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La società di persone è una realtà finanziaria dove due o più individui si uniscono per un obbiettivo comune.
Manca del tutto una personalità giuridica, quindi a farsi carico di ogni tipo di responsabilità e onere sono gli stessi soci fondatori.
Nell’ipotesi di una situazione debitoria, infatti, non si farà affidamento a un fondo o un capitale sociale; spetterà ai soci coprire l’ammanco con il proprio patrimonio.
Inoltre, in una società personale tutti i soci sono ugualmente responsabili dell’andamento societario, e chiamati a far fronte alle necessità di pagamento qualora il singolo socio non disponga di un capitale sufficiente a coprire l’intero ammanco.
Per questo motivo le società di persone hanno solitamente un numero limitato di soci effettivi.
Società di persone diritto italiano
All’Art.2247 del codice civile si parla genericamente di due o più individui fisici e non giuridici, e non ci si riferisce ad un limite di soci.
Difficilmente però le società di persone raggiungono la decina di soci, alla luce anche del rischio di una responsabilità collettiva. Per contro, proprio la presenza di pochi soci fa sì che questa tipologia di società raramente disponga di capitali ingenti o di grande portata.
Società patrimoniale imperfetta
Le società di persone fanno parte della categoria delle società patrimoniali imperfette, tipologia prevista dall’Art.2291 del codice civile e riferita alla responsabilità illimitata e solidale dei soci in relazione alle obbligazioni sociali.
L’autonomia patrimoniale rappresenta distingue la capacità economica di un socio rispetto quella dei suoi consociati.
Differenze tra le società di persone e le società di capitali
La domanda più frequente è quali differenze intercorrono fra una società personale e una società di capitali?
In realtà è il nome stesso delle due tipologie di società a gettare luce sulla questione.
- La società di capitali si articola intorno al patrimonio sociale che ciascun socio sceglie deliberatamente di investire.
- La responsabilità dei singoli soci è limitata alle sole quote (o alle sole azioni finanziarie) del capitale versate. In soldoni, in questo tipo di società ciascun socio risponde solamente per sé stesso ;
- E’ facile capire perché questo tipo di accordo societario sia preferibile per le imprese medio grandi o grandi, gestite da un consiglio di amministrazione che può comprendere anche più di una decina di individui ;
- I singoli soci possono avere una diversa responsabilità in base all’ammontare delle azioni (o delle quote) di cui dispongono ;
- In questa tipologia di società ritroviamo le Società per Azioni, le Società a Responsabilità Limitata, quelle a Responsabilità Limitata Semplificata e le Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a).
Approfondisci qui: Quale scegliere tra società di persone e di capitali
Come si articola una società di persone?
- In una società di persone a rivestire maggiore importanza è invece la responsabilità e le caratteristiche individuali di ciascun socio coinvolto.
- In questo tipo di società, l’assetto personale prevale sul capitale di cui dispone l’ente societario. Due o più individui (attenzione, non si parla di personalità giuridiche) uniscono le loro forze e le loro risorse per il raggiungimento di un obbiettivo che può a buon diritto avere anche valore finanziario.
- Le società di persone non possono vantare alcun tipo di personalità giuridica. In termini legali, la società e i suoi soci sono inscindibili gli uni dall’altra. Pertanto, è necessaria l’approvazione di tutti i soci coinvolti perché la società possa agire in qualsiasi ambito (finanziario, legale o civile).
- Ne consegue che la responsabilità civile e legale ricade, in qualsiasi momento, su tutti i soci coinvolti. Esistono dei diversi gradi di livelli che verranno trattati in maniera più approfondita alla voce dedicata di questo articolo. Tuttavia, le uniche società in cui sono previsti due diversi ordini di responsabilità per i soci sono quelle in accomandita semplici.
- Le società personali hanno invece una capacità giuridica riconosciuta. Ovvero possono, ad esempio, acquisite beni mobili e immobili, oppure proprietà, a nome della società stessa. Allo stesso tempo possono hanno valenza giuridica in tribunale.
- I soci hanno responsabilità illimitata, al contrario di quanto avviene nelle società di capitale dove ogni socio è responsabile soltanto della sua quota azionaria. Tuttavia la responsabilità è anche solidale, ovvero comune a tutti i soci contemporaneamente. Quindi nell’ipotesi che il patrimonio di un socio non sia sufficiente a saldare un debito contratto dalla società, il creditore avrà pieni diritti di rivalersi su uno o più degli altri soci coinvolti.
- Ciononostante, in almeno due tipologie di società di persone (vedi sotto) i creditori sono vincolati a rivalersi in prima istanza solo sul patrimonio sociale investito da tutti i soci. Solo nel momento in cui tale patrimonio non fosse sufficiente a coprire l’ammanco i creditori potranno esigere il pignoramento dei beni individuali dei soci, o del singolo socio.
- Fra le società di persone possiamo trovare le Società Semplici, quelle in Nome Collettivo e le Società in Accomandita Semplice.
Società di persone e imprese familiari
Spesso si crede che le imprese familiari rientrino a buon diritto fra le società di persone.
Le imprese a gestione familiare sono quelle in cui a guidare l’impresa sia un nucleo familiare riconosciuto come tale. Si parla di gestione familiare, ad esempio, nel caso di consanguinei (genitori e figli, oppure fratelli).
Un coniuge può restare a far parte di un’impresa a gestione familiare anche dopo una separazione personale ; solamente in caso di divorzio decade l’impegno nei confronti dell’impresa e vengono meno le responsabilità contratte.
Le imprese familiari, però, in quanto tali non possono essere considerate società di persone, lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 23676 del 2014 in cui viene chiarito che le imprese familiari sono considerate a tutti gli effetti delle imprese uniche ; oneri e responsabilità ricadono cioè interamente sul fondatore o titolare, che può essere un libero professionista, un esercente o perfino un artigiano.
I familiari e i congiunti hanno potere decisionale e possono maturare utili, ma non sono responsabili a fini legali o fiscali.
Al contrario, in una società di persone più individui si uniscono per intraprendere un’impresa che può (anche) essere commerciale. I soci sono tutti ugualmente coinvolti e, come già detto nel paragrafo precedente, la responsabilità giuridica e finanziaria è solidale. Quindi non esiste né può esistere alcuna differenza fra il socio e il suo patrimonio o fra i singoli soci in quanto tali.
Per lo stesso motivo non si può intendere come società di persone neppure l’impresa coniugale, che coinvolge cioè solamente il titolare e il coniuge.
Tipologie di società di persone e sigle
Abbiamo visto che la legislatura italiana riconosce tre distinte categorie di società di persone.
- La Società Semplice, in forma abbreviata S.s., si distingue dalle altre società personali in quanto non può essere di natura commerciale o avere fini di lucro. Di conseguenza non è previsto, per questa tipologia di società, alcun tipo di fallimento o bancarotta finanziaria, come recita la legge fallimentare italiana, secondo cui il fallimento si può applicare solo a esercizi commerciali (con la sola esclusione dei pubblici enti).
- La Società in Nome Collettivo in forma abbreviata S.n.c, è una società personale in cui le responsabilità illimitate sono suddivise fra tutti i soci, indipendentemente. Al contrario di una Società Semplice, la Società in Nome Collettivo può essere di natura commerciale e percepire dei guadagni. Di conseguenza a questa tipologia di società può essere riconosciuto il fallimento.
- La Società in Accomandita semplice, abbreviata in S.a.s. Non va confusa con la Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a), che è, invece, una società di capitali (vedi sopra). Si tratta di una tipologia di società abbastanza particolare in quanto è l’unica a prevedere due distinte categorie di soci; gli accomandatari (che svolgono anche mansioni amministrative) e gli accomandanti (che sono responsabili solamente delle proprie quote patrimoniali). Queste società possono essere di natura commerciale o non.
La Società Semplice (S.s)
- In una Società Semplice il socio responsabile di un ammanco o uno scoperto finanziario (o comunque in debito con un creditore) può richiedere espressamente l’escussione del patrimonio sociale. In altre parole sarà il socio a indicare quali e quanti beni o che tipo di patrimonio sia effettivamente a disposizione del creditore, o dei creditori. In questo modo il socio interessato potrà evitare la confisca di tutti i suoi beni, limitando il raggio d’azione del creditore nei suoi confronti.
- Come si diceva, per questo tipo di società non è previsto il fallimento. La società può solamente essere sciolta, con esplicito accordo di tutti i soci coinvolti. Prima dello scioglimento sarà però necessario procedere alla liquidazione del patrimonio sociale. Una volta ottemperati tutti i debiti contratti dalla società, ogni eventuale rimanenza di patrimonio sarà ripartita fra i soci stessi.
- Le Società semplici sono utilizzate prevalentemente in ambito agricolo, ma solo per attività non commerciali.
La Società in Nome Collettivo (S.N.C)
- Una Società in Nome Collettivo potrà tutelare in qualche misura il patrimonio societario, laddove il patrimonio di una Società Semplice è a disposizione di eventuali creditori.
- Per questo tipo di società sono previste norme in qualche modo più rigide rispetto a una Società Semplice. Ad esempio è necessario redigere periodicamente un bilancio delle spese e ripartirle efficacemente fra i vari soci coinvolti. E’ inoltre fondamentale che queste società tengano traccia della contabilità in entrata e in uscita. Gli elementi indispensabili alla gestione di una Società in Nome Collettivo sono regolamentati dal Codice Civile.
- Le Società in Nome Collettivo devono obbligatoriamente essere iscritte al Registro delle Imprese. L’unica eccezione prevista dalla legge riguarda le Società in Nome Collettivo irregolare, che invece non risultano nel Registro. Nel caso di queste ultime non è previsto neppure il deposito dell’atto costitutivo (che può non essere scritto) presso un Notaio. Viceversa le Società in Nome Collettivo regolare dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del Codice.
- L’atto costitutivo, nel caso delle Società in Nome Collettivo regolare, dovrà comprendere oltre alle generalità di ciascun singolo socio e alla ragione sociale dell’impresa anche un elenco dettagliato delle quote patrimoniali e di partecipazione (sia in caso di utili che di perdite), dei criteri di ripartizione del patrimonio e della durata prevista (se l’impresa è a tempo determinato). Dovranno altresì essere specificati l’oggetto sociale (ovvero l’attività effettiva svolta dall’impresa), la sede (o eventuali distaccamenti secondari e filiali) e le deleghe di amministrazione e rappresentanza della società stessa.
- Questo tipo di società viene perlopiù utilizzato per le piccole e medie imprese e le piccole attività commerciali, all’ingrosso o al dettaglio.
La Società in Accomandita Semplice (S.A.S)
- Una Società in Accomandita Semplice, come anticipato in apertura, prevede due diversi ordini di soci nel suo organico. La suddivisione delle mansioni comporta anche un diverso livello di responsabilità.
Nello specifico:
- I soci accomandatari sono gli unici autorizzati a rappresentare la società e a poterne gestire l’amministrazione, che ricade interamente su di loro. Hanno la responsabilità illimitata e solidale sugli obblighi e i debiti contratti dalla società. Inoltre, nella ragione sociale dell’azienda o dell’impresa deve necessariamente comparire il nome di uno di loro.
- Ai soci accomandanti è invece precluso qualsiasi tipo di incarico e mansione amministrativa. Nell’ambito dei debiti contratti dalla società, gli accomandanti sono responsabili solo nei limiti della quota patrimoniale a loro assegnata. Tuttavia questa tipologia di responsabilità decade nel momento in cui uno degli accomandatari richieda espressamente l’uso del proprio nome nella ragione sociale dell’azienda. A quel punto il socio in questione verrà considerato, da un punto di vista legislativo, come equivalente a un accomandatario. I soci accomandanti sono in genere subordinati agli accomandatari e non hanno potere decisionale. Tuttavia possono essere interpellati nel caso in cui sia necessaria (come da regolamento societario) una loro autorizzazione scritta, oppure un loro parere nel corso di un dibattimento.
- Anche in questo caso, come con le Società in Nome Collettivo, le Società in Accomandita Semplice devono necessariamente essere iscritte al Registro delle imprese. Tale obbligo decade solamente se la società non ha intenti commerciali e non esercita alcun tipo di lucro. Tuttavia, la società può essere già attiva e funzionante anche prima dell’iscrizione al Registro, che verrà finalizzata solo in un secondo tempo.
- In una Società in Accomandita Semplice il socio accomandatario è responsabile sul piano finanziario e legale per gli esiti della società anche in caso di scioglimento della stessa.
- Un vantaggio particolare delle Società in Accomandita Semplice è che non prevedono il versamento di una quota minima per ciascun socio, né un capitale sociale fisso e immutabile. Da questo punto di vista sono più fluide e la gestione è sicuramente più agevole. Per contro, gli accomandatari si fanno carico anche di tutti i rischi connessi all’attività dell’impresa.
Società di persone e tasse; quali, quante e quando pagarle.
Il regime fiscale in merito alle società di persone stabilisce delle profonde differenze a seconda di come è organizzata la società stessa.
Per esempio, esistono società personali che sono considerate a tutti gli effetti come soggetti fiscali e che quindi devono corrispondere il pagamento di tributi e imposte. In altri casi, la responsabilità fiscale ricade interamente sul singolo socio.
Tanto le Società in Accomandita Semplice (se di natura commerciale) che le Società in Nome Collettivo sono tenute al pagamento dell’IVA nel momento in cui effettuano una compravendita o offrono comunque un qualche genere di servizio a pagamento.
L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) può essere ordinaria oppure di gruppo (IVA in pool). In questo caso l’importo dovuto sarà liquidato da un solo contribuente (in genere il titolare o i responsabili) le cui azioni o quote patrimoniali superino il 50% del capitale, risalenti o antecedenti al 1° luglio dell’anno solare immediatamente precedente. Non bisogna confondere però l’IVA di gruppo con il gruppo IVA. Per le società personali, l’inclusione all’IVA di gruppo è stato legittimato solamente nel 2017.
Il pagamento dell’IVA è previsto, come da legge, entro il 16 del mese successivo al trimestre solare in corso.
Per quanto riguarda l’IRPEF, questa imposta ricade sui redditi delle persone fisiche ed è quindi responsabilità dei singoli soci versare, in maniera individuale, il proprio corrispettivo.
Il reddito del singolo socio è considerato alla stregua di un reddito di lavoro autonomo, oppure come reddito d’impresa. La società dovrà comunque presentare regolare dichiarazione dei redditi con modello unico S.P entro i termini e le scadenze previste dalla legge. Il pagamento dell’IRPEF si articola in due rate, una prevista per il 30 Giugno che corrisponde al 40% dell’importo e la rimanente da versare entro il 30 Novembre.
L’IRAP, l’Imposta Regionale Sulle Attività Produttive, coinvolge tanto le società di persone quanto le società di capitali, come stabilito dal D. L. 446/1997. Tuttavia, l’IRAP va pagata solamente nel momento in cui la società svolga un qualche genere di attività produttiva con caratteristiche di continuità. Sono escluse dal tributo e beneficiano di esonero IRAP solamente le Società Semplici (S.s), in quanto il settore agricolo con la Legge di Stabilità entrata in vigore nel 2016 non ricade più sotto l’egida dell’IRAP.
Le Società di Persone non sono invece tenute al pagamento dell’IRES, che si applica perlopiù alle società di capitali, alle cooperative e agli enti pubblici e privati.
Costituzione società di persone
Solitamente, costituire una società di persone è una procedura più veloce e snella di quella richiesta per le società di capitali.
In prima istanza è necessario che tutti i soci coinvolti (o, nel caso delle S.A.S, i soci accomandatari) stipulino un atto costitutivo.
Questo documento può essere redatto in forma di scrittura privata, oppure per atto pubblico ; nel primo caso occorrerà tuttavia coinvolgere un notaio per l’autenticazione delle firme.
Il notaio provvederà alla registrazione dell’atto; a quel punto è possibile iscrivere la società al Registro delle Imprese. Spesso è il notaio stesso a farsi carico di questo aspetto. L’iscrizione al Registro non è contemplata per le Società Semplici (S.s), in quanto non di natura commerciale.
A questo punto i soci possono procedere con la richiesta di una Partita IVA univoca e del Codice Fiscale a esso collegato. In genere l’intestatario è quasi sempre il titolare o fondatore, a meno che un altro socio non richieda espressamente di farsene carico.
Nel caso di Società in Accomandita Semplice, l’intestatario della Partita IVA e del Codice Fiscale dovrà necessariamente essere uno dei soci accomandatari il cui nome dovrà figurare anche nella regione sociale dell’impresa.
Solo successivamente a questa fase sarà possibile richiedere, ove necessario, eventuali permessi e licenze speciali. Un esempio potrebbe essere quello dei permessi sanitari per attività che prevedano la vendita di animali vivi, oppure un permesso comunale necessario per l’occupazione del suolo pubblico tramite installazione di un dehor o dei tavolini di un bar.
Le Società in Accomandita Semplice (se a uso commerciale) e le Società in Nome Collettivo devono successivamente comunicare alla Camera di Commercio la data effettiva di entrata in vigore dell’impresa. Da quel momento la società può operare con il beneplacito della legge e intraprendere transazioni commerciali o compravendite. Nel caso di una società artigiana sarà anche necessario iscrivere l’impresa all’Albo degli Artigiani.
Gli ultimi passaggi da effettuare sono l’iscrizione dei singoli soci all’INPS nel caso in cui sia previsto il versamento di contributi previdenziali e all’INAIL nel caso in cui i soci siano effettivamente riconosciuti a rischio di infortuni.
Scioglimento società di persone
Per quanto riguarda le Società in Nome Collettivo e le Società ad Accomandita Semplice, lo scioglimento può avvenire per unanime decisione di tutti i soci laddove non sussistano più i presupposti alla base della società stessa. Anche nel caso di una mancanza di maggioranza all’interno dei soci per un periodo superiore ai sei mesi la società decade, in previsione dello scioglimento.
Le società personali inoltre possono essere a tempo determinato; in questo caso è previsto un termine che deve essere specificato per legge nell’atto costitutivo. Raggiunta la data in questione, l’impresa cesserà ogni tipo di attività sociale o commerciale.
Anche nel caso del decesso di un socio la soluzione più logica potrebbe essere quella di sciogliere la società. In questo caso però la legge prevede che la quota del defunto sia liquidata ai suoi eredi, i quali potrebbero decidere di subentrare al congiunto, ricoprendone l’incarico.
Con l’unica eccezione delle Società semplici (che non sono regolamentate dal diritto commerciale), prima di sciogliere una società di persone sarà necessario metterla in liquidazione, saldando eventuali debiti contratti e versando le rispettive quote ai singoli soci.
Liquidazione del patrimonio societario
Il compito di liquidare i beni e il patrimonio societario può essere svolto dai Soci stessi, purché la decisione sia presa all’unanimità. Diversamente si può ricorrere a un liquidatore esterno che salderà tutti i sospesi ancora in essere con eventuali creditori. Il liquidatore provvederà quindi a distribuire ogni eventuale rimanenza ai soci stessi. Solo a questo punto sarà possibile dichiarare lo scioglimento societario.
La liquidazione della società può essere evitata solamente se al momento dello scioglimento non sussista nessun tipo di attività. In altre parole, l’impresa non deve essere operativa né devono essere presenti rapporti passivi (debiti, scoperti bancari, ipoteche o finanziamenti in corso).
Il notaio registrerà un apposito atto (o in alternativa una scrittura privata) che dichiari l’effettiva mancanza di attività aziendale, e che andrà depositato presso la Camera di Commercio nei trenta giorni immediatamente successivi alla stesura.
Nel caso di società inattive è possibile richiedere ugualmente la chiusura delle stesse senza presentare un atto notarile; occorrerà però una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.
Ditta individuale e società di persone
La differenza sostanziale tra una ditta individuale e una società di persone è che mentre nella prima si sottintende la presenza di un’unica persona fisica responsabile in modo illimitato di eventuali debiti e con unico potere decisionale, nella seconda la ripartizione avviene tra i soci, essendo costituita da più persone.
La ditta individuale, nell’ordinamento italiano, è disciplinata dall’Art2082.
Società consortile, cooperativa e ad azionariato diffuso
La società consortile : si tratta di una tipologia societaria avente come oggetto sociale il raggiungimento di scopi mutualistici. La loro costituzione è finalizzata a favorire vantaggi al consorzio stesso e non prevede la realizzazione di utili da dividere tra i soci. Tuttavia, è possibile lo svolgimento di attività produttive, purchè non siano l’attività principale del consorzio.
Cooperativa : impresa formata da più persone con finalità comune. Non esiste una gerarchia aziendale in quanto tutti i soci hanno pari potere decisionale per il raggiungimento dell’oggetto sociale.
Società ad azionariato diffuso : si tratta di una forma societaria poco utilizzata in Italia, mentre in Inghilterra è conosciuta come Public Company ed è molto diffusa. Il capitale sociale viene diviso tra gli investitori istituzionali e piccoli risparmiatori, decretando un capitale esterno.