Contenuti
E’ possibile scaricare l’auto aziendale? è possibile dedurre l’auto al 100%? queste sono alcune delle domande più ricorrenti che ci pongono i nostri clienti in tema di deducibilità fiscale dei beni, in ambito di dichiarazione dei redditi; e l’auto o i veicoli aziendali, occupano una delle prime posizioni nella lista delle richieste per pagare meno tasse.
Dedurre l’auto grazie al principio di inerenza
Per capire come fanno gli imprenditori a scaricare l’auto aziendale senza incorrere in sanzioni, è bene partire dal comprendere l’arma che utilizzano, il principio di inerenza.
Il principio di inerenza prevede che tutti i costi siano deducibili se inerenti all’azienda ; vale a dire che se si riesce a dimostrare che l’utilizzo di un bene acquistato (in questo caso l’auto) in nome e per conto dell’azienda, avviene effettivamente ai soli fini aziendali, si ha la possibilità di dedurlo dalle tasse al 100%.
L’Art.109, comma 5, del Tuir (D.P.R.n. 917/1986) dispone in sintesi che le voci di spesa e i componenti negativi eccetto gli oneri fiscali, i contributi, possono essere dedotti se sono inerenti all’attività svolta, e nella misura in cui sono inerenti.
Come dimostrare l’uso esclusivo del veicolo aziendale?
Fino a circa la metà degli anni ’90 era prassi per gli imprenditori acquistare l’auto e intestarla all’azienda per dedurre al 100% le spese d’acquisto, come il bollo auto, l’assicurazione rc, le scheda carburanti e gli interventi di manutenzione ordinaria al veicolo. Nel corso degli anni lo Stato italiano ha apportato modifiche e restrizioni a questa pratica rendendo di fatto più complesso scaricare l’auto aziendale al 100% dalle tasse.
Per rendere un’idea, secondo il principio di inerenza, sono sicuramente deducibili al 100% i costi dei veicoli aziendali che possono essere giustificati come uso esclusivo dell’azienda come :
- Autocarri ;
- Furgoni ;
- Camion ;
- Mezzi per il trasporto animali ;
- Taxi pubblici e privati ;
- Bus
In sintesi secondo le nuove normative è possibile scaricare l’autocarro al 100%, perchè si presuppone un utilizzo del mezzo solo lavorativo, ma non un’auto.
Per quanto concerne l’auto aziendale infatti, la Legge prevede dei casi specifici secondo i quali è possibile ottenere una deduzione fino al 100%, rientrando in precisi parametri.
Casi di deducibilità dell’auto al 100%
Secondo la la normativa delle auto aziendali, la totale deducibilità delle spese per l’auto intestata all’impresa, ovvero spese di acquisto e spese correlate, è prevista nei seguenti casi specifici :
- Spese relative alle auto il cui uso è “esclusivamente strumentale” all’attività dell’imprenditore : ad esempio, le automobili utilizzate dalle società di noleggio auto e scuole guida ;
- Spese inerenti auto la cui produzione o commercio rappresenta l’attività dell’azienda : ad esempio, i concessionari di automobili ;
- Spese relative ai veicoli utilizzati per la fornitura di un servizio di trasporto pubblico : ad esempio, taxi o NCC ;
- Per agenti di commercio e rappresentanti è prevista una deducibilità dell’80% sull’acquisto dell’auto (fino a 25.823 mila euro) e sulle spese d’impiego, con un massimale per l’ammortamento pari all’80% e una detrazione dell’iva sull’acquisto pari al 100%.
Come risparmiare il 100% sulle tasse grazie all’auto aziendale
Parlando di deducibilità totale, al 100%, dei costi d’acquisto e delle spese sostenute per un’auto aziendale, bisogna chiarire che affermare che la vettura venga utilizzata solo per lavoro, in caso di controllo fiscale, potrebbe non essere sufficiente, ed il condizionale è di cortesia ; il veicolo, pertanto, non deve essere solo strumentale ma è necessario che l’utilizzo dell’auto stessa sia indispensabile all’esercizio dell’attività dell’impresa, ossia che la sua inesistenza impedirebbe lo svolgimento dell’attività.
In assenza quindi di tali requisiti, quindi, si potrebbero presumere due ipotesi d’utilizzo promiscuo dell’autovettura:
- Ai fini delle imposte dirette, di tipo assoluto, che pertanto non ammette prova contraria;
- Ai fini IVA, di tipo relativo, che pone a carico del contribuente l’onere della prova per dimostrare l’uso esclusivamente aziendale dell’autovettura.
Come assicurarsi il 100% della deduzione fiscale sull’auto aziendale
Veicoli come beni strumentali
L’auto aziendale, agli occhi del Fisco, viene ritenuta bene strumentale nel momento in cui di norma non è suscettibile di impiego al di fuori dell’attività produttiva.
Rientrano nella categoria, e sono quindi deducibili al 100%, tutti i veicoli commerciali, incluse le vetture con immatricolazione N1, oltre a dover possedere il requisito di inerenza rispetto all’attività svolta.
A esempio rientrano al 100% nella categoria :
- Auto di Impresa di pompe funebri ;
- Taxi ;
- Auto di cortesia di autonoleggi ;
- Auto di scuole guide ;
- Auto adibite a NCC (noleggio con conducente).
Deduzione parziale e deduzione totale
Per alcune attività è previsto l’utilizzo di mezzi che potrebbero subire una deduzione differente tra loro, pur facendo capo alla stessa attività.
E’ il caso delle imprese edili, nelle quali un autocarro verrà dedotto godrà di una deduzione fiscale pari al 100%, mentre l’auto aziendale avrà una detassazione parziale.
Plusvalenze e minusvalenze
Le plusvalenze e le minusvalenze ottenute in caso di cessione di veicoli disciplinati dal medesimo art. 164 non rilevano fiscalmente per intero, ma in proporzione al seguente rapporto (art. 164 co. 2 del TUIR):
- Ammortamento fiscalmente dedotto ;
- Ammortamento complessivo.
Deducibilità auto acquistate in leasing
il canone di leasing per l’acquisto di auto adibite al trasporto delle persone sono deducibili misura del 20% relativamente all’ammontare della rata stessa nel limite di 18.075,9 per le auto, 4131,66 per i motocicli e 2065,83 per i ciclomotori o simili.
Al fine dell’attuazione della deduzione fiscale, il leasing non potrà essere inferiore ai 48 mesi, a meno che non si tratti di auto finalizzate al trasporto gratuito (navette e simili) .
Per il principio di inerenza la detrazione iva verrà applicata nella misura del 100%.
Deducibilità totale o parziale dell’auto destinata all’Amministratore
L’amministratore di una SRL ha due modi distinti per pagare le spese dell’auto :
- Acquistare l’auto a livello personale (in capo all’amministratore) e quindi richiedere le trasferte fatte alla società in funzione dei chilometri fatti, senza avere una iva detraibile, ma solo scaricando il costo al 100% ;
- Acquistare l’autovettura e farla intestare direttamente alla S.r.l., in questo caso le spese sono pagate interamente dalla società e quindi la deducibilità del costo è del 20%, mentre la detraibilità dell’Iva è del 40% .
Chiaramente quale delle due situazioni convenga maggiormente è soggettivo e dipende dal numero di trasferte previste : se, in linea di massima, se ne fanno molte, con chilometraggi importanti, va da sé che sarà meglio optare per la prima soluzione, che prevede un rimborso chilometrico esente imposte e contributi, andando così a coprire tutte le spese relative a :
- Benzina ;
- Bollo ;
- Manutenzione ;
- Assicurazione.
Limiti alla deducibilità dell’auto aziendale
E’ importante tener conto di due fattori che influenzano le spese relative all’auto aziendale, ossia :
- L’attività svolta dalla società ;
- L’uso del veicolo.
Ai fini delle imposte sul reddito, dei limiti alla deducibilità delle spese relative alle auto aziendali, le normative stabilite dal TUIR comprendono informazioni circa:
- Costi di acquisto dei veicoli e, di conseguenza, gli ammortamenti ;
- Costi di locazione, affitto o leasing ;
- Costi per i rifornimenti di carburante dei veicoli ;
- Costi dei pezzi di ricambio ;
- Utilizzo del veicolo, la custodia, le riparazioni, la manutenzione e altri costi per servizi ;
- Imposte di bollo e le assicurazioni.
Disciplina sulla deduzione fiscale
L’Art.164 del TUIR che disciplina la deduzione fiscale ci dice che :
“Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi ditrasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l’intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa”.
In caso di un controllo fiscale, tuttavia, risulterebbe difficile dimostrare l’utilizzo dell’auto aziendale esclusivamente come bene strumentale all’attività d’impresa e il funzionario dell’Agenzia delle entrate potrebbe avviare una contestazione da risolvere presso il Giudice Tributario.
Disciplina sulla detrazione dell’ iva sul costo dell’auto aziendale
Costituiscono beni strumentali “utilizzati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa” quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio dell’attività “che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore e non quindi quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa” (C.M. 3.8.79 n. 25).
Il MEF ha altresì chiarito che “devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro (…) e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo” (R.M. 20.2.2008 n. 6). In questo caso la detrazione IVA integrale spetta anche per i connessi costi di gestione (interpello DRE Lazio 7.12.2017 n. 954-716/2017).
Su quali tipologie di auto posso fare deduzione fiscale?
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione per la deduzione dell’auto aziendale appartiene alle caratteristiche dell’auto stessa.
La Legge italiana, infatti, impone dei limiti al riguardo, diversificando le tipologie dei mezzi tra quelli che possono trasportare fino a 8 persone e quelli che portano dai 9 passeggeri in su ; per i primi sono previste tutte le regolamentazioni enunciate sinora, per quest’ultima tipologia, invece, i regolamenti e i limiti per la deducibilità dell’auto sono diversi e specifici a seconda della funzione.
Deduzione delle spese d’impiego
Le spese d’impiego delle auto aziendali si riferiscono a
- Cambio di gomme ;
- Lavaggio ;
- Carburante ;
- Assicurazione ;
- Bollo ;
- Altre spese di mantenimento e costi.
Tali spese sono correlate al tipo di deducibilità di appartenenza del veicolo, pertanto :
- 100% se il veicolo è utilizzato esclusivamente come bene strumentale o è adibito ad uso pubblico;
- 70% se il veicolo è assegnato in uso promiscuo ai dipendenti;
- 20% se il veicolo non è assegnato.
Ai sensi dell’articolo 102, comma 6, del DPR n. 917/86, le spese di manutenzione, ossia quelle che consentono il corretto funzionamento del veicolo come tagliando, cambio olio, cambio gomme ed altro, oltre al limite percentuale di deducibilità, sono soggette ad un limite ulteriore del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili.
Tali beni devono risultare presenti nel registro preposto senza considerare i beni acquistati o ceduti in corso d’anno.
I falsi autocarri
Come si suol dire : fatta la Legge, trovato l’inganno.
E’ il caso del mito dei cosiddetti “falsi autocarri”, auto in tutto e per tutto che, per una serie di svincoli fiscali, riescono a passare i controlli come autocarri, aggirando il fisco e permettendo numerose agevolazioni fiscali, anche del 100%.
Requisiti per usufruire della deduzione come autocarro
- Veicolo immatricolato come N1 al punto J del Libretto.
In questo caso sarà assimilato ad un’autovettura e, quindi,non potrà beneficiare della deduzione integrale se il libretto di circolazione riporta congiuntamente le seguenti indicazioni:
- Codice carrozzeria F0 – effe zero (al punto J.2 del libretto) ;
- Numero posti maggiore di tre (al punto S.1 del libretto) ;
- Rapporto Potenza/Portata maggiore o uguale a 180.
Per il calcolo del rapporto potenza/portata maggiore o uguale a 180 si farà riferimento alla seguente formula :
- Se il rapporto è < 180, il veicolo può essere considerato anche fiscalmente autocarro pertanto i costi sostenuti sono deducibili al 100% (e l’iva detraibile al 100%).
- Se rapporto è >= 180, l’autocarro dovrà essere considerato fiscalmente come autovettura e la deduzione dipenderà dall’uso del mezzo.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la cosiddetta Finanziaria 2007) ha previsto che i mezzi che rispettano tutti questi 3 vincoli, pur se immatricolati come autocarri, debbano essere considerati autovetture anche ai fini della tassa automobilistica ,che andrà pagata in base alla potenza in KW e non più secondo la portata.
È bene sapere, infine, che l’assenza di anche uno solo dei suddetti requisiti, sarà sufficiente a far catalogare il veicolo come autocarro a tutti gli effetti, aprendo lo scenario ad una deduzione del 100% sui costi d’acquisto e sulle spese.
Come dedurre l’auto aziendale in sintesi
Riassumendo tutti i punti che abbiamo visto sin ora, possiamo stilare un vademecum sulle potenziali agevolazioni fiscali di cui potrete usufruire relative alle vostre auto aziendali :
- Autovettura acquistata dalla SRL ma non assegnata a nessun amministratore o dipendente: l’Iva è detraibile al 40% ed il costo al 20% e l’auto è utilizzabile anche ad uso personale;
- Professionisti e artigiani : i costi per l’acquisto, i leasing, il noleggio a lungo e breve termine dell’auto sono deducibili al 20%, mentre l’IVA lorda lo è al 40%, nel caso in cui il veicolo venga utilizzato sia per attività professionale che personale, mentre è deducibile al 100% se è utilizzato solo per attività professionale ;
- Agente o rappresentante di commercio: se l’autovettura viene acquistata da un agente o da un rappresentante di commercio con Iva detraibile al 100% ed il costo all’80%. Utilizzate questa tipologia di partita iva con una S.r.l. per ottimizzare l’efficacia fiscale;
- Autovettura strettamente collegata all’attività : nel caso in cui si possieda un’attività per la quale è necessaria un’autovettura, come nel caso dei tassisti o delle imprese di pompe funebri, l’Iva è detraibile al 100% ed il costo è deducibile al 100%;
- Autocarri: gli autocarri sono sempre con Iva detraibile al 100% e costo deducibile al 100%;
- Rimborso chilometrico: l’ amministratore, o il dipendente, possono chiedere un rimborso chilometrico, esente da imposte e contributi, che viene erogato in funzione dei chilometri percorsi durante le trasferte aziendali. I rimborsi chilometrici non hanno iva in detrazione ma per la S.r.l. è deducibile come costo al 100%;
- Autovettura utilizzata solo per la S.r.l. ad uso esclusivo aziendale : si tratta a tutti gli effetti di un’autodichiarazione in cui si dichiara che l’autovettura viene utilizzata solo per le attività della S.r.l., al fine di dedurre l’Iva al 100% ed il costo al 100% ; il rischio, in questo caso, è quello di essere chiamato a dimostrarne l’utilizzo solo per l’attività economica evitando qualsiasi uso personale.
- Fringe benefit: in una S.r.l., si ha la possibilità di acquistare l’autovettura concedendola in uso esclusivo e personale al dipendente ; in questo caso la S.r.l. si detrae l’Iva al 100%, il costo si deduce al 70%, mentre il dipendente sarà tenuto a pagare un po’ più di contributi e imposte in quanto ogni bene concesso deve essere oggetto di imposizione tributaria in funzione dei redditi complessivi che percepisce in un anno.
Quando si parla di fiscalità bisogna avere sempre la consapevolezza che si tratta di un discorso molto delicato e di facile fraintendimento, poiché ricchissimo di sfaccettature e cavilli legali che potrebbero, oltre ad annullare ogni possibile previsione di risparmio, portare ad onerose spese legali e sanzioni facilmente superiori al risparmio previsto.
Contattateci per una valutazione personalizzata.