Regime Fiscale: Ordinario, Forfettario e Semplificato

Decidere di intraprendere un’attività professionale comporta numerosi oneri e doveri, a partire dall’apertura della partita iva e la scelta del Regime Fiscale cui si vuole, o si può, appartenere ; conoscere tutte le sfaccettature previste dalla Legge, sapendo dal principio quali saranno i pro e i contro della vostra scelta è fondamentale e vi sarà di enorme aiuto per muovervi con sicurezza nei meandri della legislazione Fiscale relativa alla vostra impresa.

Cos’è il Regime Fiscale

Partiamo dai fondamentali : il Regime fiscale, o meglio Regime contabile, è l’insieme di norme, regole e procedure decisionali alle quali devono attenersi i titolari della partita iva per la corretta gestione fiscale della propria attività, qualunque sia il codice ATECO di appartenenza.

Scegliere il Regime fiscale

Ogni Regime contabile ha delle peculiarità che possono essere più o meno adatte a seconda dell’ambito d’applicazione ; ad occhio profano il pensare di semplificare la scelta seguendo una tabella di previsione di fatturato annuale potrebbe apparire sicuramente come la via più breve ma, in realtà, non è così semplice e la scelta errata potrebbe rivelarsi dannosa per la gestione della vostra contabilità.

Pertanto è bene dedicare molta attenzione al tipo di strada che si desidera intraprendere, valutando attentamente eventuali ritorni, positivi e negativi, anche e soprattutto a livello temporale.

Le forme fiscali previste dall’ordinamento italiano sono tre :

  • Regime Semplificato ;
  • Regime Ordinario ;
  • Regime Forfettario.

Il Regime Ordinario

In alcuni casi, come vedremo, è possibile scegliere il regime più adatto alle vostre necessità, in altri la scelta sarà d’obbligo ; il Regime Ordinario è regolamentazione fiscale obbligatoria per:

  • Società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.r.l.s.,s.a.p.a.) ed enti equiparati come cooperative e mutue assicuratrici ;
  • Enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi come scopo primario o secondario l’esercizio commerciale ;
  • Trust : con decorrenza dal 1° gennaio 2007 in base al disposto normativo della Legge296/06, Art. 1, c. 76 del Codice civile.

Vi sono poi appartenenze obbligatorie per altre forme societarie legate al fatturato :

  • Imprese individuali : persone fisiche che esercitano attività commerciali ;
  • Società di persone : s.n.c. e s.a.s. ;
  • Enti non commerciali con una parte anche minima di esercizio commerciale.

Per queste categorie il limite dei ricavi oltre il quale diventa obbligatorio il Regime Ordinario è di 400mila euro se svolgono attività di servizi e 700mila euro per attività che si occupano di cessione di beni.

Approfondisci: Società di persone o capitali quale scegliere?

Oneri del Regime Ordinario

Tra tutti i Regimi fiscali quello Ordinario richiede minori agevolazioni e maggiori adempimenti rispetto al Semplificato e al Forfettario.

Gli appartenenti a questo tipo di gestione fiscale sono tenuti a :

  • Pagare l’iva ;
  • Emettere ritenuta d’acconto ;
  • Tenere libri e registri contabili obbligatori.

Inoltre chi opera in Regime Ordinario non ha diritto alla semplificazione contabile.

Il pagamento dell’iva è mensile o trimestrale, mentre la dichiarazione iva andrà presentata trimestralmente e annualmente.

E’ sicuramente il più complicato come gestione ma, di contro, va detto che, a differenza del Forfettario e del Semplificato, il Regime Ordinario permette di monitorare costantemente l’andamento aziendale a 360°sia per la parte economica, sia per la parte societaria, ed è uno dei motivi fondamentali per cui è necessario nelle società per azioni.

Qual è la tassazione in Regime Ordinario? Tutti gli scaglioni

La tassazione del Regime Ordinario è superiore rispetto al Forfettario e, quindi, piena, con Aliquota IRES al 24% e IRPEF variabile a seconda dello scaglione di reddito d’appartenenza :

Reddito imponibileAliquotaImposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni) compresi negli scaglioni
fino a 15.000 euro23%23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro27%3.450.00 + 27% sulla parte oltre i 15 mila euro
da 28.001 fino a 55.000 euro38%6.960.00 + 38% sulla parte oltre i 28 mila euro
da 55.001 fino a 75.000 euro41%17.220.00 + 41% sulla parte oltre i 55 mila euro
oltre 75 mila euro43%25.420.00 + 43% sulla parte oltre i 75 mila euro

Fonte fextax.it

Documenti obbligatori per il contribuente in Regime Ordinario

Coloro che operano in questo Regime sono obbligati a tenere i seguenti libri:

  • Registro cespiti (ammortamenti) ;
  • Registro incassi/pagamenti entro 60 giorni dal realizzo ;
  • Libro giornale ;
  • L.U.L. : libro unico del lavoratore, in caso di presenza di dipendenti.

Con l’entrata della fattura elettronica B2B nel 2019, tenuta e stampa dei registri iva non sono più obbligatori.

In caso di società di capitali, secondo il Regime Ordinario si devono aggiungere:

  • Libri sociali con rappresentazione finanziaria come libro soci, libro delle obbligazioni e libro degli strumenti finanziari ;
  • Libri sociali degli organi societari come il libro delle assemblee, delle adunanze e delle delibere amministrative, delle adunanze e delle delibere dell’organo di controllo, adunanze e delibere degli obbligazionisti .

Libro giornale

Il libro giornale è una sorta di quaderno sul quale vanno annotati giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa (art. 2216 cod.civ)

La norma fiscale (art. 22 D.P.R. 600/73) stabilisce un termine di 60 giorni dal verificarsi dell’operazione per la relativa registrazione sul libro.

Nel Regime Ordinario i libri contabili obbligatori devono essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima annotazione, il termine può essere prorogato se alla scadenza non sono stati ancora definiti gli eventuali accertamenti tributari precedentemente iniziati.

Libro inventari

Il libro degli inventari deve essere redatto (ai sensi dell’art. 15 DPR 600/1973) entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e deve riportare (art. 2217 cod.civ.):

  • Inventario iniziale ;
  • Successivi inventari annuali ;
  • Indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all’impresa e delle attività e passività dell’imprenditore estranee all’impresa ;
  • Stato patrimoniale e conto economico ;
  • Sottoscrizione dell’imprenditore.

I piccoli imprenditori sono esonerati dall’obbligo.

Le scritture ausiliarie

Sono regolamentate ai sensi dell’art. 14 DPR 600/73, ed includono :

Libro mastro : in esso vengono registrati gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del reddito.

Scritture di magazzino: sono obbligatorie solo per le imprese in contabilità ordinaria che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori a euro 5.164.568,99 e il valore complessivo delle rimanenze finali superiore a euro 1.032.913,80. In particolare l’obbligo decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle condizioni descritte. Così, ad esempio, se i limiti sono superati sia nell’anno 2011 che nell’anno 2012, l’obbligo decorre dall’esercizio 2014 indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze fatti registrare nel 2013.

L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Queste scritture consentono di valutare le movimentazioni e le giacenze di merci, nonché di assicurare il regolare flusso degli approvvigionamenti.

Nelle scritture di magazzino devono registrarsi, entro sessanta giorni dal verificarsi, le quantità entrate ed uscite di merci destinate alla vendita, semilavorati, prodotti finiti, materie prime e imballaggi.

Registro dei beni ammortizzabili

Il registro dei beni ammortizzabili (disciplinato dall’art. 16 DPR 600/73) deve essere compilato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti indicazioni:

  • Per i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri devono essere indicati l’anno di acquisizione, il costo originario, eventuali rivalutazioni e svalutazioni, il fondo di ammortamento al termine del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente applicato, la quota annua di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo ;
  • Per tutti gli altri beni, le indicazioni richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie omogenee di beni per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento ;
  • I costi di manutenzione, riparazione e ammodernamento, che vanno ad incrementare il valore del bene, devono essere indicati separatamente a seconda dell’anno di formazione.

I soggetti in contabilità ordinaria possono anche non istituire il registro dei beni ammortizzabili se le annotazioni sono effettuate nel libro degli inventari.

Nel caso in cui il registro in esame sia conservato presso un soggetto diverso dal contribuente (esempio il commercialista), questi dovrà conservare un’attestazione ex art. 52, D.P.R. 633/1972 e art. 33, D.P.R. n. 600/1973 sottoscritta dal soggetto effettivamente in possesso del registro.

I Libri sociali

Le società di capitale possono inoltre essere obbligate alla tenuta dei seguenti libri sociali:

  • Libro dei soci, che riporta il numero delle azioni, il nome e cognome dei titolari, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi ed i versamenti eseguiti. Abolito per le srl nel 2009, è ancora obbligatorio per S.p.A. e s.a.p.a. ;
  • Libro delle obbligazioni, che riporta l’ammontare delle obbligazioni emesse e quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
  • Libro delle assemblee dei soci, che riporta i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
  • Libro del Consiglio di Amministrazione, che riporta i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ;
  • Libro del Collegio sindacale, che riporta i verbali relativi alle riunioni del collegio, compresa la relazione al bilancio annuale, o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione ;
  • Libro del comitato esecutivo, che riporta i verbali dello stesso comitato esecutivo ;
  • Libro degli obbligazionisti, che riporta gli eventuali verbali delle assemblee da questi tenute ;
  • Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447-sexies cod.civ. ;

Le scritture contabili del Regime Ordinario per i liberi professionisti

Per chi decide di adottare la contabilità ordinaria, la legge impone, oltre alla tenuta dei libri elencati, delle scritture contabili obbligatorie:

  • Registro cronologico dei movimenti finanziari (incassi e pagamenti) ;
  • Registro Iva delle fatture emesse ;
  • Registro Iva delle fatture ricevute ;
  • Registro dei beni ammortizzabili ;
  • Registri previsti dalla normativa sul lavoro (qualora si avessero dei dipendenti a carico);
  • Registro delle somme in deposito (solo per alcune categorie di professionisti quali quelle forense e i commercialisti).

Regime forfettario

Il Regime Forfettario è senza dubbio una forma fiscale molto attraente per coloro che intendono aprire un’attività e posseggono i requisiti per usufruirne, ma bisogna comunque prestare attenzione agli effettivi vantaggi che si potrebbero trarne ; per quanto possa apparire come la manna dal cielo agli occhi del contribuente, bisogna sapere che :

  • Non è accessibile a tutti ;
  • Non è vantaggioso per tutti.

La recente Legge di bilancio 2019 ha innalzato il limite forfettario annuale entro il quale bisogna operare in 65mila euro, a prescindere dal tipo di attività svolta.

Vantaggi del Regime Forfettario

Di fatto parliamo di un Regime fiscale studiato principalmente per incentivare l’apertura delle partite iva ; si calcola che solo nel primo anno dall’uscita del Forfettario le nuove partite iva siano state di circa il 23% in più rispetto all’anno precedente e, tenendo conto di quanti non hanno potuto usufruire del nuovo Regime fiscale, il numero avrebbe potuto essere di gran lunga superiore, andando anche a regolarizzare posizioni che, diversamente, avrebbero continuato ad operare in forma sommersa.

Il primo assoluto punto a favore di questo Regime è l’assenza dell’onere di applicazione dell’iva sulle fatture ; un particolare di largo conto se viene considerato l’impatto di tale assenza sul prezzo finale di un prodotto nella vendita al dettaglio, per esempio.

Agevolazioni nel Regime Forfettario

Oltre all’assenza dell’iva, il Regime Forfettario prevede ulteriori agevolazioni per il contribuente :

  • Esonero delle scritture contabili sia ai fini IVA che reddituali. Rimane l’obbligo della numerazione e conservazione delle fatture attive e dei corrispettivi; questo dovrebbe fornire un vantaggio non solo a te, ma anche al tuo commercialista che avrà un lavoro estremamente ridotto e, in teoria, applicherà anche un onorario inferiore;
  • Per via dell’assenza dell’iva si è esonerati dalle liquidazioni/versamenti periodici della stessa, dalla dichiarazione annuale e dagli altri adempimenti fiscali periodici come Intra e black list ;
  • Esonero dalla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto; tuttavia è obbligatorio inserire nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del precettore dei redditi per il quale non è stata operata la ritenuta ;
  • Non operando ritenute alla fonte, non occorre assumere qualifica di sostituto d’imposta ;
  • Esclusione dall’IRAP e dagli studi di settore/parametri ;
  • Introduzione, con esclusivo riferimento alle imprese, del Regime agevolato al 35% anche ai fini dei contributi INPS.

Esclusioni e limitazioni dal Regime Forfettario

Non è possibile beneficiare del Regime Forfettario nei seguenti casi ::

  • Nel caso in cui ci si avvalga di regimi speciali iva o forfettari per la determinazione del reddito ;
  • I non residenti in Italia possono beneficiarne solo ed esclusivamente se producono almeno il 75% del loro reddito in Italia e se risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni ;
  • I possessori di partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • Coloro che controllano, direttamente o indirettamente, associazioni in partecipazione o srl con attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni ;
  • Sono esclusi tutti coloro che come attività abituale effettuano vendita di terreni edificabili, fabbricati e mezzi di trasporto nuovi ;
  • Persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro.

La Legge di Bilancio 2020, a decorrere dal 1° gennaio scorso, ha previsto alcune modifiche al Regime Forfettario, due delle quali riguardano proprio le soglie d’esclusione dal Regime :

  • Il limite pari ad euro 20.000 relativo alle spese per lavoro dipendente e collaboratori ;
  • Reddito da lavoro dipendente o assimilati non superiore ad euro 30.000.

La due soglie comportano la fuoriuscita dal Regime Forfettario di tutti i soggetti che nell’anno 2019 hanno superato gli importi indicati.

Imposta sostitutiva e scritture contabili nel Regime Forfettario

In secondo luogo al Regime Forfettario viene attribuita l’imposta sostitutiva che sostituisce quelle relative al Regime Ordinario , ossia Irpef e addizionali ; tale imposta sostitutiva può avere un’aliquota standard pari al 15% oppure, in presenza di specifici requisiti, pari al 5% per i primi 5 anni d’attività.

I contribuenti che operano in Regime Forfettario, inoltre, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie.

Quando aprire in forfettario

Il Regime Forfettario, come abbiamo detto, regala sicuramente molti vantaggi rispetto al Regime Ordinario e risulta particolarmente conveniente nei casi in cui :

  • Le spese sostenute nello svolgimento dell’attività sono pari o inferiori a quelle risultanti dall’applicazione del coefficiente di redditività e che quindi si andrebbero a pagare con il Regime Forfettario;
  • La situazione familiare complessiva non dà diritto a detrazioni/deduzioni IRPEF che, nel caso del Regime Forfettario, andrebbero perse vanificando, così, i vantaggi del Forfettario (nel Regime Forfettario non si può accedere alle detrazioni/deduzioni IRPEF, a meno che non si percepiscano altri redditi da lavoro dipendente, pensioni, rendite da immobili o fabbricati).

L’Irpef non è prevista nel Regime Forfettario, così come nessuna delle altre imposte pagate nei Regimi Fiscali di altra natura.

Chi opera in Regime forfettario non è soggetto a Irpef e a nessun’altra imposta pagata negli altri Regimi fiscali ; nondimeno è caratterizzato dall’imposta sostitutiva, che sostituisce appunto tutte le altre.

Di solito per calcolare la tassazione Irpef, si procede con la sottrazione dal fatturato lordo di tutti costi sostenuti durante lo svolgimento della propria attività e di altre spese che risultano detraibili.

Nel Regime forfettario, non si procederà più con il meccanismo Ricavi meno Costi, ma per il calcolo dell’imposta si procede in un modo totalmente nuovo che prevede l’inserimento di uno strumento fiscale nato con il nuovo Regime : il coefficiente di redditività.

Il coefficiente di redditività

Il coefficiente di redditività è la percentuale da considerare ai fini del calcolo del reddito imponibile ; tale calcolo va effettuato sul fatturato totale e, in genere, per stabilire il reddito imponibile, occorre sottrarre i costi derivanti dalla propria attività dal fatturato generato dalla stessa.

Tale meccanismo nel Regime Forfettario è rappresentato per l’appunto dal coefficiente di redditività che altro non è se non la percentuale da applicare agli incassi per ottenere il reddito imponibile sul quale calcolare l’imposta e i contributi da versare.

Il codice ATECO, ossia il codice alfanumerico attribuito dalla Camera di commercio che identifica l’attività di appartenenza, è determinante per individuare il coefficiente di redditività relativo alla propria azienda, che varia proprio in relazione a tale codice.

Percentuali di coefficienti di redditività da applicare a seconda del settore di attività :

SettoreCoefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande40%
Commercio ambulante di altri prodotti54%
Costruzioni e attività immobiliari86%
Intermediari del commercio62%
Attività di servizi di alloggio e ristorazione40%
Attività professionali78%
Altre attività economiche67%

Applicato il coefficiente di redditività a ricavi e compensi, si dovranno detrarre i contributi previdenziali obbligatori per ottenere la base imponibile sulla quale calcolare la Flat Tax.

Cos’è la Flat Tax?

Discussa al parlamento da ormai più di un decennio, attualmente parte della riforma Irpef 2020, la Flat Tax è un adeguamento della tassazione in forma stabile contro le cinque aliquote Irpef relative agli altrettanti scaglioni di reddito preesistenti.

I detrattori ne contrastano il potenziale dannoso verso lo Stato, in quanto abbassandosi l’aliquota per molti le entrate sarebbero minori, i fautori, oltre all’agevolazione alle imprese, vedono invece numerosi vantaggi tra cui:

  • Ridurre la pressione fiscale sia per le famiglie che per le imprese;
  • Contrastare l’evasione fiscale;
  • Semplificare il sistema con la razionalizzazione delle attuali detrazioni.

Per il momento la Flat Tax è prevista solo per i contribuenti in Regime Forfettario nella misura di :

  • 5% per le nuove attività ;
  • 15% per le attività già operative.

Per dovere di cronaca è bene evidenziare che l’attuale Flat Tax è stata introdotta per la prima volta con la Legge di Bilancio 2015 (Legge numero 190/2014).

Regime forfettario e aliquota al 5%

Questa particolare agevolazione è dedicata a tutti coloro che si affacciano per la prima volta in un determinato settore, e lo vogliano fare da imprenditori ; nel loro storico lavorativo non dovranno aver mai operato né come titolari né come dipendenti nell’ambito settoriale prescelto.

Requisiti per pagare il 5% nel Regime Forfettario

Chiunque in possesso dei seguenti requisiti, consultabili anche sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate,, potrà godere del beneficio di pagare solo il 5% di aliquota in un Regime Forfettario :

  • Il titolare dell’attività non abbia svolto, nei tre anni precedenti dell’inizio dell’attività, attività d’impresa anche in forma associata o familiare ;
  • L’attività intrapresa non deve essere in alcun modo una continuazione di un’attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente (da questo caso sono esclusi i periodi di pratica obbligatori per poter esercitare arti o professioni) ;
  • Nel caso in cui venga rilevata un’attività già avviata da un altro soggetto, si deve verificare che l’ammontare di incassi generati l’anno precedente dall’attività, siano in linea con quelli richiesti per aderire al Regime Forfettario.

Nel Regime Forfettario l’aliquota al 5% vale solo per i primi 5 anni, in seguito si avrà l’obbligo di pagare l’aliquota piena del 15% ; per godere di questa agevolazione è anche importante sottolineare che non sono previsti limiti di età per il contribuente.

Aspetti negativi del Regime Forfettario

Come ogni Regime fiscale, anche il Forfettario non ha solo pregi.

Pur trattandosi di un piano che agevola le partite iva in possesso dei requisiti ed avendo una semplicità di gestione indubbiamente senza pari, qualche punto a sfavore esiste anche per questa manna dal cielo, pochi a dire il vero, ma è bene evidenziarli.

Non pagando l’Irap e con un’imposta del 15% al posto del 23% dell’Irpef è più che naturale pensare ad una convenienza assoluta ma, in alcuni casi, potrebbe non essere un vantaggio, per via di due punti importanti :

  • La non deducibilità dei costi reali
  • Assenza di detrazioni, a parte quella dei contributi versati all’INPS o alla cassa di previdenza

Nel Regime Forfettario, come abbiamo visto, i costi sono determinati dal coefficiente di redditività, che varia a seconda dell’attività svolta; nel momento in cui i costi reali dovessero essere superiori alla percentuale d’appartenenza, però, si otterrà una base d’imponibile superiore, e non sarà sicuramente un vantaggio.

Il secondo punto da tenere in considerazione è l’imposta sostitutiva al posto dell’Irpef ; questo cambio, infatti, fa perdere automaticamente tutte le detrazioni e deduzioni legate all’imposta sostituita, come ad esempio :

  • Detrazioni per famigliari a carico ;
  • Detrazioni per le ristrutturazioni ;
  • Detrazioni del mutuo sulla prima casa.

I contribuenti che hanno diritto a mote detrazioni possono ridurre drasticamente l’Irpef, ma nel caso di Regime Forfettario rischierebbero di pagare di più, in quanto l’imposta sostitutiva non è riducibile.

Regime di contabilità Semplificata

L’articolo 18 del DPR n.600/73 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il Regime di contabilità Semplificata, posto che vengano rispettati dei limiti di ricavi conseguiti nel periodo d’imposta, differenziati a seconda del tipo di attività.

Per poter usufruire del Regime Semplificato occorre anzitutto non essere una società di capitali ; possono quindi fruirne :

  • Società di persone (s.n.c., s.a.s.) ;
  • Società di fatto, enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale in via non prevalente ;
  • Professionisti e lavoratori autonomi.

Il reddito conseguito nel periodo di imposta precedente, deve essere:

  • Inferiore o pari a 400.000 euro per le imprese di servizi ;
  • Inferiore o pari a 700.000 euro per le altre attività.

Si tratta di un Regime fiscale studiato per agevolare imprese minori e per i professionisti al fine di permettere una contabilità più snella e veloce rispetto quella del Regime Ordinario.

In caso di imprese individuali, artigiane o commerciali e per i liberi professionisti e/o artisti, occorre invece valutare se gli stessi, possano accedere al Regime Forfettario e soltanto per residuo possano adottare il Regime Semplificato.

Come funziona il Regime Semplificato

Fino al 2016, il principio di cassa veniva applicato alla contabilità professionisti, mentre per le imprese,sia in contabilità ordinaria sia in contabilità semplificata, era obbligatorio applicare il principio di competenza.

Con Legge di Bilancio 2017 è stato modificato l’Art. 66 del Testo Unico per le imprese minori, consentendo l’adozione del Regime di cassa anche alle imprese in Regime di contabilità Semplificata ; pertanto i professionisti che volessero proseguire in principio di competenza dovranno passare al Regime Ordinario.

Restano invece confermati i limiti dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata, previsti all’art. 18 del DPR 600/73.

Principio di cassa e di competenza

Chiariamo innanzitutto la differenza tra principio di cassa e principio di competenza

  • Principio di cassa : costi e i ricavi concorrono a determinare il reddito nell’esercizio in cui sono stati, rispettivamente, sostenuti e percepiti, indipendentemente dalla loro effettiva maturazione ;
  • Principio di competenza : costi e i ricavi vengono conteggiati nel reddito in base al periodo di maturazione, indipendentemente dalla reale manifestazione finanziaria degli stessi.

L’Agenzia delle entrate, con circolare N° 8/E/2017, ha voluto specificare che in caso di Regime Semplificato, non si tratta di un principio di cassa puro ma “improntato alla cassa”, pertanto alcune componenti del reddito, sia positive che negative, continueranno a seguire il principio di competenza.

L’Art.66, comma1 del TUIR, inoltre, dispone che il reddito venga determinato dalla differenza tra ricavi percepiti e spese sostenute, ad eccezion fatta delle plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive

Ricavi che concorrono a determinare il reddito nel principio di cassa

I ricavi conseguiti cui tener conto per il principio di cassa, sono quelli individuati dagli Artt. 57 e 85 del TUIR, quindi:

  • I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attività dell’impresa ;
  • I corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione ;
  • I corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa. Se le partecipazioni sono nelle societa’ o enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell’articolo 44 ;
  • I corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da societa’ ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa ;
  • I corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa ;
  • Le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere ;
  • I contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto ;
  • I contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ;

3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio ;

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

Scaglioni di tassazione nel Regime Semplificato

Una volta determinato il reddito seguendo il principio di cassa tra costi e ricavi, verrà regolarmente tassato ai fini Irpef secondo i seguenti scaglioni :

  • Da 0 a € 15.000: 23% ;
  • Da € 15.000 a € 28.000: 27% ;
  • Da € 28.000 a € 55.000: 38% ;
  • Da € 55.000 a € 75.000: 41% ;
  • Otre € 75.000: 43% .

In deduzione dal reddito possono essere portati determinati costi come, ad esempio, i contributi versati a casse professionali o all’Inps.

Libri e registri obbligatori in contabilità semplificata

Anche in Regime Semplificato la Legge impone la tenuta di scritture fiscali come per la contabilità Ordinaria, anche se in modo nettamente inferiore e più semplice da seguire per il contribuente.

  • Il libro giornale e il libro degli inventari ;
  • I registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ;
  • Scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito ;
  • Scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.

Nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita :

  • Dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione.
  • Dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati.
  • Degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti.
  • Delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino.

Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all’approvazione dell’assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenti all’approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Regime fiscale per il Professionista

I professionisti che non possiedono i requisiti per rientrare nel Regime Forfettario, potranno optare per l’Ordinario o per la Contabilità Semplificata, a seconda della previsione dei ricavi della professione o del reddito relativo all’anno precedente, in caso di attività già in corso.

Per il Professionista, inoltre, non vige l’obbligo di adesione al Regime Ordinario nel caso in cui il volume d’affari superasse il limite previsto dei 400mila euro, vincolo che permane, invece, per le altre categorie di contribuenti.

Passare dal Regime Ordinario al Semplificato

Benché la scelta di aderire ad un determinato Regime contabile debba essere fatta all’avvio della professione, è possibile cambiare Regime anche in corso d’opera, o meglio, alla fine dell’anno fiscale ; dopo un anno di attività si potrà verificare infatti l’idoneità all’accesso di una diversa forma contabile rispetto a quella inizialmente scelta.

Potrebbe capitare, ad esempio, che il prospetto d’incassi sia inferiore a quanto realizzato e, superando le soglie previste dai vari Regimi fiscali, il cambio sia obbligatorio ; potrebbe altresì verificarsi il contrario, ossia una previsione di ricavi superiore rispetto a quanto effettivamente realizzato durante l’anno.

In ogni caso basterà comunicare la vostra scelta all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione IVA al quadro “O”.

E’ importante tenere presente che, come abbiamo ampiamente visto, la differenza tra Regime Ordinario e Semplificato non riguarda le tasse da pagare, che verranno conteggiate secondo il vostro volume d’affari, ma nella semplificazione della gestione contabile e amministrativa e nella forma di calcolo del reddito.

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