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Società in Accomandita semplice
SAS è l’acronimo di Società in Accomandita Semplice, rientra nella tipologia di società di persone in forma particolare per la presenza di due tipologie di soci e differenti responsabilità. La SAS è regolata dagli articoli 2313 ss. e dalla disciplina che regolamenta anche la S.N.C. in quanto compatibile.
In sostanza, la Società in Accomandita Semplice si tratta di una forma societaria composta da due o più persone che stabiliscono di mettere a disposizione i propri beni o erogare servizi al fine di esercitare un’attività economica in comune.
La SAS si distingue dagli altri due tipi di società di persone, società semplice e società in nome collettivo, per la presenza di due categorie distinte di soci: accomandatari e accomandati.
Questa distinzione è particolarmente rilevante per via del differente ruolo che ricoprono: ai soci accomandatari spetta l’amministrazione della società, mentre i soci accomandanti si limitano alla percezione degli utili.
Soci accomandanti e soci accomandatari
La S.A.S. trova la sua caratteristica peculiaria come detto, nel fatto che ha due categorie di soci gli accomandanti e gli accomandatari. Ma quali sono le differenze tra queste due tipologie di soci?? Come viene amministrata la SAS? A chi spetta l’amministrazione societaria? Quali sono le differenze sostanziali tra accomandanti e accomandatari?
Accomandanti
Entriamo più nello specifico e approfondiamo il ruolo dei soci accomandanti, i quali:
• Sono obbligati solo ai conferimenti ;
• Rischiano solo di perdere il capitale conferito ;
• Sono esclusi dai poteri amministrativi ;
• Sono esclusi dal fallimento ;
• Possono essere dipendenti della società ;
• Per loro non vale il divieto di concorrenza ;
• Possono cambiare senza comportare modifica dell’atto costitutivo ;
• Hanno il diritto di concorrere alla nomina e revoca degli amministratori ;
• Hanno il diritto di controllo e informazione ;
• Partecipano di diritto all’approvazione del bilancio ;
• Posseggono il diritto di adire l’autorità giudiziaria ;
• Hanno diritto agli utili.
Accomandatari
Per quanto riguarda i soci accomandatari, le differenze con l’altra categoria di soci sono le seguenti:
• Gli accomandatari sono obbligati verso la società all’esecuzione dei conferimenti
• Sono personalmente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali
• Partecipano all’amministrazione della società
• Devono sottostare al divieto di concorrenza stabilito per i soci della società in nome collettivo
• Rivestono la qualifica di imprenditori
Amministrazione, rappresentanza e responsabilità SAS
L’amministrazione della Società in Accomandita Semplice può essere conferita solo ai soci accomandatari. I soci accomandanti non possono, quindi, compiere atti amministrativi, né trattare o concludere affari in nome e per conto della società, se non tramite procura speciale emessa dal socio accomandatario e per singoli affari.
Il socio accomandante che non rispetta tale obbligo, acquista responsabilità illimitata ed in solido verso i terzi per tutte le obbligazioni della società e può essere escluso da essa in caso di controversie.
La rappresentanza di una SAS spetta unicamente ai soci amministratori, quindi sono esclusi dalla rappresentanza i soci accomandanti che risultano essere solamente soci di capitale ; i soci accomandanti hanno comunque diritto di aver comunicazione annuale del bilancio di esercizio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
Nella SAS, inoltre, non è previsto alcun organo assembleare ; le decisioni di modificazione dei patti che regolano il funzionamento della società, i cosiddetti “patti sociali”, devono essere assunte all’unanimità, se non diversamente previsto al momento della costituzione.
Divieto di concorrenza nella SAS
Per la Società in Accomandita Semplice è previsto che nessun socio accomandatario possa svolgere un’attività concorrente con quella della società di cui fa parte, né tantomeno può partecipare in qualità di socio accomandatario o amministratore nella società in nome collettivo in un’altra società concorrente.
L’attività concorrenziale potrà essere svolta solo nel caso in cui ci sia il consenso scritto degli altri soci accomandatari.
Cause di scioglimento della S.A.S e liquidazione
Secondo l’Articolo 2323 del Codice Civile è possibile sciogliere una SAS, oltre che per cause previste nell’articolo 2308 cc, scioglimento della società in nome collettivo, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, a condizione che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.
Nel caso in cui dovessero venire a mancare tutti gli accomandatari, sempre secondo tale articolo, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, il quale non assumerà la qualità di socio accomandatario.
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, nonché lo scioglimento e la liquidazione della società sono disciplinati dalle norme sulla SNC, ossia l’Art 2308 cc e quindi, per ulteriore rinvio, da quelle sulla società semplice, Art. 2272 cc.
Un’autonoma causa di scioglimento della SAS è rappresentata, come abbiamo visto, dal venir meno di una delle due categorie di soci.
Nel momento in cui viene a verificarsi una causa di scioglimento, la Società dovrà essere liquidata.
Scioglimento volontario senza liquidazione
Si tratta del percorso di scioglimento più breve, ma è possibile metterlo in atto solo nel caso in cui la SAS non abbia più debiti né crediti ; in questo caso il Notaio di riferimento si occuperà dello scioglimento della Società senza passare per la fase di liquidazione.
Il socio accomandatario si dovrà occupare, quindi, di presentare l’ultima dichiarazione dei redditi e di comunicare la cessazione della Società al Registro delle imprese e all’Agenzia delle Entrate.
Scioglimento volontario con fase di liquidazione
Se dovessero esserci ancora crediti e/o debiti, il Notaio avrà il compito di nominare un liquidatore, il quale non potrà porre in atto nuove operazioni aziendali, ma soltanto gestire la fase liquidatoria. Il liquidatore dovrà essere nominato con previo consenso di tutti i soci.
Se questi non dovessero essere d’accordo, il liquidatore verrà conseguentemente nominato dal Presidente del tribunale.
A questo punto i soci amministratori della SAS consegneranno ai liquidatori i libri sociali, i beni e il conto della gestione ; gli amministratori e liquidatori avranno il compito di redigere l’inventario su cui risulta stato attivo e passivo del patrimonio sociale.
Con l’attivo a disposizione, i liquidatori pagheranno prima i creditori della società e, qualora i fondi non risultassero sufficienti, potranno avvalersi del patrimonio personale dei soci accomandatari.
Nel momento in cui verranno soddisfatti tutti i creditori della Società, il residuo potrà essere usato per rimborsare i conferimenti di ogni socio.
SAS e SNC punti in comune
La Società in Nome Collettivo è anch’essa una società di persone ma, a differenza della Società semplice, può svolgere attività commerciale.
È regolata dagli Artt. 2291 e ss. del codice civile, ma per i casi non regolati da questi articoli, si applicherà la normativa dettata per la società semplice.
In linea generale, chi decide di voler fondare una SNC sono persone fisiche con la volontà di gestire una piccola attività commerciale, artigianale o di servizi prestando prevalentemente il lavoro proprio e dei propri familiari.
Spesso chi costituisce una SNC vuole svolgere un lavoro direttamente all’interno della società stessa, con conseguente diritto alla percezione di utili proporzionali alle quote e commisurati all’andamento della società ; chi diventa socio di una SNC lo fa per lavorare, non per investire.
Come accennato in precedenza la Società in Nome Collettivo e la Società in Accomandita Semplice sono caratterizzate da molteplici caratteristiche comuni ; per meglio dire, una SAS è praticamente identica alla SNC, con una sola differenza: viene introdotto un elemento di capitale che modifica alcuni obblighi ed adempimenti patrimoniali, fiscali e previdenziali.
Oltre ai soci accomandatari (come i soci della società in nome collettivo, in linea di massima), esistono i soci accomandanti che, in quanto investitori, non rischiano con il proprio capitale ma solo con quello investito, non partecipano alle scelte anche fiscali della società ma invece hanno diritto ad avere un rendiconto della attività.
Altra piccola differenza è che nella Società in Nome Collettivo il reddito dei soci è assoggettato a contribuzione previdenziale, mentre nelle SAS è assoggettato a contribuzione previdenziale solo il reddito dei soci accomandatari.
Come aprire ed avviare una SAS
Per costituire una Società in Accomandita Semplice occorre stilare un atto pubblico o scrittura privata necessariamente autenticata da un Notaio, il quale deve assicurare la legalità delle clausole e dei patti contenuti nell’atto costituivo.
Nell’Atto costitutivo si dovranno indicare alcuni specifici dati, quali:
- Nome, cognome e cittadinanza di tutti i soci, accomandatari e accomandanti;
- Le prestazioni che i soci d’opera svolgono e i conferimenti di tutti;
- La ragione sociale (il nome della società) che dovrà contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione che si tratta di una SAS. Acconsentendo a inserire il suo nome nella ragione sociale, il socio assume responsabilità illimitata e solidale con quelli accomandatari per le obbligazioni della società;
- I nomi dei soci con incarico di rappresentanza e di amministrazione;
- Le modalità di suddivisione degli utili;
- L’oggetto sociale;
- La sede principale (ed eventuali sedi secondarie).
Nello Statuto saranno raccolte le regole che disciplinano la società. Dopo aver redatto atto costitutivo e statuto, la SAS dovrà necessariamente venire iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente entro 30 giorni.
Se gli amministratori non dovessero provvedere al deposito dell’atto entro il termine, potranno essere conseguentemente diffidati dai soci.
Costi e tassazione della SAS
I costi per la costituzione SAS
Prima di aprire una Società in Accomandita Semplice, è necessario tener conto della presenza di alcuni costi iniziali:
- Le spese notarili, che solitamente non sono inferiori ai 1500 euro ; risulta comunque difficile fare una stima esatta dei costi per il Notaio, poiché il compenso può variare anche sulla base del capitale sociale e dei conferimenti ai soci;
- L’onorario del commercialista (che si occuperà della tenuta della contabilità)
- L’iscrizione di tutti i soci alla gestione INPS
- Le spese bancarie per l’apertura e la gestione del conto corrente dedicato alla Società
- Alcune spese accessorie utili per il primo anno di vita della Società
Costi di gestione SAS
I costi di gestione annuali di una SAS dipendono dal regime fiscale della Società stessa ; come ogni altro tipo di società, anche la SAS comporta il sostenimento di costi fissi di gestione a prescindere dall’andamento economico.
Dal secondo anno di attività in poi si dovrà sostenere il costo relativo al diritto camerale, il compenso annuo del Commercialista, i contributi previdenziali per ciascun socio amministratore, l’INAIL e la PEC.
I soci accomandatari dovranno essere iscritti all’INPS ,artigiani o commercianti, e pagheranno circa 3.500 euro di contributi fissi fino a 15.500 euro di reddito (reddito minimale).
Superata tale soglia si pagherà, per la differenza, una percentuale di contributi con aliquota di circa il 22% fino ad una soglia di 42.000 euro oltre la quale si pagherà di più.
La SAS, sull’utile realizzato, paga soltanto l’IRAP (4,25%), mentre ai fini IRPEF il reddito realizzato è imputato ai soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute.
Ogni anno è dovuta la tassa CCIAA di circa € 130,00.
Costi di scioglimento della SAS
Oltre ai costi di apertura e di gestione, come per tutte le società anche per le SAS sono previsti dei costi per la chiusura.
- Imposta di bollo : 156,00euro ;
- Imposta di registro : 200,00euro ;
- Onorario notarile ;
- Costi camera di commercio: Euro 90,00
Vantaggi e svantaggi della SAS
I vantaggi della società in accomandita semplice
La Società in Accomandita Semplice offre numerosi vantaggi, proprio per questo nell’ultimo periodo sono sempre di più le persone che decidono di investire in questo modello societario.
- Costi ridotti: sia i costi di gestione che quelli di avvio sono effettivamente ridotti rispetto alle altre tipologie societarie. Questa possibilità di risparmiare nei costi di avvio dà l’opportunità ai proprietari della Società di investire (ciò che hanno precedentemente risparmiato) nello sviluppo futuro della Società stessa ;
- Forma giuridica: un ulteriore vantaggio della Società in Accomandita Semplice è la forma giuridica tipica delle PMI (piccole e medie imprese). Ciò, nel lungo periodo, fornisce all’azienda un gran ventaglio di strumenti per poter dare un boost al proprio sviluppo. Anche l’assenza del capitale minimo è un evidente vantaggio della SAS ;
- Amministrazione ai soci accomandatari e liquidazione redditi: come precedentemente detto, l’amministrazione della società viene affidata ai soli soci accomandatari, e ciò chiaramente semplifica di molto la gestione dell’attività stessa.
Inoltre, i redditi possono essere liquidati ai soci anche in corso d’anno, senza dover attendere l’approvazione di un bilancio ;
- Nessun obbligo di bilancio: uno dei vantaggi più grandi della Società in Accomandita Semplice è l’assenza dell’obbligo di bilancio. La SAS, infatti, non è obbligata per legge a fornire il proprio bilancio alle autorità competenti.
Gli svantaggi della società in accomandita semplice
Come tutte le società, anche la SAS ha dei potenziali svantaggi:
- Responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari: nella SAS i soci accomandatari rispondono illimitatamente, ed in maniera solidale, di tutti i debiti e le obbligazioni della società. Ciò comporta che nel caso in cui ci dovessero essere problemi, non avendo autonomia patrimoniale, la Società metterebbe a rischio l’intero patrimonio personale dei soci accomandatari. Ancor peggio, in caso di fallimento il patrimonio dei soci accomandatari verrebbe assorbito nell’attivo del fallimento. Quindi non fallirebbe solo la Società di per sé, ma anche il socio accomandatario.
- Limitazione dei soci accomandati nell’amministrazione: per quanto riguarda i soci accomandati, lo svantaggio di far parte di una SAS consta nel non avere alcun potere di sorta: non solo non possono partecipare all’amministrazione della società, ma non possono prestare la propria opera all’interno dell’azienda in quanto solo soci di capitali e non sono neanche presenti tra gli intestatari del conto corrente bancario della società. Per gli accomandanti è prevista la possibilità di svolgere solo incarichi marginali di gestione e amministrazione, previa procura speciale firmata dagli accomandatari.
- Tassazione elevata sui soci in caso di utili elevati: la tassazione applicata ai soci non è fissa, ma varia in base all’entità dei guadagni. Quindi, nel caso in cui i guadagni dovessero risultare particolarmente elevati, anche la tassazione sui soci sarà elevata. D’altra parte, però, nel caso di utili bassi, anche la tassazione sarà bassa. Due facce della stessa moneta.
Differenza tra SAS e SAPA
Le differenze tra Società in Accomandita Semplice e Società in Accomandita per Azioni (SAPA) sono molteplici: la SAS è una società di persone la cui disciplina è modellata sulla SNC, mentre la SAPA è una vera e propria Società di capitale, regolata in gran parte dalle norme tipiche delle società per azioni (SPA).
Infatti, i soci della SAPA sono a tutti gli effetti degli azionisti, alla stregua dei soci nelle Spa. Ciò significa che sono tenuti all’adempimento degli obblighi che su di loro incombono: sottoscrizione del capitale con il versamento dei decimi, obbligo di eseguire integralmente il conferimento su richiesta degli amministratori e diritto di partecipare all’assemblea (dove si vota in base alle azioni possedute).
In questa particolare società in accomandita, accomandanti e accomandatari non posseggono posizioni azionarie differenti in quanto le azioni sono uguali.
La vera differenza tra queste due categorie di soci consiste nel fatto che solo gli accomandatari sono necessariamente chiamati ricoprire e svolgere la funzione di amministratori, da cui poi scaturisce la loro responsabilità illimitata.
Nella SAS il socio accomandatario non è necessariamente amministratore della Società, mentre nella SAPA la qualità di socioaccomandatario ed amministratore sono inscindibili.