuol dire che anche i redditi prodotti all’estero non sono esenti dall’imposta, se il soggetto produttore di reddito è residente in Italia ;
  • Progressiva, perché viene applicata con aliquote che dipendono da precisi scaglioni di reddito. In altre parole, ciò significa che la percentuale di reddito assorbita dall’imposta aumenta in proporzione al reddito stesso. 


L’IRPEF è senza ombra di dubbio l’imposta più importante di tutto il sistema tributario italiano, in quanto fornisce allo stato circa un terzo del gettito fiscale. 


Sono soggette al pagamento dell’IRPEF le persone fisiche e alcune società, che verseranno però attraverso i singoli soci come persone fisiche prestatori di lavoro autonomo

Questa, è un’imposta applicata mediante aliquote progressive a seconda della fascia di reddito di appartenenza, tutto al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni spettanti.

Irpef nella storia

L’Imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita nel 1974, a seguito della riforma del sistema tributario, ai sensi del DPR 29 settembre 1973 n. 597. Comprendeva 32 aliquote, che andavano dal 10% al 72%, dedicate a scaglioni di reddito da 2 a 500 milioni di lire. 

Nello specifico l’Art. 11 del decreto, dedicato alla determinazione dell’imposta sul reddito, prevede la determinazione dell’imposta lorda tramite l’applicazione al reddito totale di aliquote suddivise per scaglioni di reddito ben precisi :

  • fino a 6 milioni di lire 12 per cento;
  • oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento;
  • oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento;
  • oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento;
  • oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento;
  • oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento;
  • oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento;
  • oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento;
  • oltre 600 milioni di lire 62 per cento.”

Nel 1986, con l’emissione del DPR n. 917, la disciplina dell’IRPEF venne unificata in un unico testo, andando a sostituire non solo il decreto presidenziale n. 597 precedentemente citato, ma anche i successivi 598 e 599.

Caratteristiche e presupposti dell’IRPEF  

L’Art. 1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 sancisce che il requisito imprescindibile per tale imposta è l’essere possessori di redditi, siano essi sottoforma di denaro o in natura, saltuari o fissi indipendentemente dalla fonte di provenienza.

Per fare più chiarezza, possiamo dire che il presupposto dell’IRPEF è il possedimento di redditi facenti parte di una delle seguenti categorie: 

  • Capitali ;
  • Fondiari ; 
  • Stipendi ;
  • Lavoro autonomo ; 
  • Impresa ;
  • Redditi diversi.

Deduzioni e detrazioni: cosa sono, a cosa servono e come agiscono sull’IRPEF 

Nella determinazione dell’IRPEF su base unitaria, ossia sulla base di una situazione personale ma unitariamente alle medesime condizioni di altri soggetti, per garantire il carattere personale dell’imposta e la progressività, sono previste delle deduzioni e detrazioni.


Detrazioni

Le detrazioni sono delle somme che si vanno a sottrarre dal reddito prima dell’applicazione degli scaglioni d’imposta. Esse, permettono di ridurre l’imposta lorda, riuscendo così a sviscerare quella netta. Vengono riconosciute ed applicate su alcune spese sostenute dal contribuente o sono legate alla sua condizione lavorativa e non: lavoro dipendente, pensionato, persona che ha familiari a carico e così via. 

Se le detrazioni risultano essere decrescenti al crescere del reddito, un incremento di reddito porterebbe, oltre che ad un eventuale passaggio allo scaglione successivo (e quindi aliquota più alta) anche alla riduzione dell’importo della detrazione stessa con un conseguente aumento dell’imposta netta.

In sostanza, i soggetti che guadagnano di più verseranno al fisco una quota maggiore del proprio reddito.

Le spese cui spetta una detrazione Irpef del 19%, aggiornate all’anno corrente sono le seguenti :

  • Spese sanitarie, eccedenti la soglia di franchigia pari a 129 euro. Per franchigia si intende una somma che va sottratta dal reddito imponibile prima dell’applicazione degli scaglioni. In altre parole, se il reddito imponibile, non supera la franchigia, l’imposta non andrà versata o sarà a credito per il contribuente ;
  • Spese mediche e sanitarie per persone con disabilità ;
  • Spese veterinarie ;
  • Spese per l’acquisto di cani guida ;
  • Interessi passivi del mutuo per chi ha comprato l’abitazione principale o altre tipologie di immobili;
  • Spese di affitto ;
  • Spese scolastiche ;
  • Spese sostenute per la frequentazione di università pubbliche o private ;
  • Spese per l’abbonamento ai mezzi pubblici ;
  • Spese sostenute per studenti con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) ;
  • Spese per l’assistenza diretta di anziani o persone affette da disabilità ;
  • Spese sostenute per garantire le attività sportive ai propri figli ; al riguardo l’ Art. 15 comma 1, lettera i-quinquies parla di importi non superiori a 210 euro relative ad abbonamento o iscrizione annuale per i ragazzi tra i cinque e i quindici anni,  a palestre, piscine e impianti sportivi in genere, purchè in possesso di determinate caratteristiche ;
  • Spese per l’asilo nido ;
  • Spese funebri ;
  • Spese per intermediazione immobiliare (dal 2020 detraibili solo le spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile, non sono ammessi i contanti) ;
  • Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede. (Art. 15 comma 1, lettera i- sexies ) ;
  • Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza ;
  • Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche ;
  • Contributi associativi alle società di mutuo soccorso ;
  • Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico ;
  • Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi.

Deduzioni IRPEF

Le deduzioni consistono sostanzialmente nella sottrazione di un certo importo dal reddito imponibile (ciò avviene prima che su questo vengano applicate le aliquote dell’imposta), diventando di fatto esente dalla tassazione. Lo sconto conseguente a questa manovra corrisponde all’aliquota che si sarebbe pagata su quell’importo.

Con l’articolo n° 10 del 22 dicembre 1986 il legislatore ha previsto una serie di spese deducibili dal reddito complessivo su cui viene calcolata l’imposta.

Queste spese, aggiornate al 2020, sono: 

  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • Assegno periodico corrisposto al coniuge;
  • Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
  • Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose;
  • Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità;
  • Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Entrambe, deduzioni e detrazioni, sono previste tassativamente dalla legge ed hanno finalità agevolativa. 

Come si calcola l’IRPEF

Come precedentemente accennato, l’IRPEF si applica mediante aliquote progressive che vanno a seconda della fascia di reddito a cui si appartiene, al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni.

Di seguito una tabella che mostra le varie fasce di reddito e le corrispondenti aliquote:

Scaglioni in €AliquotaIRPEF
Da 0 a 15.00023%23% sulla parte eccedente la no tax area 
da 15.000,01 a 28.000(23% e) 27%3.450 € + 27% sulla parte eccedente i 15.000 €
da 28.000,01 a 55.000(23%, 27% e) 38%6.960 € + 38% sulla parte eccedente i 28.000 €
da 55.000,01 a 75.000(23%, 27%, 38% e) 41%17.220 € + 41% sulla parte eccedente i 55.000 €
oltre 75.000(23%, 27%, 38%, 41% e) 43%25.420 € + 43% sulla parte eccedente i 75.000 €

In quali casi l’IRPEF non viene applicata ?

Gli unici casi in cui l’IRPEF non viene applicato, in situazione di valore di reddito al di sotto del quale la persona fisica è esente da imposizione fiscale, si hanno quando i soggetti presentano le caratteristiche dei cosiddetti incapienti, ovvero per la così detta “No Tax Area”. 

Fanno parte di questa categoria i lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore agli 8.174 euro all’anno e i pensionati al di sopra dei 75 anni che abbiano un reddito complessivo inferiore agli 8.125 euro.

No Tax Area: che cos’è e come funziona

La No Tax Area IRPEF è una soglia di reddito al di sotto della quale vige l’esenzione dall’imposta sul reddito. Viene chiamata “No Tax Area” poiché si tratta di un di un’area di non tassazione Irpef, che è stata introdotta con la legge finanziaria 2003. 

Ha la funzione di tutela per le fasce più deboli della popolazione, cioè a dire coloro al di sotto di una fascia di reddito che non permette loro la normale sussistenza. 

Nel tempo, la No Tax Area ha subito diverse modifiche sino al 2007, anno in cui la No Tax Area è stata riscritta, trasformando le precedenti deduzioni in detrazioni d’imposta combinate con le detrazioni per i familiari a carico.

Attualmente, la No Tax Area si divide in 2 parti:


– Una parte dedicata a tutti i contribuenti, pari a 3.000 euro
– Una seconda parte dedicata ai lavoratori dipendenti, ai pensionati o ai lavoratori autonomi, pari a:

  • per i lavoratori dipendenti, 8.145 euro moltiplicato per i giorni di lavoro e diviso per il numero di giorni dell’anno d’imposta;
  • per i pensionati al di sotto dei 75 anni, 8.145 euro moltiplicato per i giorni di lavoro e diviso per il numero di giorni dell’anno d’imposta;
  • per i lavoratori autonomi, 4.800 euro.

Irpef in busta paga

La busta paga o cedolino, sembra complicata da comprendere ma basti tener conto delle voci che in essa sono presenti seguendo il seguente metodo:

  • elementi fissi 
  • +elementi accessori
  • -ritenute sociali
  • =imponibile ai fini fiscali
  • -ritenute fiscali
  • +anf (assegno nucleo familiare)
  • =totale da pagare

Tenuto conto che l’IRPEF è un’imposta che grava sul reddito totale annuo, in busta paga mensilmente viene detratta ai fini IRPEF una quota quale acconto in trattenuta

Al termine dell’anno, il sostituto d’imposta, provvederà al conguaglio IRPEF e quindi al saldo delle trattenute o rimborso finale per il detto anno. Questo calcolo consiste nel sottrarre dalla quota IRPEF totale calcolata sul reddito, sottratta di tutte le trattenute già versate. Se la differenza che ne scaturisce è positiva, questa dovrà essere versata a saldo. 

Contrariamente se la differenza sarà negativa, si potrà chiedere l’IRPEF versata in più, a rimborso nella dichiarazione dei redditi Modello Unico PF. 

Per i lavoratori autonomi, la trattenuta non sussiste poiché non usufruiscono del sostituto d’imposta che trattenga direttamente quell’importo dal cedolino mensile, per cui, verseranno tutto quanto dovuto in sede di dichiarazione dei redditi con il Modello Unico attestante i redditi su cui grava l’imposta, corredato da modello F24 per il pagamento diretto della medesima.

Irpef e pensioni

I pensionati sono considerati lavoratori dipendenti ai fini della tassazione del reddito. Ciò poiché c’è un presupposto reddituale dal quale scaturisce l’assegno pensionistico. 

La ritenuta IRPEF è trattenuta alla fonte, cioè sulla pensione prima che essa venga erogata e l’ente che si occupa di effettuarla è l’INPS ossia l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. 

Per quanto riguarda il calcolo dell’imposta sulla pensione, questa è commisurata al valore della pensione stessa che in questo caso è l’accumulo di dei contributi versati durante tutto il corso della vita lavorativa. Sono dunque tre gli elementi che concorrono al calcolo IRPEF pensioni:

  • importo pensione lorda ;
  • scaglioni d’applicazione ;
  • addizionale Regionale e Comunale. 

Questi ultimi due, sono importi a quota variabile, stabiliti rispettivamente da Regione e Comune di appartenenza e derivanti dalla tassazione per partecipazione ad oneri diversi in questo ambito. Queste addizionali vanno a cumulare l’importo totale dell’imposta dovuta. Ciò significa che il loro importo si aggiunge all’IRPEF già calcolata sulla pensione lorda.

Le detrazioni spettanti ai contribuenti titolari di redditi da pensione devono essere rapportate al periodo di pensione nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto.
La detrazione decresce con l’aumentare del reddito complessivo, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo supera 55 mila euro.


Le detrazioni previste per i pensionati sono previste dall’Art. 13, comma 3 TUIR. A decorrere dal periodo d’imposta 2017 ai soggetti di età inferiore ai 75 anni sono applicabili le medesime detrazioni previste per i soggetti di età uguale o superiore a 75 anni. 

Per i pensionati che percepiscono una pensione pari o inferiore agli 8.125 mila euro annui, non vi è imposizione IRPEF.

Irpef 2020

Per il 2020,  il governo Conte ha previsto, nella legge di bilancio (art. 1 comma 7 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) lo stanziamento di 3 miliardi di euro per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti Per quanto riguarda l’imposta sul reddito delle persone fisiche, da questo mese, sarà operativo il taglio del cuneo fiscale per i redditi da lavoratore dipendente fino ai 40 mila euro.

A chi spetta il taglio del cuneo fiscale

Questo taglio della pressione fiscale ai fini IRPEF, non interessa tutte le categorie di persone fisiche percepienti redditi, sono esclusi i pensionati, le partite iva ed incapienti. Rientrano nel cuneo fiscale 2020, invece:

  • Redditi assimilati a lavoro dipendente previsti dall’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l) del Dpr. n. 917/1986) ;
  • Lavoratori dipendenti ;
  • Soci di cooperative ;
  • Lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi ;
  • Titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale ;
  • Collaboratori coordinati e continuativi ;
  • Sacerdoti ;
  • Lavoratori socialmente utili ;
  • Percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASPI.

A partire dal 1 luglio 2020, infatti, secondo il DL n.3 del 5/02/2020, in attuazione della legge di bilancio, sono stati introdotti:

  • Negli strumenti di sostegno al reddito, una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 28 mila euro l’anno ;
  • Per il periodo luglio / dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, una ulteriore detrazione per i percettori di redditi di lavoro dipendente sopra i 28 mila euro e fino a 40 mila l’anno.

Il 2020 è stato l’anno della pandemia Covid19, per cui si sono resi necessari interventi governativi atti a prevenire la povertà e dare respiro ai redditi da lavoro dipendente colpiti duramente dalla crisi. 

É stata introdotta una norma sulla tutela dei lavoratori che usufruiscono delle misure di sostegno previste dai vari DPCM collegati all’emergenza epidemiologica Covid19 che prevede la somministrazione di una somma a titolo di trattamento integrativo in proporzione ai giorni lavorati:

  • A tutti coloro che percepiscono redditi fino a 28 mila euro all’anno è riconosciuta una somma pari a 600 euro per il periodo luglio – dicembre 2020 e di 1.200 euro a decorrere dal 2021 che non concorre alla formazione del reddito ;
  • L’applicazione di detta misura riguarda i congedi nel settore pubblico dovuti all’epidemia Covid19 che siano essi di 30 gg, in tal caso sarà conservato il 50 % dello stipendio per i genitori rimasti a casa per seguire i figli minori di 12 anni che, come è noto, hanno dovuto interrompere le attività didattiche in presenza optando per la Dad. Per i genitori che per tutta la durata dei 3 mesi di chiusura, hanno deciso di restare a casa, per seguire totalmente i propri figli di età inferiore ai 16 anni, è prevista la conservazione del posto di lavoro, e l’obbligo da parte del datore di lavoro, di non licenziare ;
  • Contestualmente sono abrogate le norme sul cosiddetto “bonus 80 euro” ex bonus-Renzi ;
  • In caso da verifica, risultino non spettanti queste somme, ed esse superino la cifra di 60 mila euro, è prevista un’agevolazione di rimborso da parte del contribuente in 8 rate uguali ;
  • Il riconoscimento dell’integrazione avverrà in via automatica ;
  • La corresponsione segue gli stessi criteri con cui si effettuano i conguagli IRPEF ossia con utilizzo del Modello F24, attraverso l’istituto della compensazione.

L’importo valido per tutti i beneficiari e non del bonus 80 euro, sarà di 600 euro per quest’anno, mentre per il prossimo anno, 2021, è prevista una somma a titolo di trattamento integrativo pari al doppio ossia di 1.200 euro

E’ prevista, in aggiunta alle su menzionate agevolazioni, un’ulteriore agevolazione per il periodo Luglio-Dicembre 2020. Tale agevolazione ammonta ad una detrazione sul reddito da lavoratore dipendente di 480euro da applicare ai fini del reddito imponibile IRPEF

Tale detrazione, seppure è uguale per i redditi fino a  40 mila euro lordi annui, è calcolata su diversi scaglioni poiché fino a 35 mila euro, ad essa si aggiunge un’ulteriore detrazione di 120 euro, per i restanti redditi ossia da 35.001euro fino a 40 mila euro si applicherà solo la detrazione di 480 euro.

IRPEF in sintesi

Trattamenti integrativi

Reddito annuo in euroTrattamento integrativo 2020Trattamento integrativo 2021
Da 8.175,00 a 24.600,00600,00€Cancellazione bonus 80€1.200,00€Cancellazione bonus 80€
Da 24.601,00 a 26.600,00600,00€Cancellazione bonus 80€1.200,00€Cancellazione bonus 80€
Da 26.601,00 a 28.000,00600,00€1.200,00€

Ulteriore detrazione per redditi oltre i 28 mila euro:

Reddito annuo in euroDetrazione periodo Luglio-Dicembre 2020
Da 28.001,00 a 35.000,00480,00€+Ulteriore detrazione calcolata:480* (35.000,00-reddito lordo)/7000
Da 35.001,00 a 40.000,00Calcolata :480,00* (40.000,00-reddito lordo)/5000

Scadenziario 2020 IRPEF e modifiche

Il 16 di giugno di ogni anno, è previsto il versamento delle imposte IRPEF in acconto, spostato in seguito per fine mese.

Per il 2020, a seguito dell’epidemia da Covid19, un comunicato del MEF del 22 giugno, e poi con il DPCM del 27 giugno pubblicato nella G.U. del 29 giugno, è stata fissata la proroga al 20 luglio 2020 del temine per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali. 

Tale versamento può essere prorogato ulteriormente sino al 20 agosto 2020 con il versamento di interessi di mora per ritardato pagamento pari allo 0,40%.

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