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Ciao e benvenuto nel blog di Fiscalità Digitale, commercialista e legale per ecommerce e imprese digitali. In questo articolo parliamo del VIES.
VIES
Il VIES, Vat Information Exchange System, è un sistema informatizzato istituito dalla Commissione Europea ed entrato in vigore il 1° gennaio 1993 che consente alle aziende di ottenere rapidamente la conferma della regolarità delle partite Iva dei propri clienti nelle operazioni intracomunitarie senza l’applicazione dell’Iva, arginando considerevolmente le frodi fiscali.
Con provvedimento del 29 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha completato l’attuazione delle norme tese ad impedire le frodi in materia di IVA introdotte dal D.L. 78/2010, istituendo la banca dati VIES.
Per effettuare operazioni di scambio tra professionisti o imprenditori in ambito UE è necessaria l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate e la conseguente iscrizione al VIES, Archivio informatico dei soggetti autorizzati.
Iscrizione al VIES: soggetti obbligati e iscrizione
L’iscrizione al VIES è obbligatoria per tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di acquisto o vendita di beni e servizi, come disposto dall’ Art. 27 del D.L. n 78/10.
L’iscrizione al VIES consente di comparire all’interno del suo motore di ricerca all’atto di un controllo da parte della controparte in un’operazione di compra/vendita o scambio di prestazione di servizi.
Iscrizione al VIES e apertura partita Iva
Per iscriversi al VIES in fase di apertura di partita Iva, sarà sufficiente compilare i moduli preposti, a seconda della categoria d’appartenenza :
- Soggetti diversi dalle persone fisiche : compilare il campo “operazioni intracomunitarie” del modello AA7 ;
- Imprese individuali e lavoratori autonomi : compilare il campo “operazioni intracomunitarie” del modello AA9 ;
- Ente commerciale non soggetto a passivi d’imposta : barrare la casella C del quadro A nel modello AA7.
Iscriversi al VIES con partita Iva già attiva
Qualora foste già titolari di partita Iva, ma non aveste provveduto ad effettuare l’inclusione all’avvio della vostra attività, potrete farlo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, qualora foste abilitati ad Entratel/Fisconline, o avvalendovi della collaborazione di un intermediario incaricato che provvederà alla procedura, consegnandovi in seguito copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia stessa.
Non è più possibile, invece, chiedere l’iscrizione al VIES mediante presentazione di istanza cartacea ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate direttamente, a mezzo raccomandata o digitalmente tramite P.E.C.
Quanto costa iscriversi al VIES?
Il 9 gennaio 2015, a mezzo comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’iscrizione al VIES è gratuita, e che nessuna somma viene richiesta per accedere in banca dati né per ottenere la pubblicazione del numero di partita Iva.
Tale precisazione si è resa necessaria dopo le diverse segnalazioni giunte all’Agenzia delle Entrate, relative a società che offrono il servizio a pagamento.
Tuttavia è doveroso precisare che, qualora vi voleste appoggiare ad un intermediario per l’iscrizione, faranno fede i costi soggettivi del Professionista.
Quanto tempo occorre per essere iscritti?
Con l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico del D.L. 174/2015, conosciuto come “decreto semplificazioni”, una volta iscritti al VIES si potrà sin da subito effettuare operazioni intracomunitarie.
Prima di tale decreto occorrevano almeno 30 giorni dalla richiesta per poter porre in essere operazioni intracomunitarie, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di effettuare gli opportuni controlli.
Cosa accade se non sono iscritto al VIES?
Con il provvedimento del 29 dicembre 2010 si dispone che :
“chi non è autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie, perché è fuori dall’elenco dell’archivio informatico, deve considerarsi “sospeso” come soggettività attiva e passiva con la conseguenza pratica che in caso di effettuazione di acquisto presso un operatore UE, non potrà considerare l’acquisto come intracomunitario quindi assolvendo l’Iva in reverse charge, bensì dovrà assolvere l’Iva nel paese di acquisto del bene.”
Questo significa che chi effettua un acquisto intracomunitario senza regolare iscrizione al VIES, dovrà pagare l’Iva del Paese d’acquisto ; nella stessa situazione se lo stesso operatore ponesse in essere cessioni ad operatori UE, non potrebbe considerare le stesse come cessioni intracomunitarie ma assoggettarle ad Iva.
Pertanto :
- Cessione di beni eseguita nei confronti di un operatore comunitario iscritto al VIES : l’operazione è qualificata come intracomunitaria e quindi non assoggettata ad Iva nazionale, ma, secondo il principio di destinazione, verrà applicata l’Iva del paese nel quale il soggetto destinatario risiede.
- Cessione di beni eseguita nei confronti di un operatore comunitario non iscritto al VIES : l’operazione non è qualificata come intracomunitaria e pertanto e’ assoggettata ad Iva nazionale.
A cosa serve il VIES e come funziona
L’importanza del VIES nasce dalla possibilità data ai protagonisti di una compravendita di verificare il numero di partita Iva di un cliente di un altro Stato membro e capire, ad esempio, se o come applicare l’Iva alla fattura.
La richiesta viene inoltrata all’amministrazione che gestisce la pertinente base dati nazionale, per verificare che il numero indicato sia registrato o meno, aprendo due possibili scenari :
- In caso affermativo, verrà visualizzata l’indicazione di validità ;
- in caso negativo, l’indicazione di non validità e la non sussistenza delle condizioni per procedere.
Le amministrazioni finanziarie nazionali utilizzano il registro VIES come strumento di controllo e monitoraggio dei soggetti che effettuano scambi commerciali intracomunitari, con lo scopo di contrastare comportamenti fiscali scorretti.
Controllo Partita Iva tramite VIES
Per effettuare un controllo tramite VIES, basterà entrare sul sito dell’Agenzia delle Entrate, alla voce “Controllo Partite Iva comunitarie” e scegliere lo stato membro di interesse dal menù a tendina o cliccando sull’area geografica d’appartenenza del contribuente sul quale si desidera effettuare il controllo.
Nell’apposito campo bisognerà poi inserire il numero di Partita Iva da controllare, premere invio, e lasciare che il motore di ricerca faccia il resto ; nel giro di pochi secondi comparirà sul vostro schermo il risultato della vostra ricerca mostrandovi quanto segue :
- Stato membro selezionato ;
- Descrizione testuale dell’esito della verifica ;
- Numero identificativo sottoposto a verifica ;
- Data di fine validità dell’operatore commerciale titolare del numero identificativo Iva ;
- Data e ora in cui è stata effettuata la verifica.
Nel caso in cui il soggetto controllato abbia fornito il consenso, inoltre, compariranno :
- Denominazione dell’operatore commerciale titolare del numero identificativo Iva
- Indirizzo dell’operatore commerciale titolare del numero identificativo Iva
Esito verifica VIES
A seguito dell’operazione gli scenari possibili sono due :
- Codice Iva valido : il numero identificativo sottoposto a verifica è stato riconosciuto dal sistema, quindi si tratta di Partita Iva formalmente corretta appartenente ad un operatore abilitato ai fini intracomunitari ;
- Codice Iva non valido o non corretto : il numero inserito non viene riconosciuto dal sistema, ossia non risulta presente in banca dati. Potrebbe essere errato o inesistente.
In caso si verificasse quest’ultima ipotesi, ricontrollate il numero inserito, contattate l’Agenzia delle Entrate e, infine, confrontatevi con il titolare della Partita Iva errata.
L’importanza del VIES
Un recente studio dell’ OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha fatto riemergere il problema delle frodi carosello sull’IVA, evidenziando come, negli ultimi anni, più di 1000 miliardi di euro di IVA sono stati sottratti agli stati membri attraverso azioni fraudolente.
Questo può dare un’idea di quanto il monitoraggio del corretto svolgimento degli scambi commerciali intracomunitari sia una questione di estrema importanza e di come uno strumento come il VIES possa fare la differenza.
Esclusione VIES: elenco cause che portano all’esclusione dal VIES
Le Agenzie delle Entrate degli Stati membri escluderanno dal Registro i richiedenti che presentino le seguenti circostanze:
- Mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, che comportano la cessazione d’ufficio della partita Iva ;
- Mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 e dalla normativa collegata legittimanti l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie ;
- Valutazione del rischio della posizione del contribuente sulla base dei criteri individuati con apposito provvedimento previsto dal comma 15-quater dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/72 ;
- Riscontro circa l’esattezza e la completezza dei dati forniti per la identificazione ai fini dell’Iva a norma dell’Art. 214 della Direttiva 2006/112, effettuato anche con riferimento ai criteri individuati con il Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010,N. 904 ;
- Riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi Iva nei 4 periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà ;
- Precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l’autorizzazione ;
- Soggetto identificato ai fini dell’Iva che abbia dichiarato di non esercitare più la propria attività economica, come definita all’articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, o per il quale l’Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l’attività economica ;
- Soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbia comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l’amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe cessato d’ufficio la partita Iva;
Altri elementi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio potrebbero precludere l’iscrizione al VIES.
Cancellazione VIES: come funziona?
La cancellazione dal VIES può avvenire per due specifiche motivazioni :
- Per volontà del titolare della partita Iva
Qualora il soggetto intendesse retrocedere dall’opzione precedentemente espressa. In questo caso l’interessato dovrà effettuare apposita comunicazione utilizzando i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario abilitato, e l’Ufficio provvederà all’esclusione dal VIES al momento della ricezione della comunicazione di recesso;
- Per esclusione dal registro
Qualora si verificassero motivi di esclusione come :
- Esito negativo dell’attività di controllo circa la correttezza e completezza dei dati forniti;
- Mancata presentazione dei modelli Intrastat per 4 trimestri consecutivi.
Cancellazione per mancata presentazione dei modelli Intrastat
Il motivo d’esclusione per mancata presentazione dei modelli Intrastat per 4 mesi consecutivi nasce dalla presunzione che non si intenda più effettuare operazioni intracomunitarie , pertanto l’Ufficio procede all’esclusione della relativa partita Iva dal VIES, previo invio di apposita comunicazione all’interessato.
La cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo dalla comunicazione da parte dell’Ufficio competente e, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il soggetto interessato può rivolgersi all’Ufficio competente per opporsi alla presunzione, e mantenere l’iscrizione al VIES.
La verifica della mancata presentazione dei modelli Intrastat per 4 trimestri consecutivi si applica dal 13.12.2014, data di entrata in vigore del comma 7-bis dell’art. 35 del DPR 633/72, come chiarito con la Circolare 31/E/2014 ; i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del decreto, pertanto, non contano.
Cos’è il modello Intrastat?
E’ l’insieme delle attività fiscali che consentono all’Agenzia delle Dogane e all’Agenzia delle entrate il monitoraggio delle operazioni commerciali di scambio tra soggetti intracomunitari titolari di partita Iva, e può essere presentato mensilmente o trimestralmente.
Hanno obbligo di presentazione del modello tutti coloro che hanno effettuato cessione di beni o servizi uguali o maggiori a 50mila euro nel trimestre di riferimento.
Come posso verificare se un cliente ha partita Iva comunitaria?
Il sistema elettronico di scambio dati sull’Iva è accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, alla pagina dedicata al “controllo delle partite Iva comunitarie”; per effettuare una verifica basterà selezionare dal menù a tendina lo Stato europeo e immettere i numeri che formano la partita Iva richiesta.
Il servizio è disponibile in più di 20 lingue differenti.
Novità VIES , Iva e Intrastat 2020
A decorrere dal primo gennaio 2020 sono divenuti obbligatori, al fine della non imponibilità Iva delle operazioni intra europee :
- Iscrizione al VIES
- Compilazione modello Intrastat
- Codice identificativo
Si tratta delle nuove direttive UE relative all’imposta sul valore aggiunto denominate Quick fixes.
La Direttiva Europea 2018/1910/UE va a modificare l’Art.138 della Direttiva 2006/112/CE ; in caso di cessione di beni tra Stati UE, per l’applicazione di tale normativa dovranno sussistere specifici requisiti :
- I beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in uno Stato membro diverso da quello di spedizione;
- Il soggetto passivo, o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione, è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione Iva ;
- Il cedente deve aver rispettato l’obbligo di presentare un elenco riepilogativo, completo di tutte le informazioni corrette, a meno che non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
Questo significa che in assenza di comunicazione del codice identificativo Iva dell’acquirente, preventivamente validato dal VIES, o in presenza di modelli Intrastat compilati erroneamente, si dovrà pagare l’Iva.
Variazioni 2020 sulle cessioni intracomunitarie
Le modifiche apportate hanno il fine di rafforzare il contrasto alle frodi fiscali, variando la parte giurisprudenziale della Corte di giustizia UE secondo la quale “ il numero identificativo del cessionario e la validazione del numero stesso nell’archivio VIES non costituiscono requisiti sostanziali della cessione intracomunitaria.”
Pertanto al punto n. 7 della Direttiva n. 2018/1910 leggiamo quanto segue :
“…per quanto riguarda il numero di identificazione Iva in relazione all’esenzione per le cessioni di beni nell’ambito di scambi intracomunitari, si propone che l’inserimento del numero di identificazione Iva dell’acquirente nel sistema di scambio di informazioni sull’Iva (VIES), assegnato da uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto dei beni, diventi, oltre alla condizione di trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessione, una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione anziché un requisito formale.
L’inserimento nell’elenco VIES è inoltre essenziale per informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio ed è pertanto un elemento chiave nella lotta contro la frode nell’Unione. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora il cedente non rispetti i suoi obblighi di inserimento nell’elenco VIES, l’esenzione non si applichi, salvo quando il cedente agisce in buona fede, vale a dire quando può debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali competenti la sua mancanza in relazione all’elenco riepilogativo”.
VIES per freelance
Per la Legge italiana tutti i soggetti che svolgono un’attività autonoma devono munirsi di partita Iva per cui, se avete scelto di esercitare la vostra professione in modo autonomo, il primo passo da fare è quello di recarvi presso l’Agenzia delle Entrate, o collegarvi al loro sito ufficiale, e procedere con l’iscrizione per la richiesta del vostro codice.
Anche i lavoratori autonomi, come abbiamo visto, possono fornire le proprie prestazioni a clienti membri dell’unione Europea ; in tal caso andrete ad aprire una partita Iva intracomunitaria, avvalendovi del modulo AA9 al quadro 1. Con l’iscrizione al VIES potrete operare liberamente con tutti i Paesi della UE emettendo regolare fattura oltre a poter controllare, qualora foste voi il cliente, la regolarità della posizione fiscale della persona con cui andrete a collaborare.
VIES e partita Iva nell’e-commerce e nel mondo
Il VIES è fondamentale anche per verificare se una società con cui ci si accinge a collaborare, o un professionista al quale si vogliono richiedere servizi, pratica la sua attività nel rispetto delle normative comunitarie.
Tutte le imprese che risiedono in Stati extraeuropei, ma operano e/o hanno una rappresentanza fiscale in questo territorio, ricevono un numero di partita Iva la cui sigla iniziale è EU; tale sistema, basato sul Regime Facoltativo MOSS (Mini One Stop Shop) è utile per tutte quelle società che operano nell’e-commerce entrando in contatto con diversi Paesi europei.
L’adozione del MOSS non obbliga gli operatori economici ad aprire una posizione fiscale in ciascuno dei Paesi in cui operano, ma è responsabilità dello stato di registrazione raccogliere le imposte e distribuirle poi agli altri enti internazionali.
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Paesi aderenti al VIES
I Paesi aderenti al sistema di controllo VIES, ossia quelli di cui possiamo controllare la regolarità delle Partite Iva, sono i seguenti :
- Austria ;
- Belgio ;
- Bulgaria ;
- Cipro ;
- Danimarca ;
- Estonia ;
- Finlandia ;
- Francia ;
- Germania ;
- Grecia ;
- Irlanda ;
- Italia ;
- Lettonia ;
- Lituania ;
- Lussemburgo ;
- Malta ;
- Olanda ;
- Polonia ;
- Portogallo ;
- Repubblica Ceca ;
- Romania ;
- Slovacchia ;
- Slovenia ;
- Spagna ;
- Svezia ;
- Ungheria.
Prima della Brexit, ovviamente, era presente anche la Gran Bretagna.
Vies e Partita Iva in Germania
In Germania il termine che corrisponde alla nostra partita Iva è il numero di identificazione fiscale, meglio conosciuto come USt-IdNr (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer), composto da 9 cifre, precedute dalla sigla DE, e indispensabile all’interno del territorio dell’Unione Europea per il trattamento degli scambi intracomunitari di beni e servizi.
Viene richiesta da tutti gli imprenditori che operano in questi mercati ed è necessaria per operare in esenzione Iva.
Vies e Partita Iva in Francia
In Francia tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione devono essere in possesso del TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), un codice composto dalle lettere FR, seguite dalle due cifre della chiave digitale e le successive 9 cifre corrispondenti al numero di registrazione della società nel Registro delle Imprese, o RCS ; tale codice si chiama ”SIREN “-Système Informatique pour le Répertoire des Établissements).
Vies e Partita Iva in Austria
La partita IVA austriaca è denominata UID o Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, come in Germania e Svizzera.
Si tratta di un codice composto dalle lettere ATU, seguite da 8 cifre, avente le stesse funzioni delle partite IVA svizzere e tedesche
Vies e Partita Iva in Spagna
In Spagna il CIF, Código de Identificación Fiscal, rappresenta l’equivalente della partita IVA italiana.
Si tratta di un codice alfanumerico composto da una lettera iniziale e 8 valori numerici ed è obbligatorio per poter eseguire scambi commerciali intracomunitari in ambito UE.
VIES per Partite Iva extra UE – Il caso Amazon
La verifica delle Partite Iva di soggetti extra UE è possibile, sempre tramite VIES, solo per gli stati che hanno aderito al regime fiscale UE, come da regolamento n 792/2002, per la peculiarità di offrire servizi a clienti UE tramite mezzi elettronici.
E’ il caso di Amazon, cui è stato attribuito un numero di Partita Iva Irlandese, Paese in cui il colosso ha sede.
VIES Svizzera e San Marino
Per quanto riguarda la Svizzera e San Marino, non è possibile effettuare verifiche tramite VIES, in quanto i due Paesi non hanno aderito al programma ; tuttavia esiste un sistema parallelo denominato IDI (identificazione delle imprese) adottato dalla Svizzera sin dal 1° gennaio 2011, tramite il quale è possibile procedere come con il VIES.
Al contrario del numero di identificazione IVA, richiesto nelle prestazioni intracomunitarie per operare in esenzione d’imposta, le aziende degli Stati UE possono fornire beni o prestazioni di servizi a società con sede in Svizzera in regime di esenzione d’imposta, senza obbligo di richiedere il numero identificativo.