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L’Art. 162 definisce la Stabile Organizzazione come “una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”.
Ha origine convenzionale ed è disciplinata dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico; in inglese ECD Organization for Economic Co-operation and Development) nell’attuale art. 5 del Modello di Convenzione OCSE.
Stabile Organizzazione : è legale?
Pur trattandosi di uno strumento legale previsto dal nostro ordinamento giuridico, la Stabile Organizzazione, o meglio gli attori, individui e società, che si sono serviti di questo istituto si sono trovati spesso a fare i conti con Fisco e Legge, nel tentativo di sfruttarlo per avallare il pagamento delle imposte, evitare la doppia imposizione e per operare in Paesi diversi da quelli in cui risiedono.
Trattandosi di una forma fiscale facilmente soggetta ad abusi, il legislatore è intervenuto più volte sull’argomento, apportando significative modifiche alla nozione di Stabile Organizzazione, anche tenendo conto delle nuove forme d’Impresa sempre più presenti nel mondo imprenditoriale, sino a poter ipotizzare una Stabile Organizzazione virtuale che tenga conto anche della nuova digital economy.
Aprire una Stabile Organizzazione in Italia
Per aprire una Stabile Organizzazione dovrete, per prima cosa, redigere un verbale del Consiglio di Amministrazione nel quale viene presa la decisione a procedere ; nello stesso andrà indicato il nominativo del rappresentante preposto alla sede secondaria italiana.
Il Notaio deve avere sede in Italia ed entro 30 giorni dovrà depositare l’Atto al Registro delle Imprese; di seguito l’Iter dettagliato :
- Verbale di istituzione di sede secondaria in Italia;
- Nomina rappresentante;
- Attivazione casella PEC;
- Deposito presso notaio di verbale (entro 45 giorni) ;
- Deposito dello statuto presso un Notaio (entro 45 giorni);
- Deposito presso Registro delle Imprese;
- Richiesta codice fiscale e partita iva all’Agenzia delle Entrate
- Iscrizione Inail/Inps.
Identificazione di Stabile Organizzazione
Viene identificata in Stabile Organizzazione l’azienda collocata in forma fissa e produttivamente attiva in un determinato territorio diverso dal paese di residenza.
La Stabile Organizzazione può essere :
- Materiale ;
- Materiale senza consistenza fisica ;
- Personale.
Stabile Organizzazione Materiale
Per essere definita Materiale la Stabile Organizzazione deve possedere due caratteristiche fondamentali :
- Disporre di un complesso di strutture materiali finalizzate all’attività economica ;
- Essere controllata dalla casa madre.
Stabile Organizzazione Materiale senza consistenza fisica
Un’attività online viene esercitata in Italia tramite server, sito web ed utenti italiani.
Stabile Organizzazione Personale
Richiede la presenza sul territorio italiano di un mediatore che si occupi dei contratti.
Concetto di Stabile Organizzazione
L’importanza di definire il concetto di Stabile Organizzazione, scaturisce dall’esigenza di determinare oltre ragionevole dubbio il luogo in cui il reddito prodotto debba essere assoggettato a tassazione
La maggioranza degli ordinamenti a livello mondiale ha optato per l’utilizzo del criterio della residenza, ritenendolo l’indice più idoneo a garantire l’effettivo radicamento del contribuente nel sistema socio-economico statale.
Tuttavia, alcuni ordinamenti, come quello statunitense, hanno ritenuto più adatto il criterio della cittadinanza, in quanto il dovere tributario costituirebbe una conseguenza dell’appartenenza ad un determinato Stato.
Articoli e norme dettate dall’OCSE sulla Stabile Organizzazione
L’Art. 5 del modello OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) stabilisce per esteso quanto segue :
- Ai fini della presente convenzione, l’espressione “Stabile Organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita`.
- L’espressione “Stabile Organizzazione” comprende in particolare:
- una sede di direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- un’officina:
- un laboratorio;
- una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali ;
- Un cantiere di costruzione o di montaggio è considerato Stabile Organizzazione solamente se ha una durata superiore ai dodici mesi ;
- Nonostante le precedenti disposizioni di questo articolo, non si considera che vi sia una “Stabile Organizzazione” se :
- si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa ;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna ;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa ;
- una sede fissa di affari e` utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa ;
- una sede fissa di affari e` utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicita`, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita` analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare per l’impresa ;
- una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate ai paragrafi da a) a e), purchè l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliare.
- Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona diversa da un agente che goda di uno status indipendente, cui si applichi il paragrafo 6 agisce per conto di un’impresa oppure abitualmente esercita in uno Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell’impresa, si può ritenere che l’impresa abbia una Stabile Organizzazione in detto Stato in relazione ad ogni attività` intrapresa dalla suddetta persona per l’impresa, a meno che l’attivita` di tale persona sia limitata all’attività citata al precedente paragrafo 4 che, se esercitata a mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una Stabile Organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
- Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una Stabile Organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attivita` per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di un qualsiasi altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività`.
- Il fatto che una società` residente in uno Stato contraente controlli una società residente nell’altro Stato contraente o sia da questa controllata, ovvero svolga attività` in questo altro Stato (a mezzo di una Stabile Organizzazione oppure no) non costituisce di per sé` motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società` una Stabile Organizzazione dell’altra.
Particolare attenzione va riservata all’Art. 7 della Convenzione Modello OCSE, ove viene fissata la regola generale per l’imposizione degli utili di impresa:
“Gli utili di una impresa di uno Stato contraente sono imponibili solo in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una Stabile Organizzazione ivi situata.”
Pertanto,qualora l’impresa svolga attività come detto, gli utili della stessa dovranno essere imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imponibili alla Stabile Organizzazione.
Legge di Bilancio 2018
Modifiche sulla Stabile Organizzazione
Tra le importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, particolare attenzione va riservata alle modifiche apportate ai commi da 4 a 7 dell’Art. 162 del TUIR :
Quando non si tratta di Stabile Organizzazione?
- Comma 4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione “Stabile Organizzazione” non comprende:
a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività finanziarie menzionate nelle lettere da a) ad e);
- Comma 4-bis : le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l’attività complessiva della sede fissa d’affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.
Esclusione dal comma 4 – Aziende complementari
- Comma 5 : il comma 4 non si applica ad una sede fissa d’affari che sia utilizzata o gestita da un’impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l’altro luogo costituisce una Stabile Organizzazione per l’impresa o per l’impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d’impresa.
Intermediari
- Comma 6 : ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti sono in nome dell’impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una Stabile Organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell’impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una Stabile Organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.
Esclusione degli intermediari
- Comma 7 : il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.
Struttura societaria di una Stabile Organizzazione
- Comma 7-bis : ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un’impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un’impresa se l’uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell’altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.
Stabile Organizzazione Personale 2018
Con la nuova Legge di Bilancio, a partire dal 1° gennaio 2018 per Stabile Organizzazione personale si intende non soltanto il caso in cui un soggetto residente conclude nel territorio dello Stato contratti per nome dell’impresa non residente, ma anche i casi di negoziazione dei termini di un contratto concluso dall’impresa senza modifiche rilevanti a patto che il contratto sia a nome della stessa o da essa materialmente eseguito
E’ stato inoltre chiarito che non costituisce Stabile Organizzazione l’attività dell’agente indipendente sotto il profilo giuridico ed economico, anche qualora concluda contratti per nome dell’impresa non residente.
Stabile Organizzazione in Digital economy
S.O. Virtuale per e-commerce
L’Art. 5 del Modello OCSE ha previsto la possibilità di individuare una Stabile Organizzazione Materiale senza presenza fisica ; si tratta di un’importante modifica in risposta alla necessità di una regolamentazione fiscale per gli imprenditori del web.
La risposta al nuovo che avanza in campo di normative fiscali e relative applicazioni arriva, in parte, dalla Deliberazione 8/2018 della Corte dei Conti dedicata a “L’e-commerce e il sistema fiscale”.
Le imprese digitali hanno la capacità di mantenere un certo livello di attività a prescindere dalla presenza di una Stabile Organizzazione in un paese, intrattenendo relazioni con i consumatori e gli utenti attraverso siti web o altri strumenti digital e, anche qualora vi sia una Stabile Organizzazione, la tecnologia consente di minimizzarne la presenza tassabile in un paese, attraverso allocazione delle funzioni, dei rischi e delle attività che non riflette la sostanza economica delle operazioni svolte.
I fenomeni evasivi più frequenti nella Digital economy:
- Fittizia residenza all’estero (esterovestizione societaria);
- Occultamento di stabili organizzazioni in Italia ;
- Artificiosa determinazione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni intragruppo (intercompany) al fine di ottenere un’indebita contrazione dei redditi ;
- Abuso degli strumenti di pagamento virtuale ;
- Violazioni fiscali da parte di utenti privati di piattaforma web che mettono in condivisione contenuti multimediali;
- Frode Iva.
Le prime risposte legislative in contrasto a questi fenomeni, entrambe inserite nella Legge di Bilancio 2018,
sono :
- Introduzione della web tax (2019) ;
- Introduzione della Stabile Organizzazione virtuale,
Come si stabilisce il creditore di Iva in una Stabile Organizzazione?
Per prima cosa è fondamentale individuare la collocazione della Stabile Organizzazione, poiché si aprono due differenti scenari a seconda dell’ubicazione in Italia o all’estero
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti con Stabile Organizzazione in Italia, se le stesse sono:
Nel caso in cui fossero poste in essere nei confronti di soggetti passivi italiani o di Stabili Organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, si considera debitore d’imposta:
- Il cessionario/committente italiano, se la Stabile Organizzazione del soggetto estero non partecipa all’operazione;
- Il cedente/prestatore estero, in caso contrario;
Nel caso in cui fossero poste in essere nei confronti di cessionari/committenti non stabiliti in Italia o di cessionari/committenti non soggetti passivi, si considera in ogni caso debitore d’imposta il cedente/prestatore estero.
In questo caso gli obblighi Iva sono assolti dalla Stabile Organizzazione italiana, utilizzando una serie distinta di numerazione per le fatture non riferibili alle operazioni effettuate attraverso la Stabile Organizzazione, con conseguente registrazione separata ed indicazione in un distinto modulo della dichiarazione annuale del soggetto estero.
Stabile Organizzazione e Sentenza di cassazione
Con la sentenza della Cassazione N. 9850 del 19 settembre 1990 la Suprema Corte evidenzia che il concetto di Stabile Organizzazione ha una portata diversa e più ampia di quella di sede secondaria di cui alla previgente formulazione dell’Art. 2506 c.c., potendosi considerare sussistente allorquando le situazioni di fatto siano espressive dell’obiettivo dei soggetti considerati di svolgere in Italia un’attività imprenditoriale e vi sia, oltre ad un collegamento non occasionale con persone e luoghi in Italia ed una reale, anche se limitata, autonomia funzionale, anche l’effettivo impiego di beni ed attività lavorative, coordinati per la produzione e/o per lo scambio di beni e servizi.
• Un altro precedente giurisprudenziale che si ritiene utile ricordare ai fini in parola è quello della sentenza n. 2229 del 16/03/1996 della Corte di Cassazione, con cui è stato affermato che «la nozione di Stabile Organizzazione in Italia, necessario presupposto per l’assoggettamento alle imposte di un’impresa straniera operante nel territorio, postula necessariamente (anche a voler optare per un’interpretazione di tipo estensivo) l’esistenza di un quid plurisrispetto alla semplice estrinsecazione delle energie fisiche ed intellettuali della persona fisica e cioè un apporto di capitale e di lavoro altrui, o quanto meno un apprezzabile sostrato patrimoniale in cui dette energie si inseriscano
Esempio di Stabile organizzazione
Poniamo che la società “Fashion Executive” con sede in Svizzera venda borse e accessori in tutto il mondo e che abbia una parte consistente del proprio fatturato in Italia tanto da portare la società ad aprire una sede secondaria nel Belpaese, poniamo a Roma.
La Stabile Organizzazione italiana di “Fashion Executive” otterrà quindi una regolare posizione fiscale, con codice e partita Iva, che utilizzerà per fatturare ai clienti italiani.In questo caso, si dovranno pagare le imposte allo Stato italiano solo sulla parte di reddito prodotto in Italia, presentando la dichiarazione dei redditi, Iva e IRAP, trasmettendo periodicamente i modelli F24 per i versamenti all’Agenzia delle Entrate e pagando i contributi ai lavoratori italiani assunti.
La casa madre in Svizzera, invece, pagherà le tasse su tutto il resto del reddito prodotto nel mondo, ma avrà diritto a detrarre le tasse pagate dalla Stabile Organizzazione italiana.
Nei Paesi in cui è prevista la Branch exemption i profitti della Stabile Organizzazione italiana non sarebbero tassati in capo alla Casa Madre, ma solo in Italia.
Cos’è la Branch exemption?
L’opzione per il regime della Branch exemption può essere esercitata da qualunque soggetto residente in Italia titolare di reddito di impresa, a condizione che svolga la propria attività commerciale anche all’estero, tramite una o più stabili organizzazioni.
Troviamo la definizione completa e dettagliata direttamente dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate come segue :
“L’articolo 14 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – contenente disposizioni finalizzate a favorire la crescita e l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea – ha introdotto, al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l’articolo 168-ter, che attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (cd. branch exemption)”.
Stabile Organizzazione occulta
La Legislazione italiana si riferisce a Stabile Organizzazione occulta alla manifestazione di due tipologie di reati :
- Società italiane che operano all’estero senza dichiarare i profitti alle autorità italiane ;
- Società estere che sottodimensionano la loro attività in Italia.
Si tratta di due reati fiscali, perseguibili legalmente, che prevedono sanzioni fino al 240% dell’imposta dovuta e non versata.
Quali sono i controlli sulle Stabili Organizzazioni occulte?
Al fine di individuare ipotesi di Stabile Organizzazione occulta di imprese italiane all’estero la Guardia di Finanza effettua una serie di controlli ad hoc, finalizzati a far emergere la sussistenza del reato.
- Analisi degli obblighi e delle limitazioni che subordinano la società estera a quella italiana ;
- Individuazione di assenza di terzietà e contrapposizione tra gli interessi della controllante italiana e la controllata estera ;
- Analisi della disponibilità del personale dipendente della società estera a favore di quella italiana;
- Individuazione della mancanza di indipendenza organizzativa, economica e finanziaria della società estera controllata ;
- Utilizzo, da parte della società italiana, del proprio personale dipendente anche all’estero ;
- La coincidenza degli amministratori della società italiana e di quella estera.
Quando avvengono i controlli?
Chiaramente devono esistere indizi di evasione prima di far scattare delle verifiche ma, se il sospetto risulta fondato anche parzialmente, gli strumenti utilizzati per gli accertamenti dalla Guardia di Finanza sarà tanto approfondito da, potete starne certi, far emergere tutti gli storici delle vostre movimentazioni.
Si potranno infatti avvalere di :
- Infocamere/Telemaco – banca dati utilizzata per individuare società operanti in Italia attraverso unità locali secondarie;
- R.E.T.I. (Richiesta Elenchi Titolari di Partita Iva) – banca dati utilizzata per rilevare le imprese che operano in Italia per il tramite di rappresentanti fiscali;
- Anagrafe tributaria Ser.Pi.Co. (Servizio per le informazioni sui contribuenti) – banca dati utile per acquisire informazioni relative alle dichiarazioni fiscali. Ma anche per individuare il volume d’affari per le società estere operanti in Italia;
- Sistema E.B.R. (European Business Register) – banca dati per ottenere informazioni su società localizzate all’estero;
- Mint Global, Mint Italy – banca dati per ricostruire le catene partecipative delle società.
Le Stabili Organizzazioni sono materia complessa di facile fraintendimento, vista l’articolata procedura e la legislazione che le contraddistingue.
Di contro parliamo di una forma che, se sfruttata con i dovuti criteri, applicando correttamente normative e cavilli giuridici, può portare innumerevoli vantaggi economico-finanziari alla vostra società.
Se avete intenzione di aprire una Stabile Organizzazione o volete controllare che la vostra già esistente non stia rischiando nulla sotto l’aspetto fiscale, contattateci adesso per una verifica personalizzata.