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Di qualsiasi settore si tratti il Marchio aziendale è il simbolo di riconoscimento della società, per molti clienti una garanzia di sicurezza e affidabilità dei prodotti trattati ; i proventi derivanti dalla concessione in uso del Marchio si chiamano Royalty.
Non tutti, però, sanno che il Marchio non ha solo un valore simbolico per l’azienda ma, rispettando una serie di parametri, può diventare un valido alleato sotto l’aspetto economico ed è importante conoscerne tutte le sfaccettature per sfruttare al massimo il suo utilizzo, anche nella pianificazione fiscale.
Royalty e pianificazione fiscale
Tassazione royalty
La legislazione italiana mette a disposizione del contribuente un’importante agevolazione sulla tassazione che, purtroppo, non tutti conoscono o sfruttano come dovrebbero : la defiscalizzazione del 25% degli importi percepiti a titolo di Royalty, ossia sui diritti d’autore, marchi e brevetti.
Vale a dire che su 100mila euro di Royalty, verrà applicata una tassazione su 75mila, risparmiando il 25% d’imposta.
Molti imprenditori, in particolare nelle piccole medie imprese, non si preoccupano della registrazione del Marchio aziendale, trattandolo come un semplice simbolo di rappresentanza, ignorandone l’alta potenzialità fiscale e i benefici che potrebbero trarne dalle Royalty.
Il Marchio
Giuridicamente per Marchio si intende qualsiasi forma, disegno, numero accompagnato anche da parole, forma delle confezioni o dei prodotti o comunque qualsiasi combinazione atti ad identificare e distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa dalla concorrenza.
Il Marchio può essere di fatto o registrato : va da sé che nel secondo caso si hanno maggiori tutele grazie alla “data certa”, ossia la data di registrazione, che assicura la protezione da eventuali atti fraudolenti, come l’utilizzo improprio del logo.
In pratica chiunque tenti di vantarne la paternità successivamente alla registrazione, sarà tenuto a rispondere legalmente di plagio, in quanto la “data certa” testimonia l’appartenenza dei diritti sul Marchio.
Come procedere per ottenere Royalty
Sul TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) troviamo la definizione di Royalty così espressa :
“Compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di beni immateriali.”
Il dizionario giuridico, invece, alla voce Royalty recita:
“Termine di non facile traduzione che indica, a seconda dei casi, il canone di una concessione relativa sia all’utilizzazione dell’opera dell’ingegno altrui, sia allo sfruttamento minerario, sia infine, più in generale, al corrispettivo di una concessione da parte di chi ha un monopolio o diritto di esclusiva”.
In merito alle Royalty sui Marchi, prenderemo in considerazione la prima parte di questa seconda definizione.
Supponiamo vogliate aprire un’attività SRL a cui assocerete un logo che rappresenti il vostro business, come dovreste procedere?
- Creazione del Marchio (magari con l’ausilio di un grafico) ;
- Registrazione del Marchio a titolo personale presso gli uffici preposti ;
- A questo punto potrete, di fatto, affittare il vostro Marchio alla vostra SRL , la quale vi pagherà i diritti d’autore facendovi percepire delle Royalty parzialmente esenti da imposta.
La maggior parte degli imprenditori preleva soldi dalla SRL usando i compensi amministratore che hanno una tassazione quasi sempre superiore al 50% di quanto prelevato ; prelevando i diritti e le Royalty sul Marchio, la vostra tassazione potrà variare come segue :
- Da un minimo del 17,25%, ovvero il 75% dell’aliquota IRPEF più bassa, il 23% ;
- Ad un massimo del 32,25%, ovvero il 75% del 43% di IRPEF.
Quali sono i principali vantaggi fiscali delle Royalty
La legislazione italiana consente ai soggetti persone fisiche, che operano al di fuori di un’attività commerciale, di conseguire importanti vantaggi fiscali dalla riscossione delle Royalty sul Marchio, la cui rilevanza è tanto più apprezzabile in un contesto fiscale, come quello italiano, caratterizzato da un alto livello di imposizione Irpef (aliquota 43% sui redditi oltre 75 mila euro).
I principali vantaggi fiscali sono :
- Assenza dell’IVA : a meno che la persona fisica percepisca il corrispettivo nell’esercizio di un’attività d’impresa ;
- Assenza dei contributi INPS/INAIL sulla parte di reddito.
Tuttavia, come vedremo in seguito, non sono gli unici vantaggi in una pianificazione fiscale e, a seconda dei casi specifici, le opportunità offerte sono diverse.
Se le Royalties vengono percepite dallo stesso autore del Marchio
Come funziona la tassazione?
Nel caso in cui le Royalties vengano percepite direttamente dall’autore del Marchio, il reddito verrà qualificato come reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 Tuir comma 2, lett. b), che include in questa categoria “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”.
Ai sensi dell’art. 54 comma 8, il reddito in capo dell’autore del Marchio viene determinato applicando al compenso percepito una deduzione forfettaria che tiene conto di alcune spese e la cui misura varia a seconda dell’età;
- Deduzione del 40% nel caso in cui la Royalty sia percepita da soggetti di età inferiore ai 35 anni;
- Deduzione del 25% nel caso in cui la Royalty sia percepita da soggetti di età superiore ai 35 anni.
Al netto di questa deduzione deve essere applicata sull’importo delle Royalties la ritenuta d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 25 comma 1 del DPR 600/73; successivamente le Royalties , sempre al netto delle deduzioni spettanti, verranno tassate nella dichiarazione dei redditi, ove sconteranno l’IRPEF ordinaria.
Tassazione sulle Royalty percepite da un soggetto diverso dall’autore del Marchio
In questo caso i benefici sono più contenuti in termini di risparmio d’imposta in quanto, a differenza del caso precedente, qui non si tratta di reddito di lavoro autonomo bensì di reddito diverso, i quali beneficiano di una deduzione forfettaria del 25%, solo se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso dal soggetto percettore.
Nel caso in cui i diritti siano stati acquisiti a titolo gratuito, invece, non sarà possibile applicare alcuna deduzione, per cui le Royalties verranno tassate integralmente senza poter tener conto di eventuali spese sostenute.
E’ chiaro che, in quest’ultima ipotesi, non esiste alcuna convenienza nel tenere le Royalty in capo alla persona fisica, rispetto al trasferimento della proprietà in capo a strutture societarie che potranno ottenere, in linea di massima, la deducibilità dei costi e, quindi, una tassazione più contenuta.
Come sfruttare le Royalty sul Marchio
Il concetto primario da assimilare è quello della diversificazione : a meno che non possediate una grossa azienda, o una multinazionale, discostare la figura del titolare del Marchio da colui che incassa le Royalty è molto importante, come leggerete in seguito.
Prendiamo l’esempio delle Holding : una società del gruppo si occupa della realizzazione e del deposito del Marchio e un’altra si occupa della commercializzazione del prodotto sfruttando il Marchio stesso ; in questo modo non vi è conflitto di interesse alcuno, in quanto viene semplificata la procedura pur rientrando nella piena legalità.
Quindi una delle due società, ossia quella che si è occupata della creazione e del deposito del Marchio, percepirà le Royalty dalla seconda che lo utilizza a scopo di vendita del prodotto.
Rischi di illegalità sullo sfruttamento del marchio
E’ fondamentale, per poter procedere correttamente, che il tutto nasca da un nuovo progetto o che il Marchio in questione non sia già il simbolo della vostra azienda, onde evitare di incorrere in spiacevoli situazioni come l’appropriazione indebita.
E’ errore comune, infatti, pensare di poter registrare a proprio nome il Marchio già in uso nell’azienda, ma dovete sapere che basterebbe una fattura del grafico antecedente al deposito del Marchio per crearvi dei problemi e, in merito alla fiscalità, si sa che i controlli sono sempre dietro l’angolo.
Errori da evitare
Il principio di inerenza impone che ogni qual volta si voglia scaricare un costo, si possa dimostrare al fisco che quel costo è inerente alla reale attività svolta ; il Marchio, quindi, deve essere un fattore essenziale nel processo di vendita, vale a dire che dovrete provare che, senza di esso, il prezzo del prodotto sarebbe stato inferiore.
Ora : se la vostra azienda ha emesso o ricevuto fatture inerenti alla progettazione e creazione del Marchio e del logo, ha sostenuto spese pubblicitarie per la sponsorizzazione del Marchio e sussiste una documentazione di uno storico pregresso alla vostra registrazione, cosa pensate potrebbe fare il fisco?
Sicuramente avete creato la situazione ideale per innescare un controllo d’obbligo, oltre a far sfumare l’opportunità di ricavi dalle Royalty.
Un’alta sfaccettatura di questa intricata materia è che il pagamento delle Royalties a favore dei titolari di Marchi può avvenire entro una determinata percentuale ben definita del fatturato. Tuttavia è possibile agire anche oltre il superamento di questa soglia ma è assolutamente necessario adottare opportune tutele.
Cosa fare?
Innanzitutto, per i motivi che abbiamo visto, bisognerà dimostrare che :
- E’ merito del Marchio se la vostra merce aumenta di valore sul mercato;
- E’ merito del Marchio se siete stati in grado di aumentare il numero delle vendite.
In secondo luogo l’effettivo proprietario del marchio, sia che si tratti di persona fisica, si che si tratti di società della holding, dovrà farsi carico dei costi di sponsorizzazione del brand, in modo da rendere il più possibile dimostrabile la teoria di esserne proprietari a tutti gli effetti.
Pubblicizzare un Marchio significa rafforzare l’immagine aziendale e conferirgli un valore aggiunto ; chi se non il diretto proprietario avrebbe interesse a farlo?
Applicato meticolosamente, prestando attenzione alle mille trappole possibili, è uno strumento più che valido ; purtroppo la maggior parte dei professionisti, però, non sanno sfruttarlo al meglio poiché digiuni in materia.
Marchio e diritto d’immagine : attenzione alla scelta del marchio!
Al fine della creazione di un Marchio d’impatto, molti si rifanno a personaggi famosi , cartoni animati in primis : anche questa è una sottigliezza cui bisogna fare molta intenzione se state pensando al deposito del marchio per ricevere le Royalty.
Le Royalty sul Marchio, spettanti al titolare dello stesso, non possono coprire il personaggio in quanto tale, ma solo una sua rappresentazione grafica specifica; pertanto chiunque non sia il diretto proprietario dei diritti d’autore sul personaggio non potrà riceverne beneficio alcuno, tantomeno sottoforma di riduzione fiscale per incasso delle Royalty.
Il Marchio, come abbiamo detto, consente la tutela del prodotto da un rischio di confusione circa l’origine, e cade esclusivamente sulla specifica immagine oggetto di registrazione ; diversamente si finirebbe per assicurare al titolare del Marchio una tutela più ampia, potenzialmente non soggetta a termini temporali, rispetto a quella attribuita all’autore dell’opera dalla normativa sul diritto d’autore.
Personaggi famosi e le Royalty sul marchio : attenzione al copyright
Di casi in cui si sono verificate situazioni di confusione riguardo ai diritti d’autore, Marchi e Royalty, ce ne sono un’infinità, alcuni diventati molto famosi per via della notorietà dei soggetti coinvolti.
Pensiamo al caso Popeye, il famoso marinaio mangiatore di spinaci, al centro di un contenzioso per via della presunta decadenza dei termini del copyright e la volontà di alcuni imprenditori di sfruttarne l’immagine per il proprio Marchio al fine di ottenerne le Royalty.
Precisiamo che il Marchio “Braccio di Ferro” è posseduto da King Features, una controllata di Hearst Corporation,uno dei colossi dell’intrattenimento americano.
“I disegni di Segar sono di pubblico dominio “ spiega Mark Owen, Avvocato dello studio Harbottle & Lewis, specializzato sulle Leggi che riguardano la proprietà intellettuale e tutela la King Feautures “ma questo non significa che associare a un prodotto l’immagine di Braccio di Ferro sia lecito”.
Inutile dirsi che la ritirata da parte degli imprenditori è stata immediata, ma ci porta ad un caso recentissimo che riguarda un altro fumetto, Betty Boop.
Nel 2016, con Sentenza n. 953/2016 del Tribunale di Bari, il Giudice ha rigettato la domanda di contraffazione di Marchi aventi ad oggetto il noto personaggio di fantasia Betty Boop avanzata da un importante colosso editoriale ; la tutela, ha decretato il Giudice, “si limita alla sola rappresentazione grafica del personaggio e solo con gli elementi identificativi scelti che gli conferiscono carattere distintivo e originalità”.
Il caso in Italia
La storia dei fratelli Barbato, infine, ha fatto il giro del mondo, indignando molti e ricevendo il plauso da molti altri : hanno depositato il loro Marchio nel 2015, cercando di “monetizzare” niente meno che Mr.Steve Jobs, creando un logo con il suo nome e la lettera “J” morsicata (effetto mela ndr) con tanto di fogliolina all’apice!
Certo, un colpo grosso, più che altro a livello mediatico, ma il contenzioso sulle Royalty è ancora aperto, dopo una prima sentenza che li ha visti uscire vincitori contro il colosso americano, inerente solo la parte del deposito del Marchio ; tuttavia si tratta di fare una netta distinzione tra deposito e commercializzazione, che darebbe via agli incassi delle Royalty e pare che, ad oggi, quel Marchio non sia stato ancora utilizzato.
Calcolo della quota imponibile delle Royalty
Sono due gli articoli che disciplinano la parte di imponibile dei compensi secondo la legislazione italiana :
- Articolo 50, comma 8, del DPR n. 917/86, per i corrispettivi dovuti direttamente all’autore o inventore ;
- Articolo 85, comma 1, del DPR n. 917/86 per quelli dovuti a soggetti diversi dagli autori o inventori.
Corrispettivi dovuti direttamente all’autore o inventore
Qualora i corrispettivi siano dovuti direttamente all’autore o inventore l’imponibile è costituito dal compenso percepito ridotto del 25%.
Corrispettivi dovuti a soggetti diversi dagli autori o inventori
Nel caso in cui i corrispettivi siano dovuti a soggetti diversi dagli autori o inventori, l’imponibile è costituito dal compenso complessivo ; l’abbattimento del 25%, in questo caso specifico, si applica solo qualora i diritti dalla cui utilizzazione derivano i compensi fossero stati acquistati a titolo oneroso.
Tassazione delle Royalty internazionali : come funziona?
In riferimento alla tassazione sulle Royalty per lo sfruttamento del diritto d’autore in ambito internazionale, corrisponde ad una ritenuta ordinaria pari al 30%, con possibilità di riduzione in base alle Convenzioni Internazionali ; per quanto riguarda i rapporti intracomunitari tra società è possibile evitare la ritenuta, applicando la Direttiva N°2003/49/CE.
Il proprietario di un’opera regolarmente registrata, può cedere a terzi lo sfruttamento economico della stessa in cambio di un reddito che, in linea di massima, consiste in una percentuale sulle vendite in aggiunta ad una quota fissa stabilita tra le parti ; se i protagonisti dell’accordo risiedono in paesi diversi, si parla di Royalty in ambito internazionale ed assumono particolari caratteristiche.
Esenzione dalla ritenuta per le Royalty internazionali infragruppo
Ai sensi dell’Art.26-quater del DPR n 600/73 “sono esentate da ritenuta in uscita le Royalty e gli interessi pagati da una società residente in uno degli Stati membri a società dello stesso gruppo residenti in altri Stati UE.”
L’Art.26 prevede che tale esenzione venga applicata alla concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese :
- Pellicole cinematografiche e software ;
- Brevetti e Marchi di fabbrica o di commercio ;
- Disegni ;
- Modelli ;
- Progetti o formule ;
- Attrezzature industriali ;
- Esperienze di carattere industriale commerciale o scientifico.
Ai fini dell’esenzione il soggetto che paga le Royalty deve essere necessariamente una delle seguenti forme giuridiche :
- SPA ;
- SAPA ;
- SRL ;
- Ente Commerciale residente.
Per quanto riguarda i pagamenti effettuati all’interno dello stesso gruppo, invece, l’esenzione spetta se sussistono i seguenti requisiti :
- La società erogante detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto nella società non residente beneficiaria (Royalty pagate alla propria società partecipata);
- La società non residente beneficiaria detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto nella società erogante (Royalty pagate alla propria società partecipante);
- Una terza società (di capitali) detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto sia nella società erogante che in quella beneficiaria (Royalty pagate tra società “sorelle”).
Inoltre, sempre secondo l’Art.26, l’esenzione spetta se :
- Le società beneficiarie delle Royalty devono essere residenti in uno degli Stati membri ed ivi essere assoggettate all’imposta sulle società senza fruire di regimi di esonero ;
- Le Royalty medesime devono essere assoggettate all’imposta sulle società nello Stato di residenza della società beneficiaria ;
- Le società non residenti che percepiscono le Royalty devono esserne le beneficiarie effettive.
Marchi, Royalties e Legge italiana
In merito alle imposte sugli interessi e sui canoni (Royalty), corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea, l’articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973, ha introdotto dal D.Lgs. 143/2005 l’esenzione al pagamento delle stesse a condizione che il soggetto estero percipiente sia il beneficiario effettivo degli interessi e/o dei canoni.
Le società beneficiarie (o le società le cui organizzazioni sono beneficiarie):
- Devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi della Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi stipulata con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea ;
- Devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A del D.Lgs. 143/2005, ossia devono rivestire tassative forme giuridiche nazionali.
L’Art. 25, comma 4, del D.P.R. 600/1973 recita :
“In difetto dei requisiti per l’applicazione del regime di esenzione previsto dalla direttiva comunitaria interessi ,canoni, nelle ipotesi di pagamento di Royalties (canoni), i compensi percepiti per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir), corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30% a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare”.
Come evitare la doppia tassazione sulle Royalty
Prendendo spunto dall’Art. 23 comma 2 lett. c) del TUIR che recita:
“Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita’ di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell’articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47; 78
c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonche’ di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti ad imprese, societa’ o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.”
Si evince che le Royalties pagate a persone fisiche non residenti sono imponibili in Italia qualora l’erogatore fosse soggetto ivi residente poiché la territorialità è correlata alla residenza dell’erogante.
Tali redditi sono tassati in Italia come redditi diversi con ritenuta a titolo d’imposta del 30% sulla parte imponibile del loro ammontare, come previsto dall’Art. 25 comma 4 del DPR 600/73).
Con circolare n. 47/2005 l’Agenzia delle Entrate (paragrafo 6.4), il riferimento alla “parte imponibile del loro ammontare” indica la necessità di operare il prelievo sul 75% dell’ammontare corrisposto, se il soggetto non residente ha acquisito i diritti di sfruttamento dei beni immateriali a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 67 del Tuir.
Per espressa previsione di legge, nei confronti dei soggetti non residenti tale ritenuta è operata a titolo d’imposta ed esaurisce in via definitiva gli obblighi di tali soggetti, i quali sono pertanto esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione in Italia se non hanno altri redditi di fonte italiana.
Al fine di evitare la doppia imposizione delle Royalties in Italia e nel proprio Paese, i non residenti hanno tuttavia la possibilità di richiedere l’applicazione delle più favorevoli regole stabilite nella specifica Convenzione contro le doppie imposizioni, nelle quali la ritenuta è, in linea di massima, ridotta in base ai Trattati internazionali stipulati dall’Italia; per ottenerne l’applicazione il soggetto non residente dovrà consegnare al sostituto d’imposta italiano il modello di autocertificazione, con il certificato della residenza fiscale estera rilasciato dall’Amministrazione fiscale dello Stato di provenienza.
In conclusione
La possibilità di sfruttare uno strumento come le Royalties sul Marchio aziendale è tanto allettante quanto difficile da mettere in atto senza il rischio di incorrere in sanzioni per errori di valutazione o perché non si è tenuto conto di determinati aspetti ; tenendo conto che i cavilli giuridici in aspetto fiscale sono svariati e contorti, vi consigliamo caldamente di non prendere iniziative su un argomento così delicato, poiché potreste pentirvene amaramente.
Si tratta di un sistema troppo complesso per il fai da te, molto più adatto alle multinazionali, che difatti lo sfruttano a pieno regime, che non alle piccole e medie imprese, quindi per applicarlo a queste ultime occorre una totale conoscenza dell’argomento giuridico che la riguarda e l’ausilio di un Professionista fiscale potrà far trarre vantaggio anche alle PMI, laddove sussistano i requisiti ; sicuramente vi eviterà di percorrere qualche strada sbagliata che potrebbe ritorcer visi contro, facendovi esborsare più di quanto pensavate di ottenere dall’incasso delle Royalty, e solo per l’averci provato!
Contattateci senza impegno e saremo a vostra disposizione per un’attenta valutazione del vostro caso.