Sanzioni fiscali

La violazione di un obbligo come il versamento di un tributo da parte di un contribuente comporta l’emissione a suo carico di una sanzione fiscale.

Esistono due tipi di sanzioni:

  • Amministrative, se la violazione, in base alla legge, corrisponde ad un illecito amministrativo ;
  • Penali se la violazione, in base alla legge, corrisponde ad un reato penale.

La sanzione amministrativa consiste nel versamento di una somma di denaro (sanzione pecuniaria), non produce interessi e non è trasmissibile agli eredi. Le principali riguardano:

  • I versamenti diretti ; in caso di pagamenti omessi o ritardati delle imposte dirette, la sanzione è pari al 30% del valore dell’imposta dovuta. Se l’importo viene saldato entro 15 giorni, la sanzione viene ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo;
  • La dichiarazione delle imposte dirette, che può essere violata in tre modi. Il primo è l’omessa dichiarazione, che prevede una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 258 euro. La sanzione fiscale varia da 258 euro a 1.032 euro se le imposte non sono dovute ; il secondo è la dichiarazione infedele, ovvero la presentazione di un dichiarazione dei redditi in cui non vengono indicati dati reali. In questo caso, la sanzione fiscale è dal 100% al 200% della maggiore imposta ; il terzo caso è la mancata ottemperanza a richieste degli uffici dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di finanza. In questo caso, la sanzione varia da 258 euro a 2.0655 euro ;
  • Imposte sui redditi e IVA ; in casa di omessa richiesta o conservazione della contabilità, la sanzione fiscale varia da 1.032 euro a 7.746 euro;
  • Imposta di registro ; in caso di omessa richiesta di registrazione la sanzione fiscale varia dal 120% al 240% dell’imposta dovuta ;
  • Imposte ipotecarie e catastali ; in caso non venga richiesta la trascrizione di annotazioni obbligatorie, la sanzione varia dal 100% al 200% dell’imposta ;
  • Imposta di ballo ; in caso di omesso o insufficiente pagamento, la sanzione fiscale varia dal 100% al 500% dell’imposta ;
  • Monitoraggio fiscale ; la non compilazione del modulo RW viene punita con una sanzione che varia dal 3% al 15% degli importi non dichiarati.

Sanzioni tributarie 2019 tabella

Nel momento in cui il contribuente non adempie alle proprie obbligazioni, può incorrere in sanzioni fiscali. Violazioni comuni sono l’omissione di dichiarazioni fiscali o la presentazione di dati errati a causa della mancanza di fatture o della registrazione nei registri IVA.

Le sanzioni fiscali tributarie devono essere stabilite dalla legge e devono seguire dei principi di legalità ben precisi, stabiliti negli anni.

Ecco perché è di fondamentale importanza servirsi dell’ausilio di un professionista che possa valutare il comportamento fiscale del contribuente e consigliare la giusta strategia difensiva per risolvere la controversia con la Pubblica Amministrazione nel miglior modo possibile.

Sono diversi gli atteggiamenti, in seguito all’emissione di sanzioni fiscali, che permettono una sorta di patteggiamento: la riduzione delle imposte tramite acquiescenza o ravvedimento operoso.

Un professionista esperto in fiscalità potrà suggerire quale comportamento risulterà essere più conveniente in seguito ad una sanzione fiscale, che sia amministrativa o penale, e potrà tenere sempre aggiornato il contribuente sugli aggiornamenti normativi.

Il campo fiscale è reso ancora più ostico dall’emanazione disordinata di leggi che spesso confondono i contribuenti. Anche per questo, contattare un professionista per una consulenza fiscale significa risolvere tutti i dubbi che potrebbero portare, altrimenti, ad un comportamento involontariamente scorretto.

Riduzione sanzioni ravvedimento operoso 

Il ravvedimento operoso è la regolarizzazione spontanea del comportamento fiscale da parte di un contribuente.

A decorrere dal 25 dicembre del 2019, le sanzioni fiscali applicabili in caso di ravvedimento operoso sono inserite in una tabella che stabilisce :

  • Il ravvedimento “sprint” si può effettuare entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento e prevede una riduzione della sanzione fiscale pari ad 1/10 dell’1% per ogni giorno di ritardo ; pertanto la sanzione applicata è pari allo 0,1% giornaliero ;
  • Il ravvedimento “breve” si può effettuare entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento e prevede una riduzione della sanzione fiscale di 1/10 del 15% ; pertanto la sanzione applicata è pari all’1,5% ;
  • Il ravvedimento “medio” si può effettuare entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi se si tratta di regolarizzazione di omissione o di errori presenti nella dichiarazione e prevede la riduzione di 1/9 del 15% ; la sanzione applicata è pari all’1,67% ;
  • Il ravvedimento “lungo” si può effettuare entro 1 anno dal termine previsto per il versamento dell’imposta o dal termine di presentazione della dichiarazione e prevede una riduzione della sanzione fiscale di 1/8 del 30% ; la sanzione applicata è del 3,75% ;
  • Il ravvedimento “dopo 1 anno ma entro 2 anni” si può effettuare entro 2 anni dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione e la riduzione della sanzione è pari a 1/7 del 30% ; pertanto la sanzione applicata è del 4,28% ;
  • Il ravvedimento “oltre due anni” si può effettuare oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione e prevede una riduzione della sanzione fiscale di 1/6 del 30%; pertanto la sanzione applicata è del 5% ;
  • Il ravvedimento “dopo il ricevimento del processo verbale di contestazione” si può effettuare entro la notifica dell’atto di accertamento e la riduzione della sanzione fiscale è pari a 1/5 del 30%; pertanto la sanzione applicata è del 6%.

Sanzioni amministrative tributarie prescrizione

La prescrizione di una sanzione fiscale è la sua scadenza. Oltre il termine stabilito, l’Agenzia delle Entrate non può più pretendere nessun credito dal contribuente poiché, trascorso il tempo previsto dalla legge, il diritto si estingue.

Ogni contribuente deve sempre conoscere i termini di prescrizione dei tributi e delle sanzioni fiscali in modo tale da capire se vecchi debiti possono essere ancora pretesi dalle agenzie di riscossione oppure no.

La prescrizione delle sanzioni fiscali è stata chiarita ai contribuenti dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 20955/20, depositata ad ottobre del 2020.

L’ordinanza stabilisce che l’Agenzia delle Entrate può riscuotere i tributi che non sono stai versati dai contribuenti entro 10 anni, ma dopo 5 anni non può più richiedere crediti connessi ad interessi e sanzioni.

Gli interessi, infatti, rappresentano un’obbligazione fiscale indipendente rispetto al debito principale. Il diritto alla riscossione di sanzioni fiscali per la violazione di norme tributarie cade in prescrizione dopo 10 anni solamente nel caso di sentenza passata in giudicato ; negli altri casi, la prescrizione è di 5 anni.

La prescrizione decorre dal giorno successivo a quello in cui dovevano essere pagati il tributo o la sanzione.

È di fondamentale importanza per un contribuente il sostegno di un professionista esperto in materia che possa sfruttare la prescrizione o la decadenza, ove vi siano, nella sua strategia difensiva. 

Sanzioni penali tributarie

Le sanzioni fiscali possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda dell’illecito commesso.

Le principali sanzioni penali con le relative conseguenze sono:

  • La dichiarazione dei redditi fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture o documenti falsi. La sanzione prevista è la reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni ;
  • La dichiarazione dei redditi fraudolente mediante altri artifici. Anche in questo, la sanzione prevista è la reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni ;
  • La dichiarazione infedele, che non coincide con la realtà ; in questo caso, la sanzione penale prevista è la reclusione da 1 a 3 anni ;
  • La dichiarazione omessa ; anche in questo caso, la sanzione prevista è la reclusione da 1 a 3 anni ;
  • L’emissione di fatture o documenti falsi che non esistono ; la sanzione prevista è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni ;
  • L’occultamento o la distruzione di documenti ; la sanzione penale prevista varia da 6 mesi a 5 anni ;
  • Il mancato versamento di ritenute certificate; la punizione penale prevista va da 6 mesi a 2 anni ;
  • L’omesso versamento dell’IVA (Imposta Valore Aggiunto) ; la punizione prevista è la reclusione da 6 mesi a 2 anni ;
  • L’indebita compensazione, che riguarda chiunque non saldi le imposte dovute compensando con crediti inesistenti. La sanzione penale prevista è la reclusione da 6 mesi a 2 anni ;
  • La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ; la punizione va dai 6 mesi ai 4 anni di reclusione.

Tutti i reati sopra elencati sono disciplinati dal decreto legislativo n. 74/2.000, normativa entrata in vigore dal 17 settembre del 2011.

In ambito di sanzioni fiscali, sia che si tratti di illeciti civili o amministrativi, il sostegno di un professionista esperto può rendere la punizione più lieve possibile.

Riduzione sanzioni tributarie pagamento, entro 60 giorni

In seguito ad un accertamento fiscale, viene emesso il cosiddetto avviso di accertamento, che riporta le irregolarità del contribuente e le relative sanzioni fiscali.

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso a tale avviso, può ottenere una riduzione dell’importo delle sanzioni fiscali.

La giurisprudenza definisce l’accettazione dell’avviso di accertamento con il termine “acquiescenza”, che comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni fiscali.

I requisiti per ottenere la riduzione sono:

  • La rinuncia a fare ricorso all’avviso di accertamento ;
  • La rinuncia a presentare istanza di accertamento con adesione, una metodologia di contestazione dell’avviso ;
  • Il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, delle somme ridotte.

La somma ridotta delle sanzioni fiscali può essere versata tutta in una volta o secondo un piano rateale. Entro 10 giorni dal versamento dell’intera somma o della prima rata, il contribuente ha l’obbligo di far arrivare all’ufficio la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

Tramite l’accettazione dell’atto, il contribuente ottiene due vantaggi:

  • La chiusura della controversia senza il ricorso ad un ente giudiziario ;
  • Il pagamento ridotto dei tributi dovuti e delle relative sanzioni fiscali.

Sanzione infedele dichiarazione

L’Agenzia delle Entrate, ogni anno, verifica la correttezza dei dati dati inseriti dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi.

Se da questi accertamenti emergono delle irregolarità, l’Agenzia applica le sanzioni fiscali da dichiarazione infedele, che sono disciplinate dagli articoli 1 e 5 del D.Lgs. n. 471/97.

La sanzione fiscale per dichiarazione infedele è tra quelle più diffuse.

La dichiarazione dei redditi è infedele quando il contribuente indica in essa dei dati non corrispondenti alla realtà, ad esempio:

  • Un reddito inferiore rispetto a quello accertato ;
  • Un’imposta inferiore rispetto a quella dovuta ;
  • Un credito superiore rispetto a quello dovuto ;
  • Indebite detrazioni d’imposta o deduzioni dall’imponibile.

In poche parole, la dichiarazione infedele permette al contribuente di giovare di un’imposta minore o di un credito maggiore. 

Il reato prevede una sanzione amministrativa cha va dal 90% al 180% delle maggiori imposte dovute e non versate o del minor credito generato.

Questa sanzione fiscale viene applicata nel caso in cui il contribuente aggiunga la cosiddetta dichiarazione integrativa, in cui integra i redditi non indicati precedentemente, solamente in fase di accertamento fiscale

La sanzione fiscale per l’infedele dichiarazione aumenta del 50% quando è realizzata tramite l’uso di:

  • Una documentazione falsa;
  • Operazioni inesistenti condotte tramite artifici o frode.

In questi casi, la sanzione passa dal 135% al 270% dell’imposta.

Applicazione sanzioni tributarie

Grazie alla sentenza dell’11 aprile del 2019, n. 10126, i giudici hanno chiarito che il contribuente è esonerato dalle sanzioni fiscali ogni qual volta sussiste una condizione di incertezza sul contenuto o sui destinatari di una norma tributaria.

L’incertezza sul contenuto di una norma può non chiarire al contribuente quali sono i diritti che può esercitare ; in ambito tributario, la certezza del diritto è una vera e propria utopia a causa della produzione continua, disordinata e confusa di norme.

Le sanzioni fiscali, dunque, sono ritenute inapplicabili quando la violazione del contribuente è stata causata dall’incertezza normativa.

Tre norme stabiliscono l’inapplicabilità delle sanzioni fiscali:

  • L’articolo 8 del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che le Commissioni tributarie possono annullare le sanzioni non penali quando la violazione è stata condizionata da incertezza normativa ;
  • L’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. n. 472/1997 ribadisce la non punibilità del contribuente quando la violazione è stata determinata da condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della norma tributaria ;
  • L’articolo 10, comma 3 del L. n. 212/2000 ribadisce la non applicabilità delle sanzioni fiscali in caso di incertezza normativa e di conseguente incapacità del contribuente di riconoscere il corretto comportamento fiscale da assumere.

Sistema sanzionatorio amministrativo tributario

Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario è disciplinato dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre del 1997.

Il sistema delle sanzioni fiscali stabilisce quali violazioni sono soggette ad una punizione.

Abbiamo due tipi di sanzioni: penali ed amministrative, le quali vengono così disposte:

  • Le sanzioni penali sono disposte dall’autorità giudiziaria ;
  • Le sanzioni amministrative sono disposte dalla Pubblica Amministrazione.

Una categoria particolare di sanzioni fiscali è caratterizzata dalle cosiddette sanzioni accessorie, che prevedono una punizione sia amministrativa che penale.

Il principio fondamentale del sistema sanzionatorio amministrativo tributario è l’irretroattività della sanzione, secondo cui nessun contribuente può ricevere sanzioni se non da una legge entrata in vigore prima del comportamento scorretto.

Un altro principio del sistema fiscale è l’imputabilità, ovvero la volontà e la consapevolezza del contribuente di star commettendo un illecito : la norma stabilisce che non può essere punito con delle sanzioni chi, nel momento in cui la violazione è stata commessa, era incapace di intendere e di volere.

Il sistema fiscale adotta anche il principio del “favor rei”, secondo cui è la legge più favorevole al contribuente a doversi applicare quando la legge in vigore nel momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi precedenti stabiliscono punizioni di diversa entità.


Il sistema sanzionatorio tributario prevede la non punibilità nel caso in cui il comportamento irregolare sia stato causato da:

  • Un errore;
  • Cause di forza maggiore;
  • Incertezza normativa ;
  • Mancato pagamento del tributo per fatto denunciato dall’autorità giudiziaria e attribuibile a terzi ;
  • Violazioni meramente formali ;
  • Violazioni che presentano uno scostamento fiscale inferiore al 5%.

Attività sanzionatoria diritto tributario

L’attività sanzionatoria non impone al contribuente che ha commesso la violazione il semplice pagamento del tributo dovuto ma anche l’applicazione di una sanzione fiscale.

Risale al 1929 la legge che distingue le violazioni che differenziano un reato dai meri illeciti amministrativi.

L’attività sanzionatoria del diritto tributario è caratterizzata da alcuni principi generali che sono:

  • Il principio di legalità, secondo cui solo la legge può stabilire le sanzioni. A questo principio si collegano il principio del “favor rei” e dell’irretroattività della norma tributaria ;
  • Il principio di personalità, secondo cui le sanzioni sono riferibili alla persona secondo i criteri del dolo e della colpa ;
  • Il principio di specialità, secondo cui quando un fatto è punibile sia con una sanzione penale che amministrativa, si applica solamente la disposizione speciale. 

Il principio di specialità è collegato al principio del doppio binario, che stabilisce che i procedimenti penale ed amministrativo possono svolgersi anche contemporaneamente in quanto sono indipendenti. 

Tuttavia, secondo il principio di specialità, la sanzione amministrativa è ritenuta sospesa nel momento in cui è in atto un processo penale ; qualora il processo dovesse concludersi con una condanna, si applicherà la norma penale speciale e la sanzione amministrativa non potrà essere eseguita.

Se il processo si concluderà con un’assoluzione o con un proscioglimento, la sanzione amministrativa diventa eseguibile e quindi applicabile al contribuente.
Il contribuente può rispondere all’attività sanzionatoria fiscale, quando essa è amministrativa e non penale, attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso che riduce l’importo della sanzione a tutti coloro che provvederanno spontaneamente a regolarizzare la propria situazione fiscale.

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