Società in Nome Collettivo: apertura, SNC irregolare, costi capitale sociale tasse e scioglimento

La società in nome collettivo, abbreviata con l’acronimo SNC, è un tipo di società di persone nella quale i soci appartenenti rispondono in modo illimitato e solidale per le obbligazioni sociali, ossia i debiti assunti dalla Società, ed è disciplinata dagli Articoli da 2291 a 2312 del Codice Civile italiano.

Il patrimonio personale di un socio non potrà comunque essere richiesto per eventuali debiti se prima il creditore non ha cercato di riscuotere tramite il patrimonio della Società, come previsto dall’Art 2304 del Codice Civile italiano.

La SNC e la Società per Accomandita Semplice (SAS) sono le società di persone più utilizzate in Italia per l’esercizio di un’attività commerciale oppure di tipo artigianale.

Come nasce una società in nome collettivo?

Una SNC nasce tramite un atto costitutivo, il quale può essere redatto in due differenti modalità:

  • Atto pubblico 
  • Scrittura privata autenticata da un Notaio. 

L’atto costitutivo, come previsto dall’Art.2295 del Codice Civile italiano, deve contenere le seguenti informazioni :

  • Cognome e nome, il nome del padre, il domicilio e la cittadinanza di ciascuno dei soci;
  • La ragione sociale
  • La durata della Società ;
  • L’elenco dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della SNC
  • La sede della Società e le eventuali sedi secondarie ; 
  • L’oggetto sociale
  • I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione ; 
  • Le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera ; 
  • Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite.

L’art. 2300 del Codice Civile italiano prevede di poter modificare successivamente l’atto costitutivo ; le eventuali modifiche devono necessariamente essere richieste dagli amministratori della Società.

Registro delle imprese

Avvenuta la costituzione dell’atto il passaggio successivo prevede l’iscrizione oppure la mancata iscrizione della SNC nel Registro delle imprese.

In base o meno all’avvenuta iscrizione avremo:

  • Società in nome collettivo regolare
  • Società in nome collettivo irregolare 

Mettiamo subito in evidenza che la mancata iscrizione dell’atto costitutivo non fa decadere la costituzione della Società ma la rende irregolare.

Società in nome collettivo irregolare 

Si tratta di una Società che esiste e può operare ma, non essendo iscritta al Registro delle imprese, variano i rapporti tra la Società stessa e le terze persone che, in questo caso, non saranno più regolati dalle norme giuridiche della SNC ma bensì da quella della società semplice , la cui natura giuridica è dettata dagli Articoli 2251-2290 del Codice civile italiano.

Sulla mancata iscrizione al registro delle imprese, il codice civile contiene un articolo dedicato, l’Articolo 2297, il quale prevede che fino a quando la SNC non verrà  iscritta nel registro delle imprese i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla Società semplice.

Costi per la costituzione di una Società a nome collettivo

Come ogni Società, anche la costituzione di una SNC prevede dei costi, più o meno fissi, che possiamo riassumere come segue :

  • Costi del Notaio: sicuramente questa è la spesa iniziale più alta per l’avvio. Dare un esatto prezzo degli atti notarili è molto difficile, ci sono diverse variabili da tenere in considerazione, soprattutto l’importanza del Notaio e la città in cui esercita la sua professione. Comunque è un costo che varia tra le 1000 e le 1500 euro
  • Imposta di bollo: euro 156
  • Imposta di registro: euro 200
  • Diritti di deposito CCIAA (camera di commercio): euro 90
  • Denunzia dell’inizio attività alla CCIAA: euro 30
  • Tassa vidimazione libri sociali: euro 310
  • Marche da bollo sui libri sociali : euro 16 per ogni 100 pagine.

Quindi riassumendo la costituzione e l’apertura di una SNC ha un costo che si aggira intorno ai 2000 euro. In questa cifra non è incluso il costo del commercialista, essenziale per la tenuta e la gestione della Società, e che all’apertura seguirà la pratica di inizio attività in Camera di Commercio e si occuperà dell’apertura della partita Iva

Il suo costo varia tanto, le prestazioni dei commercialisti hanno prezzi molto differenti (soprattutto se rapportati alla città in cui opera il professionista); quindi un ottimo consiglio è quello di richiedere preventivi a vari professionisti prima di scegliere quello che seguirà la vostra Società.


Costi per la gestione della Società a nome collettivo (SNC) 

I costi di gestione per una Società a nome collettivo, invece, consistono sostanzialmente in :

  • Commercialista: non meno di 1000 euro annui e poi dipende molto dal volume d’affari societario ;
  • Consulente del lavoro: dipende dalla grandezza dell’azienda ;
  • INPS: ogni socio paga annualmente circa il 24% del reddito dichiarato. Esiste comunque un minimo che è pari a circa 3600 euro. L’INPS è pagata tramite 4 rate trimestrali con F24 ;
  • tassa vidimazione libri sociali: 310euro ;
  • Liquidazione INAIL: difficile da stabilire a priori, dipende dalla rischiosità del lavoro, dal numero di dipendenti e da altri fattori ;
  • Eventuale legale 

Capitale sociale in una SNC

La SNC non richiede una capitale minimo all’atto della sua costituzione. 

Da sottolineare che in presenza di un capitale societario, questo può essere ridotto ma solo dopo almeno tre mesi dal giorno dell’iscrizione al Registro delle imprese ( art.2307 Codice civile italiano: riduzione del capitale).


Patto di non concorrenza dei soci

L’articolo 2301 del Codice Civile sottolinea il divieto di concorrenza per i soci dichiarando che:

  • un socio non può esercitare attività propria in concorrenza alla Società di cui fa parte
  • un socio non può far parte di un’altra SNC concorrente.

In caso di non osservanza di questo divieto la Società può richiedere i danni al socio trasgressore.

SNC e le imposte

Premettiamo subito che la SNC è un soggetto che gode di autonomia propria rispetto ai soci che la compongono e da ciò derivano due ripartizioni delle imposte.

La Società a Nome Collettivo sono soggette solo al pagamento dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) in misura del 4,25%.

Mentre a carico dei soci è soggetta l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)in base alla quota di partecipazione all’utile. 

La tassazione IRPEF segue cinque scaglioni in base al reddito, e quindi esistono 5 aliquote.  

La più bassa è quella del 23% per redditi da 0 a 15 mila euro fino ad arrivare ad una aliquota del 43% per lo scaglione più alto.

Di seguito trovate la tabella riassuntiva degli scaglioni IRPEF che determinano le varie aliquote e l’imposta da pagare.

Reddito imponibileAliquotaIrpef 
Fino a 15.000 euro23,00%23% del reddito
Oltre i 15.000 e fino a 28,000 euro27.00%3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
Oltre i 28.000 e fino a 55.000 euro38.00%6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
Oltre i 55.000 e fino a 75.000 euro41,00%17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
Oltre i 75.000 euro43.00%25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro

Quindi come si può notare l’imposta che grava principalmente è l’IRPEF, la quale grava esclusivamente sul patrimonio di ogni singolo socio.

Le SNC non versano l’Ires (imposta sul reddito delle società).

I Soci di una SNC devono essere iscritti alla Gestione Separata dell’Inps e pagare annualmente i contributi.

Come si determinano i contributi da pagare in una SNC? 

Vengono determinati in base al reddito imponibile e applicando un’aliquota del 23,64% per i commercianti che diventa 23,55% per gli artigiani.

Facciamo un esempio.

Abbiamo una SNC commerciale composta da 5 soci che posseggono eguale quota societaria.

A fine anno risulta un utile di 100 mila euro. Ripartito su 5 soci con egual quota, significa 20 mila euro di reddito imponibile per ogni socio

Quindi ogni socio pagherà di contributi: il 23,64% di 20.000 euro, cioè 4728 euro.

Questa cifra verrà corrisposta all’INPS tramite F24 in 4 rate:

  • 16 maggio
  • 20 agosto
  • 16 novembre
  • 16 febbraio (dell’anno successivo)

I contributi hanno un minimo, che è equivalente a circa 3600 annui,

Quindi in caso di redditi che portano un calcolo di contributi inferiori a questa cifra, bisognerà pagare comunque  3600 euro.

Per esempio, un reddito di 10.000 mila porterebbe ad un calcolo di contributi pari a2364 euro, ma nonostante ciò bisognerà versare 3600 euro circa annui.

Da notare la netta differenza con il pagamento dell’IRPEF che viene calcolato sempre sul lavoro del reddito imponibile ma non ha un minimo. Nessun reddito corrisponde a nessun pagamento IRPEF.

Concludiamo dicendo che l’INPS permette la rateizzazione dei contributi tramite apposita domanda, è possibile una rateizzazione di massimo 24 rate, elevate a 36 rate per cause eccezionali.


INAIL e SNC

L’art. 4, punto n. 7, del DPR n. 1124/1965 include tra coloro che sono compresi nell’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita ed esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale di sovraintendenza al lavoro altrui. 

Il premio annuale INAIL da pagare in una SNC prende in considerazione diversi punti:

  • Tipo di settore lavorativo ( per esempio: commercio, industria e etc) ;
  • Andamento degli infortuni in azienda negli anni precedenti ;
  • Retribuzioni dei lavoratori ;
  • Particolari maggiorazioni o diminuzioni spettanti all’azienda ;
  • Rischiosità del lavoro.

Quindi la determinazione del premio non è un calcolo così immediato e, in linea di massima, si tratta di un compito spettante al commercialista.

Recesso di un socio da una Società in nome collettivo

La disciplina del recesso di un socio da una SNC è dettata dall’articolo 2285 del Codice Civile.

Analizziamo ora i due casi dettati dalla Legge.

Nel primo caso un socio può richiedere il recesso e lasciare la Società quando lo desidera se la durata della società è a tempo indeterminato ( ciò viene dichiarato nell’atto costitutivo)

Basta inviare una raccomandata tre mesi prima.

Il secondo caso invece riguarda il recesso per giusta causa.

“L’articolo 2285 comma 2 del Codice Civile afferma: “va necessariamente ricondotta alla altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante” .

Quindi, esaminando appena esposto, possiamo elencare una serie di motivi che riguardano la giusta causa:

  • Violazione di obblighi contrattuali da parte di altri soci
  • Atti non corretti di altri soci che determinano un decadimento della fiducia
  • Nel caso in cui un socio, senza alcun motivo, venga escluso dall’attività lavorativa dell’azienda
  • Gravi irregolarità legislative di uno o più soci

Cosa succede quando il recesso di un socio viene accolto positivamente?

Al socio che lascia la Società spetta in denaro il valore della sua quota ; al fine di determinare questa quota la Società deve provvedere a redigere un bilancio straordinario al momento dell’uscita del socio

Questo bilancio sancisce il valore della Società in quel preciso momento e, di conseguenza, si può calcolare l’ammontare in denaro della quota del socio uscente. 

In seguito si passa all’ultima fase, ovvero la liquidazione vera e propria dell’ormai ex socio; essa deve avvenire entro 6 mesi dalla data di recesso, in caso di ritardo si applica la mora come da legge.

Successivamente all’uscita del socio bisognerà apportare la modifica all’atto costitutivo, andando a rimuovere  il nominativo e i dati del socio che ha lasciato la Società.

Ricordiamo che la cancellazione immediata dall’atto costitutivo è molto importante per il socio uscente, poiché fino alla data in cui il suo nome resta nell’atto, egli rimane esposto ad eventuali debiti e azione di eventuali creditori.

Scioglimento di una SNC

Lo scioglimento può avvenire per diverse cause:

  • Fine della durata (data indicata nell’atto costitutivo) ;
  • Decisione presa dalla totalità dei soci ;
  • Per cause particolari inserite nell’atto costitutivo ;
  • Se rimane solo un socio .
  • Per provvedimento dell’autorità governativa ;
  • Per fallimento.

Quando diventa ufficiale lo scioglimento di una SNC?

Quando lo scioglimento diventa effettivo, i soci devono nominare dei liquidatori che provvederanno allo scioglimento definitivo della Società.

I liquidatori redigono il bilancio di liquidazione :

  • in caso di bilancio positivo, l’eccedenza viene ripartita ai soci  della SNC in base alla loro quota societaria
  • in caso di bilancio negativo i soci sono chiamati a coprire il passivo sempre in base alla loro quota societaria.

Il bilancio di liquidazione viene inviato dai liquidatori ai soci tramite raccomandata; il tempo massimo di impugnazione da parte dei soci è di 60 giorni.

Ad avvenuta approvazione del bilancio di liquidazione, si provvede alla cancellazione della SNC dal Registro delle imprese, dopo questa cancellazione eventuali creditori possono far valere i loro crediti verso i soci della Società ormai chiusa e cancellata.

Equitalia dopo lo scioglimento della SNC

Con la sentenza del 23 febbraio 2017, n. 672, i giudici della Commissione Tributaria Provinciale, Sez. III, di Lecce hanno chiarito che in caso di cancellazione di una società in nome collettivo dal registro delle imprese, qualora sussistessero debiti con l’erario, Equitalia può agire nei confronti dei soci al fine di  ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla  Società ; tuttavia è stato precisato che, affinchè ciò avvenga, l’Ente dovrà emettere una nuova cartella di pagamento nominale, ossia intestata ai soci.

Qualora esista solo la cartella societaria della SNC i soci non sono tenuti a pagare. 

Invece in caso di fallimento non saranno nominati i liquidatori ma la liquidazione seguirà il suo iter giuridico previsto dal Codice Fallimentare.

Fallimento di una Società in nome collettivo 

La società in nome collettivo può andare incontro al fallimento e ciò determina anche il fallimento di tutti i soci che la compongono, come sancito dall’Art 147 Legge Fallimentare.

Prima della dichiarazione di fallimento, il Tribunale deve convocare tutti i soci affinché questi possano esercitare il loro diritto di difesa. 

Vantaggi e svantaggi di una Società a nome collettivo

I vantaggi per una SNC sono principalmente i seguenti: 

  • Mancanza dell’obbligatorietà di un capitale sociale per la costituzione ;
  • La semplicità della pratica di costituzione ;
  • Bassi costi di apertura e costituzione ;
  • Organi sociali non richiesti per legge ;
  • Tutti i soci sono amministratori e quindi lavorano per il bene della Società. Va ricordato che nell’atto costitutivo i soci comunque possono decidere di affidare il ruolo di amministratore ad un socio oppure a più soci ;
  • La contabilità semplificata ;
  • Sull’utile realizzato la società paga solo l’IRAP ;
  • Assenza del pagamento dell’IRES ;
  • Ridotte spese di gestione ; 
  • Bassi costi di chiusura.

Se parliamo di svantaggi per una SNC va segnalato soprattutto la questione debiti. Se in caso in debiti il patrimonio societario non è in grado di saldarli, gli eventuali creditori possono richiedere il pagamento dei debiti rivalendosi sui patrimoni personali dei soci, e ciò può avvenire anche dopo la chiusura e la definitiva cancellazione della SNC.

Altri svantaggi:

  • Tassazione elevata per i singoli soci in caso di utili elevati
  • Le decisioni devono provenire da una pluralità di persone ( soci)
  • Eventuali disaccordi tra i soci possono portare a situazioni negative per l’azienda.

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