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Cerchi informazioni sulla Tassazione dei dividendi per l’anno 2020? sei nel posto giusto. Spesso i clienti ci sommergono di quesiti sulla tassazione dei dividendi: Dottore, qual’è l’aliquota della tassa sui dividendi? Come viene tassato l’utile? che tasse si versano sulle partecipazioni qualificate?Mi fa un esempio sulla tassazione degli utili della mia SRL? ed altre di varia natura che ci fanno ben capire che effettivamente in Italia, sulla fiscalità ci sono molte lacune dal lato imprenditoriale.
C’è da dire che le Leggi di Bilancio sia del 2018 che quella del 2017, hanno prevosto al loro interno nuove norme di applicazione per la tassazione degli utili percepiti nel 2020 da:
- persone fisiche imprenditori
- privati
- società di persone
- società di capitali
- enti non commerciali
Particolare attenzione è stata dedicata all’applicazione della ritenuta al 26% anche sui dividendi, e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate.
Dividendi
Con il termine dividendi si intendono in economia gli utili che derivano dal possesso di un titolo partecipativo, ossia una quota o un’azione, in soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (soggetti IRES, di cui all’articolo 73, comma 1 del DPR n. 917/86), ed in particolare:
- Società di capitali ed enti commerciali residenti;
- Enti non commerciali residenti;
- Società ed enti non residenti.
Le norme relative alla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti Ires erano state modificate dal DM 26.5.2017 ; tale decreto ha rideterminato le percentuali di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2 e 68, comma 3 del TUIR.
Dividendi e utili percepiti da persone fisiche e società di persone
La percentuale di imponibilità è stata aumentata al 54,14 per le partecipazioni qualificate e non, detenute nell’esercizio d’impresa, rendendo meno conveniente la percezione di dividendi da partecipazioni qualificate a soggetti persone fisiche non in regime di impresa ma, di contro, favorendo i soggetti in possesso di redditi alti.
Tale manovra è stata ritenuta necessaria al fine di mantenere inalterata la tassazione complessiva generata dagli utili prodotti , società+socio, a fronte della riduzione al 24% dell’aliquota IRES.
Partecipazioni non qualificate
In ambito finanziario, vengono considerate non qualificate le partecipazioni , inclusi i diritti o titoli attraverso cui le stesse possono essere acquisite, che rappresentano complessivamente:
- Una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria non superiore al 2 o al 20%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni ;
- Una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 5 o al 25%, sempre a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre quote.
Partecipazioni qualificate
Le partecipazioni sono da intendersi qualificate qualora superino uno dei sottoindicati limiti relativi la percentuale di diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria od alla percentuale di partecipazione al capitale sociale:
- Per le SPA quotate al mercato ristretto o in borsa : partecipazioni superiori al 2% dei voti, oppure superiori al 5% del capitale sociale.
- SPA non quotate ed altri soggetti IRES come le SRL : superiori al 20% dei voti in assemblea ordinaria od al 25% del capitale sociale o del patrimonio;
- Società di persone: superiori al 25% del capitale.
Nel primo e nel secondo caso è sufficiente che sia superato uno solo dei due limiti perché la partecipazione sia considerata qualificata.
Tassazione dividendi persone fisiche non in regime d’impresa
A seguito delle modifiche apportate, pertanto, per la tassazione dei dividendi distribuiti a partire dal 2019, valgono le seguenti regole :
- Aliquota secca al 26% sui dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa. Il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi poiché in questo caso è la società stessa che effettua e versa la ritenuta d’acconto. La società sarà tuttavia obbligata alla presentazione della Cupe e del relativo modello 770;
- Tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14% , con esenzione del 41,86%, per le società di persone e le persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali). Su tale base imponibile si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie ;
- Base imponibile pari al 5% , con esenzione del 95%, per le società di capitali.
Tassazione dei dividendi esteri 2020
Con le modifiche apportate alla Legge di riferimento, dal 2009 cambiano gli estremi di tassazione anche per dividendi e plusvalenza di origine estera.
In particolare gli articoli 47, 68, 86 e 87 del DPR N 917/86 vengono modificati dal Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva N 2015/1164/UE contro le pratiche di elusione fiscale; si tratta del c.d. “ATAD” – Anti Tax Avoidance Directive.
Se fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell’individuazione di Paesi a Regime Fiscale privilegiato per dividendi e plusvalenze si doveva fare riferimento all’articolo 167, comma 4, del DPR n 917/86, dal 1° gennaio 2019 occorre fare riferimento all’articolo 47-bis del DPR n 917/86.
L’aspetto importante da sottolineare è che l’articolo 167 è destinato a disciplinare il regime delle società estere controllate (c.d. regime CFC), in base al quale vengono considerati privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, appartenenti a Stati o territori ove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.
Pertanto i dividendi e plusvalenze provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, i cosiddetti Paradisi fiscali, scontano tassazione integrale, come prevede l’articolo 47 del DPR n 917/86.
Percentuali di imponibile dei dividendi suddivise per anno
Contribuente | Fino all’esercizio 2007 (IRES 33%) | Esercizi 2008/2016 (IRES 27,5%) | 2017 (IRES 24%) | Dal 2018 (IRES 24%) |
Persone fisiche non imprenditori a partecipazioni qualificate | Dividendi imponibili per il 40% | Dividendi imponibili per il 49,72% | Dividendi imponibili per il 58,14 | Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 26% |
Persone fisiche non imprenditori a partecipazioni non qualificate | Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 12,5% | Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 12,50% fino al 2011; del 20% dal 2012 al 30/6/2014; del 26%successivo | Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 26% | Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 26% |
Imprese individuali e società di persone | Dividendi imponibili per il 40% | Dividendi imponibili per il 49,72% | Dividendi imponibili per il 58,14% | Dividendi imponibili per il 58,14% |
Società di Capitali e soggetti IRES | Dividendi imponibili per il 5% | Dividendi imponibili per il 5% | Dividendi imponibili per il 5% | Dividendi imponibili per il 5% |
Società residenti in Paradisi fiscali | Dividendi imponibili per il 100% | Dividendi imponibili per il 100% | Dividendi imponibili per il 100% | Dividendi imponibili per il 100% |
Regime Transitorio
L’istituzione di un regime transitorio,al fine di permettere un adeguamento graduale per l’applicazione delle variazioni , è previsto dalla stessa Legge N. 205/2017 come segue :
“per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le regole precedenti”.
Ciò significa che parliamo di distribuzioni di riserve che devono essere deliberate con delibera assembleare adottata tra il 01/01/2018 e il 31/12/2022.
Per l’applicazione di tale regime devono sussistere le seguenti condizioni :
- Il regime transitorio si applica alle sole riserve di utili formatisi fino al 31.12.2017;
- a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottare tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.
Per cui per gli utili prodotti fino al 31/12/2017 (per le società il cui esercizio corrisponde con l’anno solare), se distribuiti dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continueranno ad essere tassati secondo il regime previgente, con obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi ed inclusione parziale del dividendo nel reddito imponibile ed assoggettamento alle aliquote progressive ordinarie Irpef ed alle addizionali regionali e comunali.
Tassazione del reddito secondo regime trasparenza
Viste le nuove disposizioni, per le società a responsabilità limitata con soci persone fisiche non in regime d’impresa l’opzione consigliabile è di optare per la tassazione del reddito per trasparenza, che consiste nella possibilità di trasferire l’imposizione del reddito d’impresa sui soci, in proporzione alle quote di partecipazione.
In questo modo la successiva distribuzione dell’utile ai soci non verrebbe tassata in capo al percipiente.