Fatturazione e-commerce indiretto

 La fatturazione nell’ecommerce indiretto si applica per tutti quei tipi di commercio elettronico che coinvolgano l’acquisto e la spedizione di beni materiali fisici : questo la distingue nettamente dalla fatturazione prevista per l’e-commerce diretto, quello cioè riservato alla sola compravendita di beni digitali e virtuali. 

Cambiano le modalità di trasmissione e anche gli obblighi a cui questo tipo di commercio elettronico è soggetto.

In altre parole, occorre sapere in che territorio ci si sta muovendo per evitare conseguenze che potrebbero essere anche gravi; per questo è sempre meglio ricorrere all’ausilio di un fiscalista esperto che sappia fornire, a chi si appresta a intraprendere un’attività di e-commerce indiretto, tutte le informazioni e il sostegno necessario in fase di gestione, archiviazione e trasmissione di fatture e contabilità assortita.

Commercio elettronico diretto e indiretto, le differenze

La differenziazione fra ecommerce indiretto ed e commerce diretto è piuttosto semplice:

  • E-commerce indiretto: prevede la compravendita di beni di natura fisica, acquistati online (abbigliamento, libri, oggetti per la casa, accessori, cibo) ;
  • E-commerce diretto: prevede esclusivamente la compravendita di beni di natura virtuale (abbonamenti, hosting, e-mail a pagamento, domini Web).

Il commercio elettronico diretto è relativo a tutti gli aspetti elettronici che non prevedono alcun tipo di invio di merce fisica e materiale fra il venditore e l’acquirente; l’esempio più lampante sono gli abbonamenti ai servizi digitali online, come ad esempio la piattaforma Netflix.

L’e-commerce indiretto invece è quel tipo di “negozio online” dove è possibile ordinare e acquistare la merce proprio come si farebbe in un negozio “fisico”; gli acquisti saranno successivamente preparati e spediti all’indirizzo di domicilio fornito dall’acquirente.

L’e-commerce indiretto può essere “puro” oppure appoggiarsi al drop shipping, una soluzione molto usata soprattutto per le vendite su Amazon ed Ebay, dove cioè l’intestatario si appoggia a una terza parte responsabile dello stoccaggio e in generale dell’invio delle merci. 

Commercio elettronico indiretto, cos’è e come funziona?

Il commercio elettronico indiretto, come abbiamo visto, è quello più vicino alle forme di acquisti online con cui la maggior parte dei clienti ha esperienza; pensiamo ad esempio a uno store come Amazon, o anche ai brand di abbigliamento online come Zalando o, ancora, agli e-commerce di negozi che garantiscono spedizioni in tutta Italia.


Ai fini fiscali e per quanto riguarda la fatturazione, l’e-commerce indiretto viene considerato equiparabile alla vendita al minuto ma anche, per certi aspetti, alle vendite a distanza o per corrispondenza e, come vedremo, ciò si traduce in un concreto vantaggio perché gli e-commerce indiretti sono esonerati dall’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi e perfino dalla fatturazione telematica. 

Se il Fisco li avesse invece accomunati ai negozi fisici sarebbe stato fondamentale anche per gli e-commerce diretti usufruire di un gestionale per la contabilità e fatturazione telematica, oltreché di un registratore di cassa telematico. 

La nuova legge entrata in vigore il 1° Gennaio 2020 prevede l’archiviazione e trasmissione telematica attraverso portale dell’Agenzia delle Entrate per tutte le attività commerciali al minuto legalmente riconosciute sul territorio italiano. 

L’opzione dropshipping, cos’è e perché conviene?

L’e-commerce indiretto potrebbe a sua volta servirsi di un’ulteriore forma di compravendita che è conosciuta generalmente come drop shipping. Cosa significa questo termine e come viene considerato il drop shipping in un’ottica relativa alla fatturazione e-commerce indiretto?

In un’attività di drop shipping il titolare intestatario dell’e-commerce o del negozio online (che pratica commercio elettronico indiretto) non dispone fisicamente delle merci in vendita ma agisce come tramite fra il cliente consumatore e il drop shipper. Questa figura è quella che effettivamente immagazzina la merce e la spedisce a ordine inoltrato.

Un vantaggio per il titolare di e-commerce è che tutti gli aspetti relativi alla spedizione (consegna al vettore, lettera di accompagnamento e documentazione fiscale), così come gli aspetti logistici relativi allo stoccaggio della merce e alla gestione degli invenduti, ricade quasi interamente sul drop shipper

Per contro, se il drop shipper non risiede in Italia o comunque al di fuori dell’Unione Europea, tanto l’acquirente finale quanto il titolare di e-commerce dovranno accollarsi anche spese e oneri doganali, oltre ad incontrare maggiori difficoltà in ambito di garanzia e restituzione se la merce dovesse arrivare a destinazione danneggiata o, comunque, non conforme al previsto.

Inoltre, cambiano anche le modalità di fatturazione e-commerce indiretto nel momento in cui ci si appoggia a un outsourcing esterno.

Il drop shipping può essere una soluzione sicuramente conveniente ma anche un’arma a doppio taglio. Occorre valutare l’effettiva convenienza, gli oneri previsti e, solo dopo aver tirato le somme, capire se può essere o meno un’opzione valida per la propria attività di e-commerce.

Commercio elettronico diretto


Discorso diverso per quanto riguarda invece il commercio elettronico diretto, che occupandosi solamente di compravendite digitali (dove cioè non sia previsto alcun tipo di spedizione materiale o invio fisico delle merci) era già in partenza esonerato dagli obblighi di fatturazione digitale. 

Al pari della fatturazione e-commerce indiretto, anche in questo caso non sarà necessario per l’azienda munirsi degli strumenti di trasmissione delle fatture richiesti, invece, agli esercizi commerciali “fisici” e che non trattano nello specifico di vendita per corrispondenza, né operano nell’ambito dei beni virtuali e digitali di nuova generazione.

Restano in vigore però alcuni obblighi che vedremo maggiormente in dettaglio nei prossimi paragrafi. Se gli e-commerce non devono emettere fattura o scontrino digitale, sono tuttavia tenuti a norma di legge a mantenere comunque il registro dei corrispettivi quotidiani nella tradizionale forma cartacea.

In base al tipo di e-commerce che si è scelto (indiretto oppure diretto), il nostro studio saprà consigliare efficacemente come gestire con rapidità e senza affanni tutti gli aspetti relativi alla fatturazione e alla contabilità dei proventi derivati dall’attività commerciale in atto. 

E-commerce adempimenti fiscali 2000


La nuova riforma di legge entrata in vigore dal 1 Gennaio 2000 presuppone tutta una serie di adempimenti fiscali a cui sono tenuti gli e-commerce, sia che pratichino il commercio elettronico indiretto che quello diretto. Ma quali sono i vincoli e gli obblighi previsti dalla nuova normativa e quali gli esoneri di cui l’e-commerce può usufruire?

Le differenze maggiori dalle precedenti normative, soprattutto quelle del 2018 e del 2019, sono contenute all’interno del cosiddetto Decreto Crescita e riguardano nello specifico:

  • Interazioni fra l’e-commerce e clienti provenienti dall’Unione Europea ;
  • Fatturazione e-commerce indiretto nei confronti di residenti extra-UE ;
  • Oneri fiscali relativi all’applicazione dell’IVA e la comunicazione della stessa.

Quest’ultimo punto è sicuramente uno dei più controversi : se è vero che chi usufruisce di regime forfettario, ad esempio, ha diritto a richiedere un esonero per quanto riguarda la trasmissione e comunicazione degli importi IVA, tale esonero non vale nel caso di regimi speciali come per esempio il MOSS.

Una delle modifiche più significative riguarda però le transizioni di tipo B2B ovvero Business To Business; tutte quelle compravendite dove la transazione avviene fra il venditore e un’altra attività, anziché fra il venditore e un consumatore privato.

In quest’ultimo caso, la fatturazione e-commerce indiretto, da trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, sarà indispensabile solo e soltanto nel caso in cui sia lo stesso cliente a farne esplicita richiesta.

Commercio elettronico e regime forfettario, perché conviene?

Si è parlato di regime forfettario per il commercio elettronico, ma perché questa soluzione viene considerata più conveniente dalla stragrande maggioranza dei proprietari di e-commerce indiretti e diretti?

Il regime forfettario è uno specifico tipo di regime IVA appositamente sviluppato per andare incontro alle necessità e ai costi elevati con cui devono fare i conti le startup e le attività emergenti. In questo senso rappresenta sicuramente un vantaggio in quanto offre una serie di agevolazioni e sgravi che semplificano molto tutti gli aspetti della contabilità; il più interessante, come vedremo, è l’esonero dalla fatturazione e-commerce indiretto digitale, che altrimenti sarebbe obbligatoria se nell’e-commerce si effettua anche vendita tradizionale.

Ma quali sono le caratteristiche principali previste dal regime forfettario

  • Imposta sostitutiva flat tax fissa al 5% per i primi cinque anni di attività consecutiva dell’e-commerce (successivamente 15% a partire dal sesto anno)
  • Esonero IVA, IRPEF e fatturazione ecommerce indiretto per via telematica
  • Riduzione fino a un massimo del 35% dei contributi previdenziali (laddove applicabile)
  • Nel caso di transazioni che comportino import-export (anche al di fuori dei confini dell’Unione Europea), esonero di spesometro estero
  • Retribuzione di eventuali lavoratori dipendenti non superiore a un massimo di 20.000 euro

Il succo del discorso è che un e-commerce indiretto, servendosi di regime forfettario, potrà non solo proporre prezzi concorrenziali (perché al netto di IVA) e otterrà una percentuale più alta di guadagni (grazie anche all’imposta sostitutiva più bassa), ma sarà notevolmente avvantaggiato anche in campo di contabilità fiscale (come ad esempio l’emissione di fattura per e-commerce indiretto, o lo speso metro nel caso di compravendite che ricadano al di fuori dell’Unione Europea).

Regime forfettario, i limiti e i requisiti

Per poter richiedere il regime forfettario e usufruire dei suoi vantaggi, tuttavia, occorre rispettare alcuni precisi requisiti che elencheremo di seguito, esaminandoli in dettaglio.

  • Compensi annuali mai superiori ai 65.000 euro ;
  • Mancata coesistenza di regimi speciali sull’IVA o sul reddito (che annullerebbero l’imposta sostitutiva) ;
  • Residenza riconosciuta in Italia, oppure in uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure percezione di redditi maturati sul territorio italiano e/o UE pari al 75% del reddito complessivo ;
  • Mancanza di rapporti lavorativi con soggetti fisici con cui il titolare di e-commerce abbia svolto mansioni di lavoro dipendente nei due anni precedenti all’inizio dell’attività ;
  • Assenza di interazione da parte del titolare in società di persone o a responsabilità limitata.

Laddove non siano presenti questi requisiti, non sarà possibile richiedere l’applicazione del regime forfettario e occorrerà invece ricorrere al regime ordinario IVA o IRPEF con contabilità semplificata, che consente comunque di ottenere alcuni vantaggi, come le detrazioni fiscali che non si applicano, invece, nel caso di un regime forfettario.

Nel caso in cui la fatturazione e-commerce indiretto superi i  65.000 euro annuali, dall’anno solare successivo scatterà il divieto di usufruire del regime forfettario mentre resteranno invariate le agevolazioni  limitatamente all’anno in cui è avvenuto lo “sforamento”.

Commercio elettronico indiretto 2020

Passiamo ora agli aspetti che riguardano nello specifico il commercio elettronico indiretto 2020 e le caratteristiche indispensabili per avviare un’attività di e-commerce rispettando oneri e scadenze del Fisco.

In primo luogo occorre distinguere il tipo di commercio effettivamente svolto nell’attività online. In altre parole se si tratta principalmente di:

  • E-commerce indiretto B2B (Business to Business, rivolto quindi a un’altra attività commerciale o a un operatore economico)
  • E-commerce indiretto B2C (Business to Consumer, il classico esempio del cliente che compra per sé un articolo da un negozio online)

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la provenienza e la destinazione geografica della merce, ovvero, nello specifico:

  • Transazioni commerciali su territorio Italiano
  • Transazioni commerciali da o diretti in Stati facenti capo all’Unione Europea
  • Transazioni commerciali da o diretti in Stati extra-comunitari (e quindi non UE)

Infine un aspetto da non sottovalutare riguarda la presenza o meno di accisa sui beni oggetto di spedizione; è il caso per esempio degli alimenti o delle bevande a cui si applicano differenti procedure, in virtù della natura stessa dei beni in oggetto.

In ambito di fatturazione e-commerce indiretto, quali sono le novità più interessanti del 2020 che ricadono su questa tipologia di commercio elettronico? Analizziamole subito nel dettaglio.


Fatturazione e-commerce indiretto 2020, è obbligatorio trasmetterla?

Il primo e più importante aspetto che riguarda la contabilità degli e-commerce nel 2020 è quello relativo all’emissione di fatture telematiche.

Secondo il Decreto Crescita, infatti, tutte le attività commerciali a partire dal 1 Gennaio 2020 sono formalmente obbligate a emettere e fornire, attraverso appositi registratori di cassa telematici, uno scontrino e una fattura digitali che devono successivamente essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate attraverso l’apposito portale preposto. 


Gli e-commerce indiretti fanno eccezione, ma solo nel caso in cui l’attività sia limitata al commercio online e non alla vendita in negozio. Cosa significa questa clausola? Semplicemente che se in contemporanea all’attività di e-commerce, il negozio o lo store offre anche la vendita “in sede” degli stessi beni materiali, allora l’intestatario o il titolare sarà tenuto per legge ad omologarsi alle nuove direttive in materia di trasmissione e archiviazione delle fatture digitali.


Questo obbligo di fatturazione e-commerce indiretto viene meno solo nel momento in cui lo store, pur trattando articoli materiali (e quindi non ricadendo sotto l’egida dell’e-commerce diretto, vedi sopra) effettua solamente vendite online senza nessuna possibilità di acquistare “di persona”, in negozio, la stessa merce che sarà spedita al cliente.

In questo caso la vendita viene considerata a tutti gli effetti “per corrispondenza” e, per tutto il 2020, vale il decreto legge n. 274 del 2009 in cui si parla espressamente di esonero da qualsiasi forma e modalità di certificazione, comprese quindi anche le fatture e gli scontrini telematici che sono invece dovuti nel caso di attività tradizionali al dettaglio o all’ingrosso.

La fatturazione per e-commerce indiretto deve invece essere emessa, opportunamente archiviata e trasmessa all’Agenzia delle Entrate solo nel caso in cui sia effettivamente il cliente a farne richiesta, proprio come nel caso delle transazioni di natura B2B.

L’e-commerce indiretto pur non dovendo emettere fatturazione digitale è comunque tenuto alla registrazione dei corrispettivi giornalieri su un apposito registro cartaceo, al pari quindi degli e-commerce che praticano il commercio elettronico diretto. 


Fatturazione e-commerce indiretto 2020 e IVA nelle transazioni UE o extra-UE

Un discorso a parte merita la tassazione ai fini IVA laddove le vendite per corrispondenza (e quindi l’attività di e-commerce indiretto) avvengano all’interno dei confini comunitari dell’Unione Europea o esternamente alla stessa.

Per quanto riguardo l’UE, la legge stabilisce che per importi inferiori ai 100.000 euro guadagnati nel corso dell’anno solare da transazioni commerciali elettroniche con soggetti fisici o attività commerciali situate in area UE, la tassazione IVA si applicherà in base ai modi e alle forme previste dal vigente ordinamento italiano.


Viceversa, si applica l’IVA del Paese di destinazione solo laddove tale soglia sia superata. Se il superamento avviene nel corso dell’anno solare in corso, tutte le transazioni di commercio elettronico di importo superiore verranno tassate in base all’IVA applicata nel paese destinatario.


Anche nel caso di transazioni e-commerce di natura B2C (in cui quindi il commerciante vende direttamente al cliente finale i beni oggetto di transazione), la procedura fiscale prevede l’applicazione dell’IVA del paese di destinazione. Tuttavia, per chi usufruisce di regime MOSS è possibile invece applicare l’IVA del paese da cui avviene la trasmissione dei beni, quindi nel nostro caso ad esempio l’Italia. La relativa fatturazione e-commerce indiretto farà, quindi, riferimento alle normative e alle aliquote in vigore sul territorio italiano.

Il MOSS è un regime semplificato che era originariamente concepito come esclusiva dell’e-commerce diretto (quindi limitato ai servizi di compravendita di software e prodotti digitali), ma che dal 2021 sarà esteso anche al commercio elettronico di beni e servizi materiali (vedi oltre)

Commercio elettronico indiretto 2021


La novità principale riportata in materia di commercio elettronico ai fini fiscali vedrà nel 2021  l’annullamento delle differenze fra e-commerce diretto e indiretto per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA ; le due tipologie di commercio elettronico saranno equiparate, ai fini fiscali.


Quindi più che veri e propri cambiamenti in ottica di fatturazione e-commerce indiretto, nel 2021tanto gli e-commerce che trattano beni materiali che quelli specializzati in servizi digitali potranno usufruire degli stessi esoneri e delle stesse agevolazioni.


Fra queste la più importante è sicuramente quella che prevede, da un lato, l’eliminazione delle soglie di protezione in tutti i casi di transazioni commerciali di natura B2C (dal venditore al consumatore finale) e, dall’altro, la richiesta di passaggio al regime MOSS (che prevede l’applicazione dell’IVA italiana) laddove il fatturato dell’e-commerce indiretto superi i 10.000 euro l’anno (al contrario dei 100.000 previsti fino al 2019).

Un’altra importante novità riguarda la vendita on-line di beni di modesto valore, inteso come inferiore ai 150 euro, tramite drop shipping. 

In tal caso, la vendita effettuata dal drop shipper o dal fornitore al titolare dell’e-commerce indiretto risulterà esente da qualsiasi tipo di tassazione IVA. Alla vendita effettuata tramite e-commerce, ovvero alla transazione fra il titolare dello store online e il cliente finale, si applicherà invece l’IVA di riferimento nello Stato o nel paese di destinazione della merce.

Attenzione, però; queste modifiche riguarderanno solo ed elusivamente le transazioni di basso valore, sotto i 150 euro, eseguiti in ottica B2C, mentre non sono valide nel caso di qualsiasi transazione di natura B2B.

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